n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)
COVID-19. Riconoscimento del contributo offerto dai medici di emergenza territoriale nel contenimento e nel contrasto dell'epidemia
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
Visti:
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo, al 31 luglio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (in G.U. Serie Generale 103 del 30 aprile 2021);
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza anche avvalendosi dei soggetti attuatori;
- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività da porre in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposta l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con Decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile, di cui si avvale il Dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;
- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;
Richiamati altresì:
- il proprio Decreto n. 42 del 20 marzo 2020, con il quale, le Aziende sanitarie e IRCCS regionali, sono stati individuati quali Strutture operative del Soggetto attuatore nel far fronte all’emergenza da epidemiologica COVID-19;
- il proprio Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, con il quale si è programmato l’impiego delle liberalità in denaro raccolte per il contrasto dell’emergenza da COVID-19 nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 326 dell’8 aprile 2020 “Riconoscimento del maggior impegno correlato all’emergenza epidemiologica COVID-19 del personale del Servizio sanitario regionale”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, con la quale, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è stato autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica, composta da medici dipendenti del SSN, medici dipendenti di Strutture sanitarie private, anche non accreditate con il SSN, e da liberi professionisti, anche con rapporto convenzionato con il SSN, a supporto delle strutture sanitarie regionali, per il cui utilizzo è stato previsto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio di solidarietà forfetario, che non concorre al reddito, per ciascuna giornata di lavoro prestata;
Preso atto:
- della numerosità, intensità e complessità delle prestazioni di assistenza garantite dai medici di emergenza territoriale, nel periodo che va dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, primo periodo di alto picco pandemico da Coronavirus, che hanno comportato la necessità da parte di ogni professionista di adeguare e ampliare le proprie complessive competenze, nonché modificare le procedure operative per trattare un paziente a domicilio, all’esterno, su un mezzo di soccorso, in ambulatorio e in reparto;
Ritenuto, perciò, anche alla luce di quanto disposto dalla Giunta regionale per il personale del Servizio sanitario regionale, equo ed obiettivo valorizzare il lavoro dei medici di emergenza territoriale, convenzionati a tempo indeterminato e determinato con le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, attraverso l’utilizzo delle somme raccolte a titolo di liberalità nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus”, prive di vincolo di destinazione da parte del donante;
Valutata la necessità di prefigurare specifici criteri per l’individuazione del personale meritevole di tale riconoscimento, quali:
a) periodo di riferimento, 21 febbraio – 30 aprile 2020, primo periodo di alto picco pandemico;
b) incarico convenzionale a tempo indeterminato o a tempo determinato in essere nel periodo sopra citato;
c) avere svolto il proprio incarico nel periodo sopra citato, per almeno 15 (quindici) giorni;
Ritenuto necessario attribuire il riconoscimento al medico di emergenza territoriale anche nel caso di impedimento, avendo contratto l’epidemia, oppure, in caso di decesso, per causa di servizio, nel medesimo periodo temporale di riferimento;
Dato atto che in caso di decesso il riconoscimento economico sarà erogato agli eredi;
Ritenuto che tale riconoscimento debba configurarsi in una premialità economica - da quantificarsi nel suo insieme prendendo a riferimento la misura di euro 1.000,00 lordi per il numero di professionisti interessati – pari ad un impiego complessivo di liberalità in denaro di euro 173.000,00, tenuto conto delle rilevazioni effettuate in collaborazione con le Aziende sanitarie interessate, e che tale riconoscimento non possa, in alcun modo, essere destinato, anche solo in parte, per coprire eventuali spese amministrative o generali delle Aziende medesime;
Ritenuto, altresì, nella loro qualità di Strutture operative del Soggetto attuatore, ai sensi del richiamato decreto n. 42/2020, che le Aziende sanitarie interessate debbano assicurare il riparto dei fondi nei termini di cui al “Prospetto di ripartizione” (Allegato n. 1);
Preso atto dell’assenza di operatività di medici di emergenza territoriale nell’Azienda USL di Imola;
Considerato:
- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20;
- che le disposizioni dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 664/2020 hanno autorizzato il trasferimento sulle contabilità speciali dei Soggetti attuatori delle somme provenienti da donazioni e altre liberalità in denaro e per effetto del Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, sulla detta contabilità speciale n. 6185, sono state periodicamente trasferite le somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, accreditate sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A. - codice IBAN IT69G0200802435000104428964 - intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna;
- che sulla contabilità speciale n. 6185 sono disponibili le risorse da utilizzarsi per le finalità di cui al presente decreto;
- che il suddetto importo è da trasferirsi alle Aziende sanitarie interessate, in un’unica soluzione, con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Valutato necessario stabilire:
- che il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna predisponga gli atti di liquidazione delle somme assegnate con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2 - “Disciplinare di rendicontazione”);
- che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Aziende sanitarie interessate;
Visto il Decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023.”;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di assegnare alle Aziende USL di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e della Romagna, per la finalità e le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, la somma massima complessiva di euro 173.000,00;
2. di stabilire che la somma assegnata al punto 1. sia ripartita nei termini di cui al “Prospetto di ripartizione” (Allegato 1) e venga trasferita, in un’unica soluzione, con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2), il quale, esplicitamente approvato, deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare provveda alla predisposizione dei relativi atti di liquidazione direttamente sulla Contabilità Speciale n. 6185, a fronte dell’invio della documentazione prescritta dall’allegato Disciplinare da parte delle Aziende sanitarie assegnatarie;
4. di stabilire che eventuali variazioni nella ripartizione, riscontrate ed accettate dalle Aziende sanitarie interessate, possano essere disposte con gli atti di liquidazione del competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, purché nel rispetto del totale della somma complessivamente assegnata;
5. di stabilire che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Aziende sanitarie interessate;
6. di trasmettere il presente atto:
- alle Aziende USL di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e della Romagna;
- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
7. di pubblicare il presente atto:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale n. 111/2021.
Il Presidente
Stefano Bonaccini