n.152 del 31.05.2017 (Parte Prima)
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1: Oggetto e finalità
Art. 2: Funzioni della Regione
Art. 3: Programmazione regionale
Art. 4: Funzioni dei comuni e degli altri enti locali
Art. 5: Contributi regionali
Art. 6: Monitoraggio e ricerca
Art. 7: Formazione
Art. 8: Promozione delle attività motorie e sportive nell’organizzazione dell’attività didattica
Art. 9: Conferenza sullo sport
Art. 10: Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 11: Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
Art. 12: Sanzioni
Art. 13: Affidamento degli impianti
Art. 14: Clausola valutativa
Art. 15: Lotta al doping
Art. 16: Norme finanziarie
Art. 17: Abrogazioni
Art. 18: Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 19: Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l’attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.
3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione:
a) promuove l'attività degli enti locali e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
b) favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
d) promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell’organizzazione e gestione della pratica sportiva;
e) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche anche avvalendosi delle proprie società in house;
g) promuove, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna;
h) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.
5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.
6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:
a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;
b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d’inclusione sociale, e dell’accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;
c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all’abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;
d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d’azzardo patologico;
e) sostegno d’interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l’integrazione fra istituzioni locali, Sistema sanitario regionale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di stili di vita salutari;
f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
g) promozione, in collaborazione con i comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l’accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;
i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;
j) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, d’iniziative e convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;
k) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell’Università.
2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, di seguito denominato Piano triennale dello sport, di cui all’articolo 3, comma 1.
3. L’Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport di cui all’articolo 9, attuando, tra l’altro, i principi di cui al comma 1, lettera d).
4. Le funzioni regionali di cui al comma 1 sono realizzate anche attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.
5. La Regione, per la realizzazione delle campagne d’informazione di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di comuni e loro unioni, aziende sanitarie, CONI, CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.
Art. 3
Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.
2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:
a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;
b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.
3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale dello sport approvando gli interventi attuativi.
4. In particolare la Giunta individua le misure di sostegno per:
a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;
b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley, di cui all’articolo 1, comma 1;
d) interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;
e) progetti di attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.
5. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi, ricerche e attività di divulgazione.
Art. 4
Funzioni dei comuni e degli altri enti locali
1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.
2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.
3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell’articolo 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all’articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell’articolo 11, comma 9.
Art. 5
Contributi regionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede contributi, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
c) i criteri per l’attribuzione dei contributi;
d) la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli.
2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.
3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all’adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell’ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.
4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.
5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Art. 6
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:
a) gli enti locali;
b) il CONI ed il CIP;
c) gli enti di promozione sportiva;
d) altri enti pubblici e privati.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati possono essere inseriti nel Programma statistico nazionale e sono inseriti nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull’efficacia degli interventi di promozione dell’attività motoria e sportiva e sull’adeguatezza dei relativi interventi pubblici.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi dell’articolo 5, e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.
4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.
Art. 7
Formazione
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:
a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;
b) incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l’approccio alla disabilità.
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b) la Regione promuove, in accordo con i soggetti competenti, anche la formazione degli operatori all’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).
Art. 8
Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica
1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.
2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche all’interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, a condizione che rispettino i requisiti di cui all’articolo 11, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un’attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola, società sportive dilettantistiche ed associazionismo sportivo.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) le tipologie d’iniziative ammesse al contributo sono:
a) partecipazione a progetti di avviamento all’attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
b) progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità;
c) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.
Art. 9
Conferenza sullo sport
1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.
2. Sono membri della Conferenza:
a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante designato dal CONI regionale;
d) un rappresentante designato dal CIP regionale;
e) due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva;
f) un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione – università, istituita ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università);
g) un rappresentante designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale.
3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.
4. Possono essere invitati, altresì, altri soggetti a fronte di ulteriori esigenze di approfondimento.
Art. 10
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d’interesse generale.
2. L’approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l’opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
Art. 11
Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell’efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.
5. Dei nominativi dell’istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.
6. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie.
7. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
9. Al fine dell’applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.
Art. 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 per l’avvio dell’attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l’erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2. L’accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all’articolo 11, comma 9.
Art. 13
Affidamento degli impianti
1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:
a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.
3. Ai fini dell’applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.
Art. 14
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) attuazione delle misure di sostegno previste dall’articolo 3;
b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l’ammontare dei contributi concessi;
c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge;
e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15
Lotta al doping
1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall’Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.
2. Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l’assunzione di sostanze dopanti individuate dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l’evento o l’attività nell’ambito del quale si è verificato l’episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.
Art. 16
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), nell’ambito della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 1 “Sport e Tempo Libero” del bilancio di previsione 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 17
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 13 del 2000 e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali) sono abrogate.
Art. 18
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:
a) modalità, per l’anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell’adozione del Piano triennale dello sport;
b) specifiche direttive di cui all’articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 maggio 2017 STEFANO BONACCINI