n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) e D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale). Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto". Parziale modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 209/09. (Proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 2009, n. 1956)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1956 del 30 novembre 2009, recante ad oggetto “”L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato “Nessun alloggio pubblico sfitto”. Parziale modifica della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209/09. Proposta all’Assemblea legislativa””;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente “Territorio Ambiente Mobilità” con nota prot. n. 35125 in data 10 dicembre 2009;

Preso atto della correzione meramente materiale apportata sulla predetta proposta nel corso della discussione assembleare;

Richiamata la legge regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 106 del 2 febbraio 2009 recante “L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato ‘Nessun alloggio pubblico sfitto’”, approvata dall’Assemblea legislativa con atto n. 209 del 25 febbraio 2009;

- n. 506 del 20 aprile 2009 recante “L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato ‘Nessun alloggio pubblico sfitto’. Rettifica di mero errore materiale” approvata dall’Assemblea legislativa con atto n. 231 del 30 giugno 2009;

Considerato che:

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, fu effettuata la ripartizione tra le Regioni dell’importo di 543.955.500,00 euro destinato dall’articolo 21 del D.L. n. 159/2007 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 222/2007) alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e che con tale ripartizione furono attribuiti alla regione Emilia-Romagna 32.296.813,86 euro, individuando quali enti gestori degli interventi le Acer territorialmente competenti alle quali venivano trasferiti i finanziamenti;

- con l’entrata in vigore dell’articolo 11 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D. L. n. 112/2008 le risorse finanziarie di cui all’articolo 21 del D. L. n. 159/2007 furono riprogrammate dalla loro originaria destinazione e veicolate al finanziamento del Piano di edilizia abitativa;

- le Regioni impugnarono presso la Corte Costituzionale l’articolo 11 della Legge n. 133/08 rivendicando nel contempo il finanziamento da parte dello Stato del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007;

- al fine di dare attuazione al programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” contenente anche gli interventi compresi nel programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/2009, la Regione ha ritenuto di destinare ad esso l’importo di 35.000.000,00 euro, di cui 32.296.813,86 quale anticipazione dei fondi assegnati alle Acer dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007;

Visti:

- l’accordo sottoscritto in data 5 marzo 2009 tra il Ministro dei Rapporti con le Regioni e il Presidente della Conferenza delle Regioni che prevede il rifinanziamento dell’intero programma speciale di edilizia residenziale pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, con un primo immediato finanziamento di 200 milioni di euro;

- il Decreto, emanato a seguito dell’intesa Stato Regioni del 1 aprile 2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 “Piano nazionale di edilizia abitativa”, il quale alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 ha destinato una quota non superiore a 200 milioni di euro al finanziamento degli interventi compresi nel programma di cui al già citato Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007;

- la circolare della Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 luglio 2009, con la quale sono state fornite indicazioni sul riparto delle risorse finanziarie di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Considerato che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 18 novembre 2009 ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 assegnando le risorse direttamente alla Regione Emilia-Romagna, con l’indicazione dettagliata delle somme da attribuire ai singoli Comuni per la realizzazione degli interventi individuati come prioritari;

- l’attribuzione delle risorse finanziarie di cui alla precedente alinea rende possibile ridurre nella stessa misura le anticipazioni da parte della Regione delle risorse statali;

Ritenuto opportuno alla luce delle considerazioni sopra formulate:

- adottare con particolare riferimento ai soggetti beneficiari dei finanziamenti un’unica procedura per la gestione amministrativo-contabile delle risorse statali e regionali destinate alla realizzazione del programma “Nessun alloggio pubblico sfitto”;

- procedere alla parziale modifica delle disposizioni operative indicate nella citata deliberazione assembleare n. 209/09 con la specificazione che in applicazione delle prescrizioni previste nella L.R. 24/01, i soggetti assegnatari del finanziamento regionale sono i Comuni espressamente individuati nell’allegato A alla citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/09, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 231/09, anziché le ACER territorialmente competenti;

- confermare in ogni altra loro parte le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09 sopracitate;

- di stabilire che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che affluiranno sul capitolo 32015 “Contributi in conto capitale per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali” di cui all’ U.P.B. 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale, verranno impiegate dalla Giunta Regionale, con proprio atto, per finanziare la realizzazione di interventi di recupero di ulteriori alloggi sfitti di proprietà dei Comuni;

Dato atto che:

- il comma 2 dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 prevede: “I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell’attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall’attività. E’ fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall’art. 52.”;

- il comma 2-bis dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 prevede: “I Comuni attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all’articolo 8.”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale n. 1956 del 30 novembre 2009 (allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

  1. di procedere alla parziale modifica delle disposizioni indicate nella deliberazione assembleare n. 209/09 con la specificazione che per le premesse e le considerazioni parti integranti dell’atto e in applicazione delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 24/01, i soggetti assegnatari del finanziamento regionale sono espressamente i Comuni individuati nell’allegato A alla medesima deliberazione, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 231/09;
  2. di dare atto che ai fini della realizzazione degli interventi previsti nelle deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09 i Comuni, ai sensi delle prescrizioni indicate ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 e successive modifiche, potranno avvalersi delle ACER territorialmente competenti così come precisato nelle premesse del presente atto;
  3. 3. di stabilire che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che affluiranno sul capitolo 32015 “Contributi in conto capitale per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi statali” di cui all’ U.P.B. 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale, verranno impiegate dalla Giunta Regionale, con proprio atto, per finanziare la realizzazione di interventi di recupero di ulteriori alloggi sfitti di proprietà dei Comuni;
  4. di stabilire che, al fine di conferire al programma “Nessun alloggio pubblico sfitto”, approvato con le citate deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09, il mero carattere di strumento programmatorio-decisionale, il dirigente regionale competente potrà procedere nella fase attuativa, in rapporto al percorso amministrativo-contabile tracciato, ad apportare le eventuali modifiche, che si renderanno necessarie, dei dati riportati nell’allegato A delle medesime deliberazioni con specifico riferimento alla localizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, al numero degli alloggi ed al costo dell’intervento in diminuzione fermo restando il limite massimo della spesa singolarmente prevista in termini di costo per i singoli interventi;
  5. di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/09, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 231/09;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni;

Viste le proprie deliberazioni:

– n. 106 del 2 febbraio 2009 recante “L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato ‘Nessun alloggio pubblico sfitto’”, approvata dall’Assemblea Legislativa con atto n. 209 del 25 febbraio 2009;

n. 506 del 20 aprile 2009 recante “L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato ‘Nessun alloggio pubblico sfitto’. Rettifica di mero errore materiale” approvata dall’Assemblea Legislativa con atto n. 231 del 30 giugno 2009;><p>

  1. Considerato che: - con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, fu effettuata la ripartizione tra le Regioni dell’importo di 543.955.500,00 euro destinato dall’articolo 21 del D.L. n. 159/2007 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 222/2007) alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e che con tale ripartizione furono attribuiti alla regione Emilia-Romagna 32.296.813,86 euro, individuando quali enti gestori degli interventi le Acer territorialmente competenti alle quali venivano trasferiti i finanziamenti; - con l’entrata in vigore dell’articolo 11 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D. L. n. 112/2008 le risorse finanziarie di cui all’articolo 21 del D. L. n. 159/2007 furono riprogrammate dalla loro originaria destinazione e veicolate al finanziamento del Piano di edilizia abitativa; - le Regioni impugnarono presso la Corte Costituzionale l’articolo 11 della Legge n. 133/08 rivendicando nel contempo il finanziamento da parte dello Stato del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007; - al fine di dare attuazione al programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” contenente anche gli interventi compresi nel programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/2009, la Regione ha ritenuto di destinare ad esso l’importo di 35.000.000,00 euro, di cui 32.296.813,86 quale anticipazione dei fondi assegnati alle Acer dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007; Visti: - l’accordo sottoscritto in data 5 marzo 2009 tra il Ministro dei Rapporti con le Regioni e il Presidente della Conferenza delle Regioni che prevede il rifinanziamento dell’intero programma speciale di edilizia residenziale pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, con un primo immediato finanziamento di 200 milioni di euro; - il Decreto, emanato a seguito dell’intesa Stato Regioni del 1 aprile 2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 “Piano nazionale di edilizia abitativa”, il quale alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 ha destinato una quota non superiore a 200 milioni di euro al finanziamento degli interventi compresi nel programma di cui al già citato Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007; - la circolare della Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 luglio 2009, con la quale sono state fornite indicazioni sul riparto delle risorse finanziarie di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009; Considerato che: - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 13 novembre 2009 ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 assegnando le risorse direttamente alla Regione Emilia-Romagna, con l’indicazione dettagliata delle somme da attribuire ai singoli Comuni per la realizzazione degli interventi individuati come prioritari; - l’attribuzione delle risorse finanziarie di cui alla precedente alinea rende possibile ridurre nella stessa misura le anticipazioni da parte della Regione delle risorse statali; Ritenuto opportuno alla luce delle considerazioni sopra formulate: - adottare con particolare riferimento ai soggetti beneficiari dei finanziamenti un’unica procedura per la gestione amministrativo-contabile delle risorse statali e regionali destinate alla realizzazione del programma “Nessun alloggio pubblico sfitto”; - procedere alla parziale modifica delle disposizioni operative indicate nella citata deliberazione assembleare n. 209/09 con la specificazione che in applicazione delle prescrizioni previste nella L.R. 24/01, i soggetti assegnatari del finanziamento regionale sono i Comuni espressamente individuati nell’allegato A alla citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/09, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 231/09, anziché le ACER territorialmente competenti; - confermare in ogni altra loro parte le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09 sopracitate; - di stabilire che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che affluiranno sul capitolo 32015 “Contributi in conto capitale per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali” di cui all’ U.P.B. 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale, verranno impiegate dalla Giunta Regionale, con proprio atto, per finanziare la realizzazione di interventi di recupero di ulteriori alloggi sfitti di proprietà dei Comuni; Dato atto che: - il comma 2 dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 prevede: “I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell’attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall’attività. E’ fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall’art. 52.”; - il comma 2-bis dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 prevede: “I Comuni attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all’articolo 8.”; Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche; Richiamate le proprie deliberazioni: - nn. 1057 del 24 luglio 2006, 1663 del 27 novembre 2006 e 1173 del 27 luglio 2009; - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione A voti unanimi e palesi delibera:
    1. di proporre all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna per le motivazioni citate in premessa di procedere alla parziale modifica delle disposizioni indicate nella deliberazione assembleare n. 209/09 con la specificazione che per le premesse e le considerazioni parti integranti dell’atto e in applicazione delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 24/01, i soggetti assegnatari del finanziamento regionale sono espressamente i Comuni individuati nell’allegato A alla medesima deliberazione, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 231/09;
    2. di dare atto che ai fini della realizzazione degli interventi previsti nelle deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09 i Comuni, ai sensi delle prescrizioni indicate ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. n. 24/01 e successive modifiche, potranno avvalersi delle ACER territorialmente competenti così come precisato nelle premesse del presente atto;
    3. di stabilire che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che affluiranno sul capitolo 32015 “Contributi in conto capitale per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali” di cui all’ U.P.B. 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale, verranno impiegate dalla Giunta Regionale, con proprio atto, per finanziare la realizzazione di interventi di recupero di ulteriori alloggi sfitti di proprietà dei Comuni;
    4. di stabilire che, al fine di conferire al programma “Nessun alloggio pubblico sfitto”, approvato con le citate deliberazioni dell’Assemblea Legislativa nn. 209/09 e 231/09, il mero carattere di strumento programmatorio-decisionale, il dirigente regionale competente potrà procedere nella fase attuativa, in rapporto al percorso amministrativo-contabile tracciato, ad apportare le eventuali modifiche, che si renderanno necessarie, dei dati riportati nell’allegato A delle medesime deliberazioni con specifico riferimento alla localizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, al numero degli alloggi ed al costo dell’intervento in diminuzione fermo restando il limite massimo della spesa singolarmente prevista in termini di costo per i singoli interventi;
    5. di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/09, così come rettificata dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 231/09;
    6. di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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