n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento a favore dei bambini, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti, per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria. Indicazioni per l'iscrizione volontaria di determinate categorie di cittadini comunitari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ. mod. e integr.;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod. e integr.;
- il Piano Sociale e Sanitario Regionale vigente (approvato con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175 del 22 maggio 2008);
- le Indicazioni attuative del Piano Sociale e Sanitario regionale per il biennio 2013-2014, approvate con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117/2013, che individuano, nello specifico, la necessità di migliorare la presa in carico della popolazione fragile nelle sue diverse componenti, soprattutto di bambini in situazione di disagio;
Richiamato l’Accordo Stato-Regioni - Repertorio Atti n. 255/CSR del 20 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 32 del 7 febbraio 2013, che indica la necessità di individuare nei confronti della popolazione immigrata le iniziative più efficaci da realizzare nelle Regioni per garantire i percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie;
Tenuto conto che il soprarichiamato Accordo Stato-Regioni:
- nel fare riferimento alle persone straniere non appartenenti alla Unione Europea, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (STP), indica, in particolare, l’iscrizione obbligatoria al SSR per i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal permesso di soggiorno e la possibilità che le Regioni possano prevedere l’assegnazione del Pediatra di libera scelta;
- nel fare riferimento ai cittadini comunitari, recita “In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria). Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986”;
Preso atto che:
- il sopracitato Accordo Stato-Regioni ha trovato alcune difficoltà nell’applicazione, tant’è che in ambito nazionale, il gruppo tecnico per la mobilità internazionale si è riunito in data 28 maggio 2013, affrontando anche le tematiche riguardanti l’applicazione della normativa di cui all’Accordo Stato-Regioni;
- nel verbale relativo al suddetto incontro, si è convenuto sulla opportunità di chiedere alla Commissione Salute di pronunciarsi su quale fosse il tavolo competente a trattare i temi relativi alla normativa applicabile, riservandosi, in caso di decisione in tal senso della Commissione Salute, ad attivarsi come tavolo tecnico per rivedere il testo al fine di eliminare alcune incongruenze evidenziate nel corso della riunione del gruppo;
- nella riunione del 9 luglio 2013 dei Direttori generali degli Assessorati alla Sanità delle Regioni, si è condivisa la necessità che il gruppo tecnico della mobilità internazionale, che ha il compito di gestire tutti gli aspetti legati agli scambi di prestazioni e per tale motivo sta affrontando il tema dell’applicazione della Direttiva 2011/24/UE, debba occuparsi anche delle problematiche legate all’applicazione delle regole relative all’assistenza sanitaria agli stranieri dei Paesi UE e agli extracomunitari, come riporta il resoconto della riunione stessa;
- con nota del 15 ottobre 2013 (PG/2013/251449) è stata inviata una comunicazione ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, sull’avvio, da parte del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari di un provvedimento regionale in merito a specifiche tematiche;
Considerato che i bambini figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti ricevono già nelle strutture sanitarie regionali interventi di prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto della normativa vigente;
Tenuto conto che, al fine di migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna intende garantire anche la possibilità di effettuare la scelta del Pediatra di libera scelta ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), in quanto in condizioni di vulnerabilità;
Considerato, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna condivide la possibilità, come riportato nell’Accordo Stato-Regioni sopra richiamato, per i cittadini appartenenti all’Unione Europea, nei casi prima evidenziati, l'iscrizione volontaria, da effettuare ai sensi del D.M. dell'8 ottobre 1986 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000;
Tenuto conto che, a tal fine, si applica quanto già previsto dalla sopracitata Circolare n. 5/2000, nella parte relativa all’iscrizione volontaria, la quale prevede che il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
Tenuto conto che, con riferimento ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), si intende assicurare la possibilità di effettuare la scelta del pediatra di libera scelta. La scelta del Pediatra di Libera Scelta è a tempo determinato, con validità annuale dal momento dell’iscrizione, è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea;
Visto che le indicazioni di cui al punto precedente sono state condivise nel Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta di cui all’art.24 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta (A.C.N) 15 dicembre 2005 ed s.m.i., nelle riunioni tenutesi in data 12 luglio e 22 ottobre 2013 ed, in particolare, in questa ultima data sono state condivise le modalità di assistenza sanitaria da parte dei Pediatri di libera scelta;
Tenuto conto, inoltre, che l’eventuale prescrizione fatta dal Pediatra di Libera Scelta si applica alle prestazioni sanitarie, effettuate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna, e all’assistenza farmaceutica;
Preso atto, altresì, di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs n. 286/1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 “Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
Visto che i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con alcune Associazioni nel corso di un incontro tenutosi presso la sede regionale in data 5 novembre 2013;
Tenuto conto della rete, in ambito distrettuale, delle Associazioni che operano in questo settore, i Direttori di Distretto devono garantire l’applicazione del presente provvedimento, nonché le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti. Occorre, inoltre, che i Direttori di Distretto si raccordino con le Associazioni direttamente coinvolte al fine di valorizzarne il ruolo, per garantire l’equità di accesso ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP);
Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto previsto ed evidenziato ai punti precedenti, e nelle more di quanto sarà oggetto di determinazione a livello nazionale, definire un provvedimento, a valenza regionale, da applicare in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, le cui modalità tecniche operative saranno oggetto di precisazioni nella Circolare regionale applicativa del presente atto;
Tenuto conto che l’onere a carico del SSR, per l’anno 2014, relativo agli interventi di cui trattasi, è quantificato, quale somma stimata, nell’ordine di euro 1.000.000,00;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 4 agosto 2011, n. 1511/2011 e n. 725/2012;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni e le modalità espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di stabilire, e nelle more di quanto sarà oggetto di determinazione a livello nazionale, provvedimenti, a valenza regionale, da applicare in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare:
- con riferimento ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), la possibilità di effettuare la scelta del pediatra di libera scelta. La scelta del PLS è a tempo determinato con validità annuale dal momento dell’iscrizione ed è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea; che nelle riunioni del 12 luglio e 22 ottobre 2013 del Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta (A.C.N) 15 dicembre 2005 ed s.m.i. sono state condivise le modalità di assistenza sanitaria da parte dei Pediatri di libera scelta, in particolare nella seduta del 22 ottobre 2013;
- con riferimento ai cittadini comunitari, recita “In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria). Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986”;
- di stabilire, inoltre, che le modalità tecniche operative saranno oggetto di precisazioni nella Circolare regionale applicativa del presente provvedimento;
- di dare atto che l’onere, per l’anno 2014, relativo agli interventi di cui trattasi, è quantificato, quale somma stimata, nell’ordine di euro 1.000.000,00, trova copertura nelle risorse regionali annualmente stanziate a garanzia delle prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli essenziali di assistenza;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.