n.317 del 07.10.2019 (Parte Terza)

Avviso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2019/2022 della Regione Emilia-Romagna tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 (delibera di Giunta regionale n. 1624 del 30 settembre 2019)

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Emilia-Romagna, è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019 – 2022, a tempo pieno, per n.78 laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 e smi);

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs n. 165/2001 e smi);

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi);

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi);

2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:

2. 1) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

nonché dei seguenti requisiti:

2. 2) abilitazione all’esercizio della professione in Italia;

2. 3) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;

2. 4) idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita nella Regione Emilia-Romagna nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2019-2022;

2. 5) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Emilia-Romagna relativo al triennio 2019-2022; 

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2019-2022.

4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di marzo 2020. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2 lettera c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.

2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della domanda” si intende la data e l’ora in cui il candidato effettua l’invio della domanda sulla piattaforma informatizzata premendo l’apposito pulsante “Salva e invia la domanda”.

3. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.

4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

b) il luogo di residenza;

c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché la votazione finale espresso su base 100 o 110;

e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4;

g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non ammissione allo stesso;

nella domanda, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere dichiarato, inoltre:

h) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con L. 60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma;

i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (specificare quale);

j) di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale nella Regione Emilia-Romagna specificando l’anno di partecipazione al concorso, precedente a quello relativo al triennio 2019-2022;

k) di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Emilia-Romagna relativo al triennio 2019-2022;

l) di aver svolto gli incarichi valevoli ai fini del calcolo del punteggio di anzianità di servizio come previsto dall’art. 3, titolo II “Titoli di servizio”, A.C.N. del 21 giugno 2018. Per ciascun incarico il candidato dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di attività convenzionata, orari, periodi di riferimento effettivamente svolti;

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera. 

6. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato deve comunicare e aggiornare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, nell’apposita sezione anagrafica della piattaforma informatizzata. 

7. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate ai candidati tramite pubblicazione nell’area riservata del candidato sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità.

9. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie contenuti nell’area riservata del candidato sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it relativi alla presente procedura selettiva, ivi compresi quelli relativi alla formazione ed allo scorrimento della graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.

10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione

1. La Regione Emilia-Romagna, come previsto dall’art. 12, comma 3, del Decreto Legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, A.C.N. del 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all’art. 1.

2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, 21 giugno 2018, art. 3, comma 6.

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 ne Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 5 Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati di cui al G.D.P.R. 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale. 

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera l’amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria riservata

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3 del presente avviso.

2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c), d) ed e), nelle relative tempistiche previste.

3. L’irricevibilità della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al candidato sia tramite comunicazione personale nell’area riservata della piattaforma informatica come indicato nel precedente art. 3 commi 8 e 9 che tramite l’indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 8 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale 2019 – 2022 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.

2. Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l’inserimento nel corso. 

3. Entro 72 ore dal ricevimento della PEC di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso esclusivamente effettuando la procedura prevista nell’apposita piattaforma informatica, seguendo le indicazioni riportate nella medesima comunicazione di ammissione al corso. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto, il candidato si considera decaduto.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell’iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC, all’indirizzo - assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it, comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dovranno dichiarare di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:

  • esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
  • rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai punti 1., 2. e 3. del precedente art.8.

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti.

4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al corso relativo al triennio 2019-2022, né per l’inserimento ai successivi trienni formativi.

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l’ammissione tramite graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di corso;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 11 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Emilia-Romagna

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio

1. L’inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022 è previsto entro il mese di marzo 2020, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta. 

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 13 – Attività lavorative e frequenza del corso

1. I medici partecipanti al corso possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa.

2. I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono anche partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019.

3. Le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale, ai sensi del comma 2, articolo 9 del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019. 

4. La Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019 ha approvato le linee guida in merito all’attuazione delle disposizioni di cui sopra.

5. Nelle more della definizione dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, al fine di non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, la Regione Emilia-Romagna applica, in conformità alle previsioni delle citate linee guida, le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale:

a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;

b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;

c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell’attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l’incompatibilità con la frequenza del corso. Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate “funzioni convenzionali”. 

Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.

Art. 14 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 31 marzo 2020. 

2. Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

3. Ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:

  • - http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it;
  • -
  • http:// www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezione "News");
  • - http://salute.regione.emilia-romagna.it/ (Servizio Sanitario Regionale - sezione “Medicina convenzionata” - voce “Corso di formazione specifica in medicina generale”)

4. Il Responsabile del procedimento è Rosa Cacici.

Il Responsabile del Servizio

Luca Barbieri

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