n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Attuazione della Legge 23 novembre 2012 n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali. Modifica degli articoli 3 lettera G, art. 17 comma 1, art. 20 lettera h dello Statuto comunale

Si pubblicano gli articoli dello statuto modificati con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24/2/2014 ad oggetto " Attuazione della Legge 23 novembre 2012 N. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali. Modifica degli articoli 3 lettera G, art. 17 comma 1, art. 20 lettera h dello Statuto Comunale.

Le modifiche introdotte hanno interessato i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

1) articoli 3 lettera G,

2) art. 17 comma 1,

3) art. 20 lettera h dello Statuto Comunale.

Articolo 3 Lettera G

Il Comune

g) opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni, condizioni di pari opportunità nel lavoro, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;

Art. 17 comma 1, 2

Art. 17 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 7 assessori da lui nominati fra cittadini che possono essere eletti all’ufficio di consigliere comunale di cui uno con funzione vicaria.

2. La nomina viene fatta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi e comunque per ciascun sesso in misura non inferiore ad un terzo.

Art. 20 Lettera H

Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco.

1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare:

h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; garantendo l'equilibrata presenza di uomini e donne in numero comunque non inferiore ad un terzo per genere. L'equilibrio in ogni caso è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati nel corso del mandato. Il Sindaco, fermo restando il limite minimo di rappresentanza per genere è tenuto a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità e a darne adeguata diffusione.

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