n.353 del 28.11.2013 (Parte Seconda)
Integrazione alla "Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga" di cui alla DGR 261/2013 - 2° provvedimento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata l’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 del 19/12/2012;
- sulla base dei contenuti della suddetta Intesa si era convenuto su una verifica sul finanziamento degli interventi in deroga entro il 30/5/2013;
- a seguito della suddetta verifica si è raggiunta un ulteriore Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013 sottoscritta in data 27/6/2013 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 261 del 11 marzo 2013 ad oggetto “Approvazione delle integrazioni alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2012 e ss.mm.; e in particolare l’allegato 1 parte integrante della suddetta deliberazione n. 261/2013 contenente la “Raccolta aggiornata disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”;
- n.947 del 8 luglio 2013 ad oggetto “Integrazione alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla DGR 261/13 - 2° Provvedimento” e in particolare l’allegato 1 contenente l’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013 sottoscritta in data 27/6/2013 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali;
Dato atto che sulla base dei contenuti della sopra richiamata Intesa del 27/6/2013 ad integrazione della sopra citata “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla sopra citata deliberazione n. 261/2013, si è definito che:
“Gli interventi di CIGO e CIGS in deroga con decorrenza a far data dal 1/7/2013 potranno essere autorizzati per un periodo massimo della durata di un trimestre, fatta salva, sulla base delle risorse disponibili, la possibilità di autorizzazione di ulteriori periodi fino al 31/12/2013. La suddetta disposizione si attua anche ad eventuali domande di accesso ai suddetti trattamenti in deroga a decorrere dal 1/7/2013, presentate nelle more della stipula dell’Intesa del 27/6/2013”
Ritenuto al fine di semplificare la procedura amministrativa di accesso ai sopra citati trattamenti in deroga relativamente alle eventuali richieste di ulteriori periodi fino al 31/12/2013, così come definito dal sopra citato punto dell’Intesa del 27/6/2013, definire quanto segue:
“ Per le domande di trattamenti di CIGO e CIGS in deroga relative a periodi ricadenti nell’ultimo trimestre 2013, non sarà convocato e svolto l’esame congiunto previsto dal punto 15 dell’allegato alla DGR n.261/13, qualora le stesse domande riguardino una semplice proroga dello stesso trattamento. Le suddette domande di proroga dei sopra citati trattamenti in deroga, pertanto, successive ad un precedente periodo per il quale sia già stato svolto l’esame congiunto, saranno autorizzate solo sulla base dell’accordo sindacale stipulato tra le parti in sede aziendale o territoriale senza la necessità che sia svolto un ulteriore esame”.
Dato atto, inoltre, che nell’incontro del 28/10/2013 del “Tavolo tecnico di monitoraggio ai sensi della propria deliberazione n. 692/09” di cui al Decreto Assessorile n. 3 del 8/6/2010, la Direzione regionale INPS ha comunicato che l’’incentivo all’autoimprenditorialità istituito con l’art. 7ter comma 7 del D.L. n. 5/2009 non è stata prorogato nuovamente per l’anno 2013 ritenendo, pertanto, che sulle stesse basi non possa più trovare applicazione neppure la disposizione regionale di cui al punto 6. della sopra citata “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione n. 261/2013 relativamente alla fruizione da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga, ove interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare una attività di lavoro autonomo od imprenditoriale;
Ritenuto, conseguentemente, per le suddette motivazioni, che determinano la preclusione da parte di INPS all’erogazione del beneficio dei trattamenti in deroga al fine di avviare un lavoro autonomo o imprenditoriale di non poter più rendere applicabili i contenuti del sopra richiamato punto 6 della sopra citata “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione n. 261/2013 per quanto attiene la possibilità di fruizione da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga, ove interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare una attività di lavoro autonomo od imprenditoriale;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14 novembre 2011 e n. 221 del 27 febbraio 2012;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:
1. stabilire, integrando e modificando la “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla propria deliberazione n. 261/2013 così come già integrata dalla deliberazione n. 947/2013, quanto segue:
- per le domande di trattamenti di CIGO e CIGS in deroga relative a periodi ricadenti nell’ultimo trimestre 2013, non sarà convocato e svolto l’esame congiunto previsto dal punto 15 dell’allegato alla DGR n. 261/13, qualora le stesse domande riguardino una semplice proroga dello stesso trattamento. Le suddette domande di proroga dei sopra citati trattamenti in deroga, pertanto, successive ad un precedente periodo per il quale sia già stato svolto l’esame congiunto, saranno autorizzate solo sulla base dell’accordo sindacale stipulato tra le parti in sede aziendale o territoriale senza la necessità che sia svolto un ulteriore esame;
- di non rendere più applicabili, salvo diverse indicazioni INPS, i contenuti del punto 6 della “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” allegato parte integrante della sopra citata deliberazione n. 261/2013 e s.m. per quanto attiene la possibilità di fruizione da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga, ove interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare una attività di lavoro autonomo od imprenditoriale;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.