n.164 del 09.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- La Direttiva comunitaria 91/676/CEE (c.d. Direttiva Nitrati);

- la Direttiva comunitaria 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Normativa in materia ambientale”;

- il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

- la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2007/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- il Decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 25 recante “Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007 recante “ Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio 2005 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante “Linee Guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011: “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)”;

Considerato:

- che ai sensi della Legge regionale 25/2000 recante “Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, va promossa l’adozione di buone pratiche di gestione e l’impiego di materiali organici nell’attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli e di prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale;

- che per poter ottenere materiali organici di qualità idonea a garantire un’adeguata tutela dei suoli e delle produzioni agricole ed in generale delle matrici ambientali coinvolte dall’attività di spandimento dei materiali derivanti dall’attività di fermentazione anaerobica della sostanza organica contenuta in materie prime, materiali naturali vegetali di origine agricola e forestale, sottoprodotti agricoli ed agroindustriali ed effluenti di allevamento è non solo utile ma necessario intervenire per disciplinare i processi impiantistici che portano alla formazione del digestato;

- che i criteri per una buona progettazione e gestione degli impianti a biogas si riverberano pertanto necessariamente e direttamente sull’utilizzo agronomico del digestato, procurando non solo una maggiore qualità e stabilità del materiale in uscita ma anche conseguenti benefici ambientali legati all’abbattimento delle emissioni atmosferiche diffuse di tipo odorigeno;

Considerato che:

- l’art. 14 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” prevede che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) all’ Art. 2, comma 1, lett. l) prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali dalla medesima legge che all’art. 3 attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alla competenza statale/regionale;

Considerato inoltre:

- che le Linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010) al paragrafo 17.2 prevedono, con riferimento alle aree idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che le Regioni e le Province Autonome «conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili»;

- che il quadro normativo nazionale nonché quello regionale e il Piano Energetico Regionale impongono la promozione e l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma tale obiettivo non deve essere perseguito a scapito della qualità dell’ambiente e della vita della popolazione;

Ritenuto che l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili debba ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie, al principio dello “sviluppo sostenibile”, e che l’applicazione del principio di sostenibilità risponde alla necessità di coniugare il favor per l’energia da fonti rinnovabili con quella di evitare, ridurre e mitigare eventuali effetti nocivi o comunque peggiorativi sulla vita della popolazione, con l’effetto di conseguire anche una maggiore accettabilità sociale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Richiamata in merito la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011: “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)”, che al punto 3, lettera G) punto a) demanda alla Giunta l’adozione di criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas;

Considerato:

- che, in mancanza di criteri e norme tecniche nazionali ed europee in materia, sia opportuno e necessario fornire alle Province criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas;

- che i criteri relativi alla progettazione e gestione degli impianti forniscono un importante supporto tecnico alle Province nella fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla installazione e gestione degli impianti, al fine di recuperare omogeneità di comportamento e regole sul territorio regionale e garantire un esercizio coordinato delle funzioni conferite;

- che il rispetto di tali criteri costituisce condizione per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti a biogas ed integrazione delle scelte regionali in relazione alla localizzabilità degli impianti contenute nella deliberazione dell’Assemblea Legislativa 51/2011, in quanto contribuisce alla conciliazione delle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili prescritta dalle norme nazionali;

Ritenuto:

- che gli indirizzi formulati potranno essere rivisti al termine del primo biennio dalla loro applicazione anche in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia;

- che al fine della eventuale revisione degli indirizzi formulati risulta opportuno analizzare e valutare gli esiti dei monitoraggi e controlli trasmessi dai gestori e che su tali esiti sarà prodotto un rapporto accessibile al pubblico ed ai portatori di interessi;

Ritenuto dunque opportuno introdurre criteri tecnici finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, contenuti nell’Allegato tecnico alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con le motivazioni specifiche di seguito indicate:

a) misure strutturali per la riduzione delle emissioni

Il massimo contenimento delle emissioni può essere conseguito attraverso misure di prevenzione, di carattere sia strutturale che gestionale. Le prime attengono allo stoccaggio dei materiali da inviare a digestione anaerobica ed allo stoccaggio ed eventuale trattamento del digestato.

Per quanto riguarda lo stoccaggio di biomasse palabili in arrivo all’impianto esso dovrà essere effettuato in contenitori coperti con opportuno trattamento dell’aria esausta qualora il tenore di sostanza secca dei suddetti materiali sia inferiore al 60%. Detta soglia è stata così stabilita in quanto essa viene generalmente utilizzata per valutare il grado di stabilità di matrici organiche e pertanto rappresenta il discrimine tra una sostanza secca ed una umida. Per le biomasse non palabili la conservazione in attesa del caricamento dovrà essere effettuata in vasche/contenitori a tenuta chiusi, salvo un’apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati.

Lo stoccaggio del digestato e/o delle frazioni solide e chiarificate risultanti da un eventuale trattamento di separazione dovrà essere adeguato agli usi finali. La capacità dei contenitori sarà calcolata in rapporto ai quantitativi di materiali trattati dall’impianto e, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, non può essere inferiore al volume di digestato prodotto tal quale o chiarificato in centottanta giorni per impianti con terreni in Zone Vulnerabili da Nitrati e centoventi giorni per impianti con terreni in Zone Ordinarie. Per quanto concerne la eventuale frazione palabile si farà riferimento ad un tempo di stoccaggio pari a novanta giorni.

b) misure gestionali per la riduzione delle emissioni

Tra le misure gestionali introdotte particolare importanza riveste il monitoraggio delle emissioni odorigene, in capo al proprietario dell’impianto ad esito del quale, trascorsi 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l’Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell’impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Dato atto che per raccogliere le osservazioni sui criteri tecnici si è provveduto a consultare le Organizzazioni professionali agricole, le Cooperative agricole, i rappresentanti dell’ Industria e le Province;

Dato atto inoltre che l’insieme delle misure volte a regolamentare l’utilizzazione agronomica del digestato, finalizzate a tutelare la qualità dei suoli e prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale nonché a limitare e contenere il possibile disagio per la popolazione delle aree limitrofe ai terreni utilizzati per lo spandimento sono contenute nel Regolamento regionale recante “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.”;

Ritenuto altresì di provvedere con propri successivi provvedimenti alla formulazione di indirizzi e standard di riferimento comuni relativamente a:

- strumenti modellistici da utilizzare per valutare la dispersione in atmosfera delle emissioni odorigene;

- schema e contenuti tecnici per la presentazione dei progetti;

- indicazioni per la circolazione delle informazioni sui progetti presentati fra le Autorità Competenti per i procedimenti autorizzativi e/o abilitativi;

Ritenuto pertanto di approvare i “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas” che costituiscono allegato parte integrante del presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori all’Ambiente, Riqualificazione Urbana; all’Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatoria; alle Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Edilizia, Autorizzazione Unica Integrata; alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di Infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di approvare l’allegato tecnico parte integrante del presente atto recante: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

2. che l’eventuale revisione degli indirizzi formulati sarà effettuata a seguito della valutazione degli esiti dei monitoraggi e controlli trasmessi dai gestori, e che su tali esiti sarà prodotto un rapporto accessibile al pubblico ed ai portatori di interessi;

3. che con propri successivi provvedimenti verranno formulati indirizzi e standard di riferimento comuni relativamente a:

- strumenti modellistici da utilizzare per valutare la dispersione in atmosfera delle emissioni odorigene;

- schema e contenuti tecnici per la presentazione dei progetti;

- indicazioni per la circolazione delle informazioni sui progetti presentati fra le Autorità Competenti per i procedimenti autorizzativi e/o abilitativi;

4. di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato tecnico parte integrante nel BURERT.

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