n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2026

Visti:  

-              la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;  

-              il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

-              il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;  

-              la L.R. 04 marzo 2019, n. 2, recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35, e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18”, in particolare l’art. 5 relativo alla disciplina della movimentazione degli apiari;

-              il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, oltre a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, in particolare l’allegato X, punto 3, e successive modifiche e integrazioni;

-              il D.M. 13/08/2020, recante “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana”;

-             il D. Lgs. 02/02/2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-             il D.M. 20 luglio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica”;

-             il D.M. 30 novembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;

-             le Circolari Agenzia per le erogazioni in apicoltura (AGEA) 24/01/2023, n. 3, recante “Istruzioni operative per aiuto all'apicoltura” e del 14/07/2023, recante “Art. 55 del Reg. UE n. 2021/2115. Aiuto all’Apicoltura”;

-              il D.M. 14 giugno 2024, recante “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – campagna apistica 2026”;  

-              il D.M. 02 dicembre 2024, recante “Interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»”;

-             la determinazione dirigenziale n. 2495 del 06/02/2025, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2025”;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna; 

Considerato che:

-             la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;

-             esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;

-             è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il giorno 16 marzo e il 30 giugno 2026, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato X, punto 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;

-             è opportuno che il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato Reg. (UE) 2019/2072;

Visti:

–              la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

–              il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

–             la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 08/09/2025, recante “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

-              n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”; 

-              n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

-              n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";

-              n. 1187 del 16 luglio 2025, recante “XII LEGISLATURA. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. N. 43/2001”;

Viste le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

-              n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022" e n. 5314 del 14/03/2024 recante “Proroga dell'incarico di responsabile del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni, della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”; 

-              n. 3884 del 25 febbraio 2025 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

-              n. 11415 del 16 giugno 2025, recante “Proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

-              n. 25479 del 29 dicembre 2025, recante “Proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”.

Vista la determinazione del responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni n. 15330 del 12/07/2023 “Nomina dei responsabili del procedimento nell’ambito del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, ai sensi degli art.5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. de degli art. 11 e ss. della LR 32/1993. Modifica determina n. 15715 del 15/09/2020”.

Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1.    di vietare, nel periodo compreso tra il giorno 16 marzo e il 30 giugno 2026, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province della Regione Emilia-Romagna verso territori del territorio nazionale riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 2);

2.    di consentire, nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 30 giugno 2026, lo spostamento degli alveari ubicati nei territori citati al punto 1) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette), ma solo previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 3); per quanto riguarda l’Italia, le zone protette sono le seguenti: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia [escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine, i quali restano inclusi fino al 30/04/2026), nella provincia di Mantova], Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona);

3.    che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;

4.    di stabilire che i soggetti interessati, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, devono comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;

5.    di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali; 

6.    di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario 

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.

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