n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di modifica dell’impianto sito in Via Fossalta n. 3679, presentato dalla Ditta La Cart Srl. Decisione in merito all'istanza di modifica della Del. G.P. n. 32442/131 dell' /4/2010 e contestuali modifiche non sostanziali di AIA

L’autorità competente: Provincia di Forlì–Cesena comunica la decisione di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta La Cart Srl di modifica della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 32442/131 del 1/4/2010 avente ad oggetto la “Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) relativa al progetto di modifica dell’impianto sito in Via Fossalta n. 3679, presentato dalla Ditta La Cart S.r.l.”; l'estratto di tale delibera era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 14/4/2010. 

L'istanza è stata presentata dalla Ditta. La Cart Srl., avente sede legale a Rimini, in Via Alda Costa, 5. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì - Cesena. 

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 140414/450 del 26/11/2013, ha assunto la seguente decisione: 

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

(omissis)

delibera:

a) di accogliere, per le motivazioni sinteticamente richiamate nelle premesse narrative del presente atto, l'istanza presentata dalla Ditta La Cart S.r.l. nei limiti e alle condizioni espresse nel documento denominato “ Integrazione al Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto in data 31/3/2010” e nel documento denominato “Sezione D transitoria della Del. G.P. n. 32442/131 del 1/4/10”, che costituiscono rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2, e come tali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di sostituire, conseguentemente, le prescrizioni n. 5, 8, 16 e 24 della Del. G.P. n. 32442/131 del 1/4/2010, come di seguito riportato: 

«5. l'attività svolta nell'impianto così come prevista nell'allegato documento di AIA contenuto nella Del. G.P. n. 32442/131 del 1/4/2010 potrà essere intrapresa solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, nonché previa accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della garanzia finanziaria da prestarsi con le modalità descritte al paragrafo B2.2. “Sezione finanziaria” del documento di A.I.A. Fino a tale accadimento la Ditta dovrà gestire l'impianto nel rispetto delle condizioni contenute all'interno dell'allegata “Sezione D transitoria della DGP n. 32442/131 del 1/4/2010; 

8. le terre derivanti dalle attività di escavazione per la posa delle vasche F01-F08 dovranno essere gestite in fase di cantiere secondo le normative vigenti; 

16. prima dell'inizio attività relativa alla configurazione finale di progetto dell'impianto dovranno essere realizzate le seguenti opere di mitigazione acustica:

a) utilizzo di un nastro trasportatore in gomma per la movimentazione dei rifiuti solidi dal trituratore alle vasche F01 e F02;

b) opere di isolamento acustico e insonorizzazione dei locali “trituratore” e “trattamento rifiuti liquidi” come descritto nell'Allegato 3 del documento “Integrazioni alla documentazione di impatto acustico” - 11/11/2009;

24. a compensazione degli impatti indotti, dovrà essere effettuato un intervento di piantumazione da realizzarsi in una delle aree individuate al paragrafo “Compensazioni” nella figura 1 del documento denominato“ Integrazione al Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto in data 31/3/2010».

Tale intervento dovrà essere realizzato nella prima stagione utile successiva all'autorizzazione ad effettuare le attività nel locale L3. L'intervento dovrà consistere nella piantumazione di essenze arboree/arbustive quantificate in 30 alberi ad alto fusto e 150 arbusti. Dovranno essere, inoltre, previste, durante i primi cinque anni successivi l'impianto delle nuove piantumazioni, adeguate manutenzioni (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità), al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti; 

c) di integrare, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto a) l'articolato delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale sopra citata, inserendo la prescrizione 5.bis di seguito riportata: 

« 5.bis durante l'attività di cantiere, nel periodo di vigenza dell'allegata “Sezione D transitoria della DGP n. 32442/131 del 01/04/10”, la circolazione dei mezzi in entrata e in uscita dal locale L3, può essere effettuata unicamente nella giornata di sabato»; 

d) di modificare, ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs. 152/06 e s.m.i., la Delibera di G.P. n. 32442/131 dell'1/4/2010 e s.m.i. alla ditta La Cart S.r.l. per l'impianto ubicato in Via Fossalta 3679 a Cesena, come di seguito indicato: 

d.1 il § B.2.1.1 Configurazione autorizzata con AIA n. 357/86327 è sostituito come segue:

Ǥ B.2.1.1 Configurazione attuale e con utilizzo locale L3

Le operazioni autorizzate presso l’impianto sono le seguenti:

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1/D14;

R13 Messa in riserva di rifiuti prima delle operazioni indicate nei punti R1/R12.

La capacità istantanea di stoccaggio autorizzata per le operazioni R13 e D15 è pari a:

567 tonnellate di rifiuti pericolosi;

430 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Gli importi previsti dalla DGR 1991/03 per lo svolgimento delle operazioni D13, D15 e R13 sono pari rispettivamente a:

250 €/t (con un minimo di 30.000 €) per i rifiuti pericolosi;

140 €/t (con un minimo di 20.000 €) nel caso di rifiuti non pericolosi.

Il sistema di gestione ambientale adottato dalla ditta La Cart risulta conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2004 (certificato n. 13200, emesso da Certiquality Srl., con scadenza 17/02/2014) e pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 1 del 24/1/2011, gli importi sopra descritti devono essere ridotti del 40%.

Alla luce delle valutazioni sopra descritte l’importo della garanzia finanziaria da prestarsi fino all'attivazione delle nuove attività di trattamento rifiuti risulta pari a: (567 t x 250,00 €/t + 430 t x 140,00 €/t) x 0,6 = € 121.170,00

L’importo della garanzia sopra descritto è stato determinato con riferimento alla normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato alla luce di eventuali modifiche apportate al quadro normativo nazionale e regionale nel corso di validità del presente atto, ovvero del mancato mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

d.2) il § B.2.1.2 Configurazione finale di progetto è sostituito come segue: 

Ǥ B.2.1.2 Configurazione finale di progetto

Le operazioni autorizzate presso l’impianto sono le seguenti:

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1/D12;

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1/D13 (attività funzionalmente dipendente alle successive operazioni D13 e D15);

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1/D14;

R13 Messa in riserva di rifiuti prima delle operazioni indicate nei punti R1/R12.

La capacità istantanea di stoccaggio autorizzata per le operazioni R13, D13 e D15 è pari a:

803 tonnellate di rifiuti pericolosi;

641 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Gli importi previsti dalla D.G.R. 1991/03 per lo svolgimento delle operazioni D13, D15 e R13 sono pari rispettivamente a:

250 €/t (con un minimo di 30.000 €) per i rifiuti pericolosi;

140 €/t (con un minimo di 20.000 €) nel caso di rifiuti non pericolosi.

Il sistema di gestione ambientale adottato dalla ditta La Cart risulta conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2004 (certificato n. 13200, emesso da Certiquality S.r.l., con scadenza 17/02/2014) e pertanto, ai sensi di quanto previstodalla Legge n. 1 del 24.01.2011, gli importi sopra descritti devono essere ridotti del 40%.

Alla luce delle valutazioni sopra descritte l’importo della garanzia finanziaria da prestarsi per l'esercizio nella configurazione finale di progetto risulta pari a: (803 t x 250,00 €/t + 641 t x 140,00 €/t) x 0,6 = € 174.294,00

L’importo della garanzia sopra descritto è stato determinato con riferimento alla normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato alla luce di eventuali modifiche apportate al quadro normativo nazionale e regionale nel corso di validità del presente atto, ovvero del mancato mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

d.3) il § B.2.2 Modalità e tempi di presentazione della garanzia finanziaria è sostituito come segue:

“§ B.2.2 Modalità e tempi di presentazione della garanzia finanziaria

Nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In particolare:

- l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra descritto, è pari a € 121.170,00;

- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- la ditta potrà provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria esistente ovvero potrà prestarne una nuova. Qualora fosse presentata una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente prestata, quest’ultima potrà essere svincolate decorsi 2 anni dall’accettazione della nuova polizza;

- qualora la ditta intenda presentare una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente depositata, dovrà essere utilizzata una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13/10/2003, e precisamente:

1. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

2. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell’autorizzazione previa diffida; unitamente alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere detenuta la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria sopra descritta da esibire agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

Nel termine perentorio di 180 giorni dal completamento delle opere funzionali allo svolgimento delle nuove attività di trattamento rifiuti, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto.

In particolare:

- l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra descritto, è pari a € 174.294,00;

- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- la ditta potrà provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria esistente ovvero potrà prestarne una nuova. Qualora fosse presentata una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente prestata, quest’ultima potrà essere svincolate decorsi 2 anni dall’accettazione della nuova polizza;

- qualora la ditta intenda presentare una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente depositata, dovrà essere utilizzata una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

4. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

5. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

6. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell’autorizzazione previa diffida;

- in ogni caso le attività di trattamento D13 e D15 e i nuovi volumi di stoccaggio previsti nella configurazione finale di progetto, potranno essere gestiti solo dopo l'accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della garanzia finanziaria di cui al paragrafo B.2.1.2

Unitamente alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere detenuta la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria sopra descritta da esibire agli organi di controllo che ne facciano richiesta.”

e) di stabilire che, fino ad attuazione completa di tutti gli interventi di progetto così come previsti dalla Delibera di G. P. n. 32442/131 dell'1.04.2010 e s.m.i., l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto delle modalità di cui all'Allegato 2 “ Sezione D transitoria della Del. G.P. n. 32442/131 del 1/4/2010”; 

f) di precisare che la Ditta, dovrà prestare a favore della Provincia di Forlì - Cesena la garanzia finanziaria di cui al paragrafo § B.2.1.1, con le modalità di cui al paragrafo B2.2 dell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del "Rapporto sull'impatto ambientale” di cui alla Delibera di G. P. n. 32442/131 dell'1.04.2010 e s.m.i. così come integrata e modificata anche dal presente atto; 

g) i stabilire che l'effettuazione delle lavorazioni nel locale L3 sono subordinate all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente; 

h) di dare atto che l a validità della presente valutazione, così come la durata dell’autorizzazione integrata ambientale, che integrano e modificano quanto disposto dalla Delibera di G. P. n. 32442/131 dell'1.04.2010 e s.m.i., avrà termine il 31 marzo 2016; 

i) di fare salvi i diritti di terzi; 

j) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna – sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto; 

k) di quantificare in € 500,00 le spese istruttorie a carico del Proponente, ai sensi di quanto previsto dalla Del. G.P. n. 33610/73 del 26/2/2013; 

l) quantificare in € 500,00 le spese istruttorie a carico del Proponente, ai sensi di quanto previsto dalle Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/2/2009; 

m) i dare atto che tali spese istruttorie sono già state versate in sede di attivazione dell'istanza; 

n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta proponente La Cart Srl; 

o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Cesena, all’Azienda U.S.L. di Cesena, all'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ai Vigili del Fuoco ed al Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio – Rubicone); 

p) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

q) i pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi del comma 2, dell'art. 27 del DLgs. 152/06 e s.m.i.; 

r) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

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