n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)
Modifiche e integrazioni allo schema di "Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, attuativo del protocollo di collaborazione sottoscritto il 27/09/2012, per la promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (Comparto R.5 Navile, Lotti H, N) ai sensi dell'art. 15, legge n. 241/1990" di cui alla deliberazione D.G.R. n. 2231/2015 e approvazione testo coordinato dello Schema di Accordo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” ed in particolare l’art. 1, comma 2, che definisce il sistema dell’edilizia residenziale sociale come costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie, così come definito dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 in merito agli accordi tra pubbliche amministrazioni;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 1351 del 17 settembre 2012, recante “Approvazione protocollo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per la programmazione e attuazione di misure innovative nel campo della promozione dell’edilizia residenziale sociale e della valorizzazione urbana”;
- il “Protocollo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per la programmazione e attuazione di misure innovative nel campo della promozione dell’edilizia sociale e della valorizzazione urbana”, siglato in data 27 settembre 2012;
- la determinazione n. 12291 del 28.09.2012, recante “Costituzione di un tavolo tecnico finalizzato all’attuazione delle disposizioni previste dalla delibera della G.R. n. 1351/2012.”, con la quale è stato costituito un tavolo composto da rappresentanti degli enti sottoscrittori;
- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 93 del 5 novembre 2012, recante “Parziale attuazione del protocollo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna per la promozione dell’edilizia sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2012, n. 1459)”;
- la propria deliberazione n. 2231 del 28 dicembre 2015 recante “Approvazione schema di accordo tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, attuativo del protocollo di collaborazione sottoscritto in data 27/09/2012, per la promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (Comparto R.5 Navile, Lotti H, N) ai sensi dell’art. 15, legge n. 241/1990”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta del Comune di Bologna n. 334 del 22 dicembre 2015 “Approvazione dello schema di accordo con la Regione Emilia-Romagna attuativo del Protocollo di collaborazione sottoscritto il 27/09/2012 per la promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (Comparto R.5 Navile, Lotti H ed N);
Considerato:
1) in relazione ai beneficiari del servizio di housing sociale (di cui all’articolo 8 dello schema di accordo) è opportuno introdurre elementi di flessibilità nell’individuazione dei beneficiari medesimi alla luce del fatto che:
- la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della deliberazione di Assemblea Legislativa n. 15 del 2015, di concerto con gli Enti Locali, le Acer e le Organizzazioni Sindacali rappresentative degli inquilini, ha avviato un percorso volto alla ridefinizione dei limiti di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale, anche in ragione delle nuove modalità di calcolo dell’ISEE e delle modificazioni del panorama socio-economico regionale;
- gli effetti di questa riforma, alla luce delle prime simulazioni discusse nei Tavoli formalmente istituiti all’inizio del 2016, potrebbero ridefinire sensibilmente le condizioni di permanenza negli alloggi di Erp, con evidenti conseguenze anche sulle variabili disciplinate dall’Accordo in oggetto;
2) in relazione ai canoni e prezzi che verranno applicati al locatario (di cui all’articolo 9 dello schema di accordo) è opportuno rafforzare l’attività del Comune nella gestione, nel controllo e nel monitoraggio sull’applicazione dei canoni previsti nell’Accordo in considerazione del fatto che:
- la Giunta del Comune di Bologna, con Deliberazione n 49 del 23 febbraio 2016, ha approvato un “Accordo attuativo tra città Metropolitana di Bologna e Comune di Bologna per l’istituzione dell’ufficio comune metropolitano per le politiche abitative”;
- anche in ragione di questo Accordo, è previsto l'avvio di un regolamento metropolitano per la gestione in forma intercomunale della disciplina inerente la locazione concordata di cui alla Legge n. 431/98 e delle graduatorie relative agli alloggi messi a disposizione anche tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto di Bologna;
- la citata attività intercomunale potrà fra l’altro dare impulso, nel medio termine, al rinnovo degli Accordi Territoriali in materia di locazione concordata di cui alla Legge n. 431/98, con conseguenze oggi non misurabili anche sulle variabili disciplinate dall’Accordo in oggetto, per cui si ritiene opportuno rafforzare l’attività del comune nella gestione, nel controllo e nel monitoraggio sull’applicazione dei canoni previsti nell’Accordo (di cui all’articolo 9 dello schema di accordo);
3) in relazione alle modalità di concessione, liquidazione ed erogazione del contributo pubblico (di cui all’articolo 10 dello schema di accordo) si ritiene opportuno allineare le modalità di erogazione del contributo al PEF del progetto assunto come riferimento per la procedura del project financing, per rendere maggiormente efficace il finanziamento regionale rispetto alla realizzazione del servizio;
4) in relazione al cronoprogramma (di cui all’articolo 11 dello schema di accordo) è necessario un aggiornamento delle scadenze, in sintonia con la nuova scadenza per la sottoscrizione dell’accordo;
5) in relazione alle garanzie (di cui all’articolo 13 dello schema di accordo) è necessario prevedere una polizza fideiussoria a garanzia del corretto adempimento da parte del soggetto attuatore e a tutela del contributo erogato;
Ritenuto pertanto necessario modificare e integrare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 dello schema di accordo approvato con propria deliberazione n. 2231/2015 come di seguito indicato:
Art. 8 - Beneficiari del Servizio
Dopo il secondo comma dell’art. 8 è aggiunto il seguente comma 2 bis):
“2 bis) La Regione e il Comune, con atto integrativo al presente Accordo, in coerenza col “Programma pluriennale per le politiche abitative” di cui alla deliberazione di Assemblea Legislativa n. 16 del 2015 e con la “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” di cui alla L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche e integrazioni, potranno ridefinire in accordo fra loro i parametri di reddito per l’accesso al servizio in ragione di modifiche approvate dalla Regione sui limiti di reddito per la permanenza negli alloggi ERP o nel caso in cui il numero delle richieste pervenute dai nuclei famigliari aventi diritto non consentano la piena locazione degli alloggi realizzati.”.
Art. 9 – Canoni e prezzi
All’articolo 9 i primi 3 commi sono così sostituiti:
“1) Per la concessione del contributo regionale, il canone lordo complessivo a carico degli inquilini, esclusa la sola imposta di registro, non potrà eccedere quello previsto dalla L. n. 431 del 1998 in materia di canoni concordati, così come disciplinato dall’Accordo Territoriale per l’area metropolitana di Bologna, sottoscritto il 24 Giugno 2014, che costituisce anche riferimento per gli eventuali aggiornamenti annuali (non superiori al 75% della variazione ISTAT).
2) Nella convenzione richiamata all’articolo 8 da sottoscrivere tra il Comune e il concessionario dei servizi di housing sociale, saranno indicati i canoni di locazione a carico degli inquilini per ciascuna tipologia di alloggio, prendendo come riferimento il valore calcolato per €/mq/anno moltiplicato per la Slv.
3) La convenzione indicherà inoltre quali servizi, tra quelli descritti nell’Accordo Territoriale di cui al comma 1, come eventualmente modificato, saranno riconosciuti agli inquilini affinché il canone complessivo da questi corrisposto - compresi gli eventuali oneri fiscali derivanti dall’applicazione del regime IVA nella misura del 10% - risulti non superiore al canone concordato calcolato nei modi previsti dall’Accordo territoriale valido per l’area metropolitana di Bologna richiamato al comma 1. Il Comune dovrà vigilare su tale prescrizione, dandone atto nell’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 12.”.
Art. 10 - Modalità di concessione, liquidazione ed erogazione del contributo pubblico
All’art. 10 il secondo comma è così sostituito:
“2) Il Dirigente regionale competente provvederà inoltre alla liquidazione del finanziamento e alla richiesta di emissione del relativo titolo di pagamento in quattro rate e saldo alle seguenti scadenze:
- la prima rata, nella misura del 40% del finanziamento regionale concesso, a seguito del ritiro da parte del concessionario del titolo abilitativo rilasciato dal Comune e del verbale di consegna dei lavori per la realizzazione degli alloggi propedeutici al servizio di housing sociale; in tale occasione il Comune provvederà a trasmettere alla Regione copia del progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire;
- la seconda rata, nella misura del 20% del finanziamento regionale concesso, in base alla certificazione del raggiungimento del 35% dello stato di avanzamento lavori attestata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;
- la terza rata, nella misura del 20% del finanziamento regionale concesso, in base alla certificazione del raggiungimento del 70% dello stato di avanzamento lavori attestata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;
- la quarta rata, nella misura del 10% ad ultimazione dei lavori attestata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;
- il saldo del finanziamento, nella misura del 10% del finanziamento regionale, successivamente all'approvazione degli atti di collaudo da parte degli organismi competenti e all'avvio del servizio.”.
Art. 11 - Cronoprogramma
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1) A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo (entro 30 aprile 2016) il Comune si impegna a rispettare e a far rispettare i seguenti termini temporali:
a) tre mesi per la pubblicazione del bando di gara (31 luglio 2016);
b) nove mesi per la conclusione della procedura di affidamento della concessione (31 gennaio 2017);
c) dodici mesi per la sottoscrizione della convenzione urbanistica e per il conferimento al soggetto concessionario delle aree individuate come Blocchi H ed N del Piano Particolareggiato R 5.2 Navile (30 aprile 2017);
d) quattordici mesi per l’inizio dei lavori di realizzazione degli alloggi finalizzati al servizio di housing sociale (30 giugno 2017);
e) 30 mesi dall’inizio dei lavori per il completamento delle opere e l’avvio del servizio di housing sociale (31 dicembre 2019).
2) Non costituisce variazione del cronoprogramma il ritardo, non superiore a tre mesi, dei tempi e delle date indicate al comma 1.”.
Art. 13 - Inadempimento
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Garanzie e inadempimento
1) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni che saranno assunte con la convenzione dell’art. 8, e ai fini dell’erogazione del contributo, nella medesima convenzione che andrà a regolare le condizioni per la prestazione del servizio è prevista la costituzione da parte del soggetto attuatore a favore del Comune di Bologna - quale ente beneficiario del contributo - di una polizza fideiussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 14 novembre 2003 n. 104700 che preveda:
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
2) La garanzia, che andrà a coprire l’ammontare del finanziamento pubblico concesso, dovrà essere prestata in sede di richiesta di erogazione di ogni singola rata per il corrispondente importo, e sarà svincolata a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo degli alloggi da parte degli organismi competenti, e all'avvio del servizio (stipula dei contratti di locazione), da realizzarsi nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all’articolo 11.
3) Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna, anche nella sua qualità di garante della convenzione stipulata con il Concessionario del Servizio, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine, revoca il contributo. Resta comunque impregiudicato l’esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell’inadempiente, nonché l’esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.”;
Visti:
- la L.R. n. 26 novembre 2001, n. 43 “testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e s.m.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, ed in particolare l’art. 23 e s.m.
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 2189 del 21/12/2015, n. 56 del 25/1/2016, n. 270 del 29/2/2016 e la n. 352 del 14/3/2016;
Sentito il parere favorevole della competente commissione consiliare, espresso in data 7 aprile 2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare le modifiche e le integrazioni, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 dello “Schema di Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, attuativo del Protocollo di collaborazione sottoscritto il 27/09/2012, per la promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (Comparto R.5 Navile, lotti H, N) ai sensi dell'art. 15, legge n. 241/1990.”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2231 del 28 dicembre 2015, riportate nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il testo coordinato dello Schema di accordo, di cui all’allegato B parte integrante della presente deliberazione, che riporta e recepisce le modifiche e le integrazioni indicate nell’Allegato A;
3. di dare atto che, in attuazione delle disposizioni normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni rinvenibili nella propria deliberazione n. 2416/2008 e s. m., alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto 2, provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia– Romagna, il Direttore Generale alla “Cura del territorio e dell'ambiente”, o in caso di sua indisponibilità, in alternativa e disgiuntamente da esso, il Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, autorizzando gli stessi ad apportare eventuali precisazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti nell’accordo medesimo;
4. di rinviare, per tutto quanto non modificato con la presente deliberazione, a quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 2231 del 28 dicembre 2015;
5. di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto citato contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico dell'Emilia-Romagna.