n.349 del 23.11.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio Idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - MARGI SRL - Domande 18/12/2015 e 31/8/2022 di rinnovo e di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Baganzola. Rinnovo concessione di derivazione. Proc PR10A0003. SINADOC 29996

ulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire all’azienda Margi S.r.l., Sede legale in Parma (PR), Via Fortunato Rizzi n.13/A - CAP 43126, Frazione: Baganzola, Domicilio digitale/PEC pec@pec. - margisrl.com, Numero REA PR – 237427, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02631050982, Partita IVA 02631050982, il rinnovo e la variante sostanziale, per aumento prelievi, della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR10A0003, ai sensi degli artt. 27 e 31, R.R. 41/2001, tramite pozzo sito in Comune di Parma (PR), località Baganzola, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 28, mapp. n. 248; coordinate UTM RER: X 603318; Y 966797, con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

- di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2031;

- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-5519 del 26/10/2022

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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