n.314 del 24.10.2013 (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di convenzione con Cassa Edile delle Maestranze Edili e Affini della Provincia di Parma per attività di supporto informatico per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito D.L. n. 74/2012), assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; 

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l. 225/92; 

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con la L. n. 122/2012 e s.m.i.; 

Visto l’articolo 6 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito in legge con modificazioni nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2014; 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998); 

Viste altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante “Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale”;

- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la Legge regionale n. 2 del 2 marzo 2009, recante “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” ed in particolare l’art. 3 (Promozione della sicurezza dei cantieri) ove, al terzo comma espressamente si prevede che:

“La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.”;

- la Legge regionale n. 11 del 26 novembre 2010, recante “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”; 

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 1 dell’8 giugno 2012 “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

- n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali);

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni, che per l’assegnazione di contributi richiede espressamente la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato avanzamento e di fine lavori;

- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012” e s.m.i.;

- n. 46 del 24 settembre 2012 “Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” che dispone, in relazione all’esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute, fin dall’avvio dei lavori stessi, all’iscrizione e all’obbligo del versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, e che tali obblighi prescindono dalla durata dei lavori e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni, che per l’assegnazione di contributi richiede espressamente la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato avanzamento e di fine lavori;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.” e successive modifiche ed integrazioni, che per l’assegnazione di contributi richiede espressamente la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato avanzamento e di fine lavori;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni che per l’assegnazione di contributi richiede espressamente la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato avanzamento e di fine lavori; 

Considerato che:

- in data 16 aprile 2013, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 431 del 15 aprile 2013, veniva sottoscritto l’ “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le associazioni imprenditoriali e sindacali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, Inail, Inps, Anci e Upi per realizzare servizi di cooperazione applicativa sul DURC a supporto dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.”;

- tale Accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo di supporto per le verifiche dei DURC in capo alle Pubbliche Amministrazioni che riduca i tempi di richiesta e di verifica, attraverso i servizi di cooperazione applicativa sperimentandoli sui Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Tale sistema informativo consentirà alle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna di:

  1. verificare l'esistenza di un DURC regolare e in corso di validità per le imprese in edilizia privata e in caso affermativo evitare di richiederlo nuovamente.
  2. facilitare, nel caso il DURC non esista, l’operazione di richiesta del DURC stesso utilizzando i dati già inseriti nei software gestionali dell’ente.
  3. ottenere un risparmio economico e di tempo nella gestione delle pratiche edilizie come da scheda tecnica allegato 2.

- tale Accordo prevede la realizzazione di un progetto pilota per l’utilizzo del servizio di verifica “DURC ATTIVO” nei lavori privati, già funzionante tramite le porte di dominio di INAIL e CNCE. Questo servizio di cooperazione applicativa potrà essere esteso alle verifiche dei DURC relativi a servizi e forniture non appena INAIL, a livello nazionale, avrà completato gli investimenti sulla piattaforma informatica;

- Cassa Edile delle Maestranze Edili e Affini della Provincia di Parma, ente preposto al rilascio del DURC per lavori in edilizia, dall’anno 2011 collabora con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del “Primo protocollo quadro d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili per la dematerializzazione degli atti amministrativi: primo obiettivo il DURC” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1843 del 29 novembre 2010 e sottoscritto in data 17 gennaio 2011 tra la Regione Emilia-Romagna e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (in rappresentanza delle 17 Casse Edili Emiliano-Romagnole); 

- la Cassa Edile delle Maestranze Edili e Affini della Provincia di Parma, che è l’unico ente a livello nazionale ad avere accesso, tramite la porta di dominio della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (CNCE), alla banca dati dell’INAIL per la verifica dei DURC cosiddetti “attivi”, in corso di validità e pertanto si è detta disponibile a fornire il servizio di supporto informatico ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 per l’acquisizione e/o la verifica dei DURC previsti dalla normativa vigente così come meglio descritto nello schema di convenzione allegato;

Vista la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale che prevede, tra l’altro:

a. che la stessa avrà durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere prorogata in base alle esigenze amministrative e di monitoraggio interistituzionale sino al mantenimento della struttura di specifico riferimento;

b. l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 45.750,00 per le attività previste dalla convezione stessa;

Considerato che gli oneri connessi all’effettuazione delle attività previste dalla convenzione, di cui allo schema allegato alla presente ordinanza, a carico del Commissario trovano copertura nell’ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE 

  1. di stipulare con Cassa Edile delle Maestranze Edili e Affini della Provincia di Parma apposita convenzione per attività di supporto informatico per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e delle Strutture del Commissario delegato, secondo lo schema (allegato 1) alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che:
    1. la stessa, avrà durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere prorogata in base alle esigenze amministrative e di monitoraggio interistituzionale sino al mantenimento della struttura di specifico riferimento;
    2. l’ammontare del corrispettivo stanziato è pari ad euro 45.750,00 per le attività previste dalla convezione stessa; 
  2. di prevedere che gli oneri connessi all’effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima di euro 45.750,00, trovino copertura nell’ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012; 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 23 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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