n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Artt. 9 e 13 della L.R. n. 11/2012 - Limitazioni all'esercizio della pesca per esigenze connesse alla tutela della fauna ittica in acque interne classificate "A" e "B"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste: 

  • la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce alla competenza della Regione le materie agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura e tartufi;
  • la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della Legge regionale n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana” con la quale è stato in particolare disposto di fissare all'1 gennaio 2016 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni riferite, tra l’altro, al settore tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne;

Richiamato in particolare l’art. 40 della L.R. n. 13/2015 nel quale si prevede, tra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna;

Vista la Legge regionale 7 novembre 2012 n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ed in particolare:

  • l’art. 9, comma 3, lettera a) in base al quale è possibile, per esigenze di tutela della fauna anche collegate al pubblico interesse, limitare o vietare l’attività di pesca;
  • l'art. 13, comma 5, secondo il quale è possibile limitare l’esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico;

Preso atto che, anche in relazione agli esiti di una recente analisi dell’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Scienze della Vita e Biotecnologie, trasmessa dalla Provincia di Ferrara, è stato rilevato un netto peggioramento quali-quantitativo dei popolamenti ittici delle acque planiziali. In particolare tale indagine ha messo in rilievo come le popolazioni ittiche in Regione risultano ormai costituite da specie alloctone per oltre il 95% e che nel decennio 2006 – 2015 si è registrato un calo medio di biomassa tra il 20 e il 30%;

Considerato che lo studio individua tra i fattori importanti che determinano questa situazione un’attività di pesca che raccoglie volumi significativi di pesce con modalità, spesso, poco selettive, che sono in gran parte riconducibili alla pesca notturna, in particolare nelle acque del fiume Po, dove è attualmente consentita;

Preso atto, inoltre, che nell’ambito delle acque di pianura dove si esercita la pesca, l’asta del fiume Po costituisce un ecosistema cui la Regione attribuisce un grande valore naturalistico, tanto da individuare nel territorio delle varie province emiliano-romagnole interessate (FE - RE - PR - PC) 5 realtà naturalistiche di particolare pregio tra Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, orientate in taluni casi proprio alla salvaguardia del residuo patrimonio ittico autoctono;

Atteso che, in virtù dell'interesse sopra citato, la Regione Emilia-Romagna è soggetto attivo del progetto comunitario denominato CONFLUPO che ha tra i propri obiettivi anche quello di armonizzare le diverse regolamentazioni dell’attività piscatoria delle Regioni coinvolte lungo l’asta principale del fiume Po;

Riconosciuta la necessità di mettere in atto rapidamente specifiche azioni volte a rendere maggiormente efficace la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico, in esito agli studi citati e anche nelle more della condivisione di una disciplina unitaria della pesca nel fiume Po;

Valutato che l’uso di reti che occupano parte dell’alveo e che possono essere spostate e lasciate derivare su tutto il corso del corpo idrico con una elevata capacità di cattura influisce fortemente sull’entità delle popolazioni ittiche;

Ritenuto, pertanto, di definire alcune limitazioni all’esercizio della pesca nell'asta del fiume Po e in tutte le acque di categoria “B” nel territorio della Regione Emilia-Romagna, vietando la pesca con attrezzi di elevata capacità di prelievo, in determinate fasce orarie individuate tra il tramonto e l’alba nell’arco dell’intero 2016, anche al fine di verificare l’efficacia della misura adottata rispetto alla conservazione e salvaguardia della fauna ittica presente;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di vietare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, nell'asta del fiume Po e in tutte le acque di categoria “B” nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 31 dicembre 2016, la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi dai seguenti:

a) dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30 aprile, dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

b) dall’1 maggio al 31 maggio, dalle ore 5.00 alle ore 21.00;

c) dall’1 giugno al 31 agosto, dalle ore 5.00 alle ore 22.00;

d) dall’1 settembre al 31 ottobre, dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

e) dall’1 novembre al 31 dicembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

2. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni assunte con il presente atto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative definite dalla la Legge regionale 7 novembre 2012 n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne);

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER agricoltura e pesca.

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