n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso idropotabile in località Mortizza - comune di Piacenza, presentata da ATO1 di Piacenza (attualmente ATERSIR) - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso idropotabile in località Mortizza, nel Comune di Piacenza (PC) presentato dall’Autorità d’Ambio di Piacenza ed attualmente sostituita da ATERSIR, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 giugno 2013, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l’esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. La perimetrazione delle zone di cui all’art. 94 del DLgs 152/06, così come da documentazione di progetto definitivo fornita nell’ambito della presente procedura, dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Piacenza. A tal fine la variante urbanistica in questione dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Piacenza entro trenta giorni dalla conclusione della presente procedura di VIA, come previsto dall’art. 17, comma 3 della LR 9/99 e s.m.i. 

2. Relativamente alle aree di tutela assoluta le stesse dovranno essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

3. Relativamente alle zone di rispetto, qualora nelle medesime siano presenti insediamenti o attività di cui al comma 4 del citato art. 94, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento e comunque dovrà essere garantita la loro messa in sicurezza.

4. Si assente il prelievo dal campo pozzi di Mortizza per la portata massima di 300 l/s (60 l/s per ogni pozzo) per un volume totale massimo annuo di 5.913.000 mc/anno, fermo restando che dovranno essere ridotti per i restanti 14 pozzi (per i quali è stata presentata domanda di concessione preferenziale) sia i volumi max derivabili, che passeranno dagli attuali 11.071.688 mc/anno a 5.968.927 mc/anno, sia la portata massima complessiva istantanea, che passerà dagli attuali 588 l/s a 440 l/s. Conseguentemente, benché rilasciate successivamente, le concessioni riguardanti i citati 14 pozzi non potranno superare i valori complessivi massimi di volume e portata sopra riportati.

5. Relativamente ai lavori di cantiere dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo durante la fase di realizzazione, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti;
  • il proponente dovrà ottemperare gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell’inizio dei lavori di perforazione all’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito di ISPRA al seguente indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio;
  • i lavori per la perforazione dei pozzi dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella autorizzazione alla perforazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla Regione;
  • la Ditta incaricata della perforazione dei pozzi deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico; in particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare un’accurata cementazione dei tubi di rivestimento dei pozzi stessi; dovranno, inoltre, essere adottate misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo; se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione, avvertendo il competente Servizio della Provincia di Piacenza per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa;
  • per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, i pozzi non devono mettere in comunicazione fra di loro le falde attraversate e pertanto si dovrà provvedere all’isolamento delle falde in parola mediante la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite o secondo le modalità indicate dal Servizio competente al rilascio dell’autorizzazione alla perforazione;
  • il coperchio dei pozzi dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito; l'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
  • i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere riutilizzati in loco come dichiarato nel SIA. Qualora i materiali in questione o parte di essi non potessero trovare collocazione nell’ambito del cantiere, in assenza di un Piano di Gestione ai sensi del DM 161/2012, essi dovranno essere smaltiti in conformità alla disciplina in materia di rifiuti.

6. L’esercizio delle opere di derivazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
  • ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario dovrà procedere all'installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate dai singoli pozzi e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e all’Autorità di Bacino del fiume Po;
  • le operazioni di spurgo dei pozzi con scarico delle acque nel Rio Giarola Vecchia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 124, comma 1, del DLgs 152/2006, previo assenso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, a cui dovrà essere fatta apposita domanda fornendo la documentazione del caso.

7. Con riferimento alla sistemazione finale a “Parco Campagna” nel progetto esecutivo occorre esplicitare i moduli e i sesti d'impianto delle opere a verde, utilizzando specie in coerenza con quanto indicato nella figura n. 119 dello Studio d'incidenza. Il progetto esecutivo deve essere trasmesso all'Ente gestore del SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, per eventuali osservazioni. Per la realizzazione del prato si raccomanda l'utilizzo di sementi di provenienza autoctona, preferibilmente fiorume proveniente da Festuco Brometalia codice direttiva Habitat 6210*, previo contatto con l'Ente gestore del sito.

8. Dovrà essere messo in atto il piano dei monitoraggi quali-quantitativi per il controllo degli effetti degli emungimenti sul sistema acquifero, come da progetto fornito nell’

9. Dovranno essere messi in atto i previsti interventi di inserimento ambientale e sistemazione a verde dell’area del nuovo campo pozzi così come da progetto definitivo depositato nell’ambito della presente procedura e con le specifiche indicate nelle prescrizioni progettuali.

c) di dare atto che il parere dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

d) di dare atto che il parere dal Comune di Piacenza ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

e) di dare atto che la Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 3346 del 20/03/2015, a firma del Direttore Generale Giuseppe Bortone, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/2001 con nota prot. n. 1456 del 26 febbraio 2013, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) di dare atto che il parere di competenza della Provincia di Piacenza, ai sensi del RR 41/2001 è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

h) di dare atto che il parere previsto dal R.R. 41/2001 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

i) di dare atto che il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la pre-valutazione di incidenza positiva con nota prot. n. NP/2013/1103 del 30 gennaio 2013 che costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che la Variante urbanistica di competenza del Comune di Piacenza dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla conclusione della presente procedura a pena di decadenza, come disposto dall’art. 17, comma 3 della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;

k) di dare atto che il parere sulla Variante urbanistica ai sensi della LR 31/2001 di competenza di Arpa - Sezione provinciale di Piacenza è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

l) di dare atto che il parere sulla Variante urbanistica ai sensi della LR 31/2001 di competenza di AUSL di Piacenza che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

m) di dare atto che la Provincia di Piacenza ha rilasciato la verifica di assoggettabilità alla VAS positiva, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 152/2006 ed il parere sismico ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008, con Delibera di Giunta Provinciale n. 147 dell’8 luglio 2013, che costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

n) di da atto che il pareri di Arpa Sezione provinciale di Piacenza sulla verifica di assoggettabilità ai fini VAS è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

o) di dare atto che il parere sulla verifica di assoggettabilità ai fini VAS della AUSL di Piacenza, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

p) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell’ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;

q) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

r) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla proponente ATERSIR;

s) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL di Piacenza e all’ARPA Sezione provinciale di Piacenza;

t) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

u) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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