n.146 del 07.08.2012 (Parte Seconda)

Parziale rettifica dell’ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 recante “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte della DICOMAC”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. n. 74/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, la quale, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, ha provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, ad istituire in loco, ovvero presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, (convertito con modificazioni con L. 1 agosto 2012 n. 122 pubblicata in G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

VISTA la nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, si dispone, tra l’altro, che alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012 al quale subentra, a decorrere dal 3 agosto 2012, il Presidente della regioni in qualità di Commissario delegato;

TENUTO CONTO CHE:

- per l’Emilia-Romagna, il Presidente della Regione - Commissario delegato si avvale, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, dell’Agenzia regionale di protezione civile;

che gli oneri finanziari per la prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza ed assistenza alla popolazione, opere provvisionali ed urgenti da parte dei Commissari delegati gravano sul fondo di cui all’art. 2 del DL n. 74/2012 nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

CONSIDERATO che con propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 in attuazione della richiamata OCDPC n. 15/2012, sono state date disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’espletamento delle attività avviate dalla DI.COMA.C. in stretto raccordo con le strutture regionali;

DATO ATTO che da un più approfondito esame, ed in relazione a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, è emersa la necessità di provvedere alla parziale rettifica della propria ordinanza n. 17/2012 e, conseguentemente, alla revisione della stima degli oneri finanziari meglio dettagliati nella relativa tabella All.1, necessari per assicurare l’espletamento delle attività previste nella medesima ordinanza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012, pubblicata in G.U. n. 180 del 3 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- l’art.27 comma 1, della L.24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

RITENUTO che per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ricorrano le condizioni da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

DISPONE

1. di rettificare la propria ordinanza n. 17/2012 provvedendo a stralciarne il punto n. 17 del dispositivo;

2. di rettificare la tabella allegato 1 (All.1) all’ordinanza n. 17/2012 provvedendo a stralciarne il punto n. 10;

3. di rettificare altresì le premesse ed il punto n. 18 del dispositivo dell’ordinanza n. 17/2012 rideterminando l’importo complessivo della stima degli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare l’espletamento delle attività nella stessa meglio precisate, conseguenti all’attuazione dell’OCDPC n 15/2012, in € 17.220.000 anziché 21.220.000;

4. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell’art.27, comma 1 della L. 340/2000;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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