n.291 del 21.12.2012 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 2

1) il testo dell’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che concerne Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è il seguente:

«Art. 17 - Riordino delle province e loro funzioni.

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.

10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».

Note all’art. 4

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, vedi nota 1) all’art. 1

2) il testo del comma 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è il seguente:

«Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

(omissis)

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, è il seguente:

«Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. ».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14, commi 27 e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.».

2) il testo dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, è il seguente:

«Art. 117

(omissis)

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».

Comma 2

3) il testo dell’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«Art. 9 - Distretti.

1. I Distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle Aziende di cui all'art. 4, con le caratteristiche di autonomia ivi indicate. Ad essi è affidata la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello nonché l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema-tipo di convenzione predisposto dalla Regione. I Distretti svolgono altresì le attività socio-assistenziali di base delegate dagli Enti locali alla Azienda-Unità sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le attività di assistenza sanitaria.

2. L'individuazione dei Distretti in cui si articola ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'art. 4 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascun Distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è suddiviso;

b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;

c) nelle aree montane l'àmbito territoriale del Distretto deve coincidere, di norma, con quello delle Comunità montane.

2-bis. L'incarico di Direttore di distretto può essere attribuito dal Direttore generale ad un dirigente del Servizio sanitario regionale che abbia maturato adeguata formazione ed esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure ad un medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo di riordino.

3. [I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri di cui al comma 1].

4. [In ogni àmbito distrettuale comprendente più comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'àmbito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale].

5. Il Comitato di Distretto, nell'àmbito degli indirizzi espressi dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:

a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;

b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;

c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;

d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;

e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti.

6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.».

Comma 8

4) peril testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994, che concerne Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, vedi nota 3).

Note all’art. 7

Comma 3

1) peril testo del comma 27 dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, vedi nota 1) all’articolo 6.

2) peril testo del comma 28 dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, vedi nota 1) all’articolo 6.

Comma 4

3) il testo del comma 31 ter dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, è il seguente:

«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».

Comma 5

4) il testo dell’articolo 16 del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, che concerne Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è il seguente:

«Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 32 - Unione di comuni

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.».

Nota all’art. 9

Comma 5

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 6 - Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti.

1. Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione, nonché all'insediamento degli organi di gestione.

2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:

a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;

b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;

c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.

3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.

4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione delle Comunità montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da Comunità montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.

5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. È attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.

6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei Comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunità montana includendovi i Comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce la Comunità, stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana.».

Nota all’art. 10

Comma 3

1) il testo dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 187 - Avanzo di amministrazione.

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.».

Nota all’art. 15

Comma 3

1) il testo dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che concerne Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è il seguente:

«Art. 2 bis - Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall' articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.».

Note all’art. 17

Comma 1

1) il testo dell’articolo 44, comma secondo, della  Costituzione, è il seguente:.

«Art. 44

(omissis)

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.».

Comma 2

2) per il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vedi nota 1) all’articolo 8.

Note all’art. 18

Comma 1

1) il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».

Comma 4

2) il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 30 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».

Comma 5

3) il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 7 - Gestione delle risorse umane.

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

4) il testo dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 36 - Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».

Comma 6

5) il testo dell’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007, è il seguente:

«Art. 1 - comma 557 - Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale.

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.».

6) il testo dell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007, è il seguente:

«Art. 1 - comma 562 – Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità.

1.562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».

7) il testo del comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

(omissis)

7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.».

Comma 7

8) il testo del comma 2-bis dell’articolo 9 del d.lgs. n. 78 del 2010, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

(omissis)

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.».

Note all’art. 19

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vedi nota 1) all’articolo 8.

Comma 11

2) per il testo dell’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, vedi nota 3) all’articolo 6.

Nota all’art. 23

Comma 3

1) il testo del comma 1 dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 21 bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.».

Nota all’art. 25

Comma 6

1) il testo dell’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 158 - Rendiconto dei contributi straordinari.

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) ) il testo dell’articolo 14, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, è il seguente:

«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.».

Note all’art. 28

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 11 - Consultazione delle popolazioni interessate.

(omissis)

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

(omissis)

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inoltre all'ufficio provinciale la proclamazione dei risultati del referendum.».

Comma 3

3) il testo del comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

(omissis)

8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.».

Comma 4

4) il testo del comma 10 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

(omissis)

10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Note all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, che concerne Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, è il seguente:

«Art. 8 - Associazioni intercomunali.

1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei comuni.

2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:

a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni associati;

b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.

5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.».

2) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, che concerne Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, è il seguente:

«Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali.

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli Enti locali.».

Comma 2

3) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane.

1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, dall'articolo 9, comma 1 lettera c) e dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.

2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a dieci, attraverso:

a) l'accorpamento di Comunità montane;

b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;

c) lo scioglimento della Comunità montana e contestuale incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo Circondario imolese;

d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della Comunità montana che conseguentemente viene soppressa.

3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.

4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati e può contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.

5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunità montana può essere, in ogni caso, sciolta.

6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.

7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.

8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di accorpamento di più Comunità montane, la Nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresì, il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.

9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane di cui all'articolo 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunità montane per finanziarne il funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del fondo ordinario corrente statale.

10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i Comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle Comunità montane.».

4) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 5 – Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane.

1. Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.

2. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;

b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;

c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.

3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a:

a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

4. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci.

5. Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007, agli assessori non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi Comuni. Al presidente può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto sindaco e quella spettante per la carica di presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità montane in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

8. L'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è abrogato.».

5) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 7 - Costituzione di presidi territoriali.

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana ridelimitata per accorpamento può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.».

6) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 8 - Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunità montane.

1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.».

7) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 9 - Principio di non sovrapposizione tra enti associativi.

1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture incentivando le forme associative con personalità giuridica a vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia sovrapposizioni di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le Nuove Comunità montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non possono aderire per le stesse funzioni o servizi a più di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra Comuni, la costituzione di Unioni di Comuni e l'esercizio associato delle funzioni da parte delle Nuove Comunità montane.».

8) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 10 - Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni.

1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative operato dalla presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di Comuni di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:

a) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;

b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, attraverso il criterio dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;

c) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni;

d) razionalizzare e semplificare i livelli di governo e di gestione, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un medesimo territorio possa configurarsi, di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente.

2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di Comuni è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi regolati dall'articolo 14.

3. Le Unioni di Comuni e le Nuove Comunità montane, oltre alle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le funzioni che i Comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolgono altresì tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12.».

9) il testo dei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 11 - Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni.

1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano qualora il conferimento sia effettuato da tutti i Comuni aderenti.

(omissis)

4. Ove la Nuova Comunità montana o l'Unione coincidano con il distretto socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

5. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni provvedono ad adeguare alle previsioni del comma 1 i conferimenti di funzioni già effettuati in favore delle rispettive Unioni e Comunità montane di appartenenza.».

10) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 12 - Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi.

1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti interessati, possono attribuire alle Nuove Comunità montane o alle Unioni di Comuni il compito di svolgere anche attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.

2. La convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovrà stabilire, nell'ambito delle competenze provinciali, le funzioni ed i compiti attributi, e dovrà stabilire altresì le modalità di svolgimento, anche mediante delega, costituzione di uffici comuni o specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali.

3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) viene periodicamente convocata una apposita sessione di coordinamento dei Sindaci dei Comuni montani, al fine di garantire l'unitarietà dei processi di programmazione, valorizzazione, rappresentanza e pianificazione del territorio montano.».

11) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogata.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2001 dopo l'espressione "di cui alle lettere" è soppressa la lettera "a),".

4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato. Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno di una Comunità montana costituita da almeno otto Comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o più zone, può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, come modificato dal comma 6 del presente articolo, che i contributi siano erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.

5. L'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.

6. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, è così sostituito:

"Art. 14

Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative.

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.

5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.

6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.

7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.".

7. Il programma di riordino territoriale può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunità montana, costituite tra almeno cinque Comuni».

12) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 14 - Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi.

1. La Regione incentiva le Unioni dei Comuni e le Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti aree di amministrazione generale:

a) personale;

b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

c) gestione economica e finanziaria;

d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;

e) servizi informativi;

f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);

g) appalti di forniture di beni e servizi;

h) appalti di lavori pubblici;

i) sportello unico attività produttive;

l) attività istituzionali e segreteria;

m) polizia municipale;

n) protezione civile;

o) servizi sociali;

p) servizi scolastici;

q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;

r) catasto;

s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.

3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere effettuati da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale.

4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni formate da almeno quattro Comuni di norma contermini o da almeno tre Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti, con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. Il requisito del numero minimo di Comuni non si applica alle Unioni derivanti da trasformazione di preesistenti Comunità montane istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della presente legge.

5. L'Unione e la Nuova Comunità montana possono gestire servizi pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende speciali o istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.».

13) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 15 - Contributi per il riordino territoriale.

1. Le Associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di settore, con priorità rispetto alle semplici convenzioni, in base alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, dell'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, fino al 31 dicembre 2009 il programma di riordino territoriale può prevedere, ferma restando la preferenza per le Unioni e le Nuove Comunità montane, contributi in favore delle Associazioni intercomunali a condizione che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'Associazione intercomunale in Unione.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente legge, i Comuni aderenti alla Comunità montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni già da essi conferite alla Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunità montana medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunità montana disciolta.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese è equiparato ad una Unione di Comuni.».

14) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 21 - Contributi alle forme associative già esistenti.

1. Fino al 31 dicembre 2012, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.».

Comma 3

15) il testo dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 13 - Esercizio associato delle funzioni comunali.

1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.».

16) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 14 – Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:

a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;

b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);

c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;

d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);

f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);

h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.».

17) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 15 – Associazioni intercomunali - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma:

"2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.».

18) il testo dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 18 – Organi delle Comunità montane.

1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;

b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;

c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.

4. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo statuto può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci.

5. La Giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali. ».

19) il testo dell’articolo 20 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 20 - Adeguamento degli statuti.

1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.».

20) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, era il seguente:

«Art. 21 Autonomia organizzativa.

1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.

2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.».

Comma 4

21) il testo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, è il seguente:

«Art. 16 - Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

(omissis)

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).».

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