n.135 del 31.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione venatoria 2011/2012

PRELIEVI IN DEROGA

Provincia di Bologna

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero estagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residentiin Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Ferrara

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Comacchio, Ferrara, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mirabello, Portomaggiore, Vigarano esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva
  • finocchio
  • radicchio

ed in presenza di frutto pendente o di prodotto in corso di maturazione.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Forlì-Cesena

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 18 dicembre per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 “Adriatica“ e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Modena

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Parma

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento temporaneo senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva
  • pomodoro

ed in presenza di frutto pendente o di prodotto in corso di maturazione.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Parma, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

Provincia di Ravenna

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 18 dicembre per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecentocapi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta–Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Reggio Emilia

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Casina, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo, Scandiano, Vezzano sul Crostolo esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievoi cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

Provincia di Rimini

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 18 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Monte Colombo, Poggio Berni, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo, Torriana, Verucchio, con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 “Adriatica“ e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva
  • olive

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti all’ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

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