n.90 del 31.03.2021 (Parte Seconda)
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Modifiche ai protocolli in materia di stabilimenti balneari e aree naturali protette.
IL PRESIDENTE
Visti:
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;
• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
• il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
Richiamato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, approvato come allegato 6 al DPGR n. 82/2020;
Dato atto che il predetto protocollo prevede tra le misure di mitigazione del rischio COVID-19 alla lettera A paragrafo 3. Servizi di Spiaggia quanto segue:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. (prescrizione che sarà recepita nell’ambito dell’Ordinanza balneare per la stagione balneare 2020).>.
Dato atto che le predette misure di mitigazione sono state recepite nell’Ordinanza balneare straordinaria per la stagione balneare 2020;
Preso atto che il vigente protocollo regionale prevede una superfice minima ad ombreggio più cautelativa di quella stabilita nelle Linee guida nazionali, individuata in 10 mq, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state adottate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerate le criticità per gli operatori balneari delle zone interessate a fenomeni erosivi di particolare consistenza che riducono fortemente l’arenile disponibile ad ombreggio di garantire un più ampio distanziamento tra ombreggi;
Considerato che nell’ambito delle consultazione dei Comitati Balneari di cui all’art. 5 c. 1 e 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9, nella seduta del 19/3/2021, avente ad oggetto l’ordinanza straordinaria per la stagione balneare 2021 ed eventuali modifiche dell’ordinanza balneare vigente è stata avanzata e condivisa la proposta di mantenere in via generale la misura più cautelativa e qualitativa di 12 mq di superficie minima ad ombreggio, ma di prevedere che i Comuni possano derogare al predetto limite, con ordinanza straordinaria comunale, prevedendo la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio;
Ravvisato che al fine di recepire detta previsione nell’ambito dell’Ordinanza regionale straordinaria balneare per il 2021 si rende necessario modificare ed integrare il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, sopra citato;
Viste le “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette” approvate con Decreto del presidente della Giunta regionale n. 113 del 17 giugno 2020 (allegato n. 3);
Dato atto che le suddette linee guide prevedono la specifica disposizione sotto riportata:
“BIVACCO CON TENDA
Il bivacco notturno con tenda, in deroga a quanto previsto dalla LR 16/2004, art. 41, comma 2, è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati previa autorizzazione del proprietario o gestore della struttura, che dovrà consentire l'utilizzo dei servizi igienici, nonché dei proprietari/affittuari dei terreni interessati.
Tale disposizione, atta a favorire la frequentazione delle aree protette e dei percorsi che le attraversano, è valida fino al termine dello stato di emergenza per il rischio sanitario dichiarato in conseguenza all'infezione da Coronavirus ”;
Ritenuto opportuno, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, estendere la validità della disposizione di cui sopra al 31/12/2021, onde consentire anche per l’imminente stagione estiva una sufficiente ricettività in condizioni di sicurezza nelle aree naturali protette in trattazione;
Ritenuto pertanto di modificare i Protocolli in esame come sopra indicato;
Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA
1. Di modificare il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, approvato come allegato 6 al DPGR N. 82/2020, modificando ed integrando la lettera A paragrafo 3. Servizi di Spiaggia come segue:
Il capoverso:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. (prescrizione che sarà recepita nell’ambito dell’Ordinanza balneare per la stagione balneare 2020).”
è sostituito dal seguente:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. (prescrizione che sarà recepita nell’ambito dell’Ordinanza balneare per la stagione balneare 2021 ).
I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio ”;
2. Di sostituire il paragrafo titolato “BIVACCO CON TENDA” delle “Linee guida per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette”, citate in premessa, come segue:
“BIVACCO CON TENDA
Il bivacco notturno con tenda, in deroga a quanto previsto dalla LR 16/2004, art. 41, comma 2, è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati previa autorizzazione del proprietario o gestore della struttura, che dovrà consentire l'utilizzo dei servizi igienici, nonché dei proprietari/affittuari dei terreni interessati.
Tale disposizione, atta a favorire la frequentazione delle aree protette e dei percorsi che le attraversano, è valida fino al termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus .”
3. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
4. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini