n.26 del 31.01.2024 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia - Cessazioni e variazioni dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 5733 del 16/03/2023 e conseguente superamento prescrizioni ivi contenute

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

  • dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
  • dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
  • dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
  • dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
  • dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  • dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
  • n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
  • n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
  • n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
  • n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Viste:

  • la propria determinazione n. 21424 del 27/11/2020 con cui è stato concesso l’accreditamento istituzionale al Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, via Fratelli Cervi n. 75/B, Reggio Emilia;
  • le proprie determinazioni n. 16244 del 29/08/2022, n. 18339 del 28/09/2022 e n. 5733 del 16/03/2023 con cui sono state concesse variazioni di accreditamento con prescrizioni;

Vista la richiesta pervenuta dalla Struttura in data 8/05/2023, e successive integrazioni, di variazione dell’accreditamento per rinuncia della seguente attività svolta in ambulatorio medico:

  • Fisiatria;

Vista la nota pervenuta con Prot. 05/06/2023.0540910.U, con cui l’Organismo Tecnicamente Accreditante comunica, a seguito della suddetta richiesta di variazione dell’accreditamento per rinuncia attività del Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, la risoluzione delle prescrizioni contenute nella propria determinazione n. 5733 del 16/03/2023;

Considerato che, in fase di istruttoria della già citata richiesta di variazione dell’accreditamento per rinuncia attività del Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, è emerso che nell’ambito dell’Endoscopia digestiva l’attività di endoscopia diagnostico-operativo avanzata non era svolta dalla struttura alla verifica sul campo del 16/09/2022, così come dichiarato dalla struttura stessa sulle check list di autovalutazione;

Preso atto della rinuncia all’accreditamento di attività pervenuta dalla Struttura, della nota di risoluzione prescrizioni sopracitata e degli approfondimenti istruttori descritti e valutato di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, alle relative variazioni dell’accreditamento concesso e conseguente superamento prescrizioni contenute nella propria determinazione n. 5733 del 16/03/2023;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

  • l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, via Fratelli Cervi n. 75/B, Reggio Emilia, già accreditato da ultimo con proprio atto n. 5733 del 16/03/2023, la variazione di accreditamento per cessazione, su richiesta della struttura, dell’attività di:

  • Fisiatria;

2. di precisare che nell’ambito dell’Endoscopia digestiva, l’attività di endoscopia diagnostico-operativo avanzata non è compresa tra le attività accreditate, in quanto, in fase di istruttoria della già citata richiesta di variazione dell’accreditamento per rinuncia attività del Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, è emerso che tale attività non era svolta dalla struttura alla verifica sul campo del 16/09/2022, così come dichiarato dalla struttura stessa sulle check list di autovalutazione;

3. che le variazioni dell’accreditamento di cui ai punti 1. e 2. vengono concesse per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. che l'accreditamento concesso al Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, comprensivo delle variazioni di cui al presente atto, complessivamente riguarda:

  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
    • Anestesia;
    • Angiologia;
    • Cardiologia ad esclusione di ECG trans esofagei ed eco-stress, TILT test, attività pediatrica;
    • Chirurgia generale;
    • Chirurgia plastica;
    • Chirurgia vascolare;
    • Dermatologia;
    • Diabetologia;
    • Endocrinologia;
    • Gastroenterologia;
    • Medicina interna;
    • Neurologia solo visite, no prestazioni;
    • Oculistica;
    • Ortopedia;
    • Otorinolaringoiatria;
    • Scienza dell’alimentazione;
    • Terapia antalgica;
    • Urologia;
  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:
    • Chirurgia generale;
    • Chirurgia plastica;
    • Chirurgia vascolare;
    • Dermatologia;
    • Endoscopia digestiva, con esclusione dell’attività di endoscopia diagnostico-operativo avanzata;
    • Oculistica, comprensiva delle prestazioni previste dalla DGR 29/2016;
    • Ortopedia;
    • Terapia antalgica;
  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio odontoiatrico:
    • Odontoiatria;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia e MOC;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

5. che l’accreditamento di cui al punto 4. ha validità quinquennale a far data dall’atto di concessione dell’accreditamento n. 21424 del 27/11/2020 (scadenza 26/11/2025), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019;

6. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

7. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

8. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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