n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Società agricola Ronchi di Azzolini Simona, Michele Romani e Romani Maurizio - Domanda 14/4/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Soragna (PR), loc. Carzeto. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0015. SINADOC 16017

ulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società agricola Ronchi di Azzolini Simona, Michele Romani e Romani Maurizio con sede in Via Trento n.8/A, Comune di Soragna (PR), C.F./P.l. 02717810341, PEC societagricolaronchi@arubapec.it, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0015, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 30;

– ubicazione del prelievo: Comune Soragna in Fraz. Carzeto 103 Dati catastali: foglio 24 mappale 40 di proprietà del Sig. Romani Michele; coordinate UTM RER x 592.112; y: 976.198;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

– portata massima di esercizio pari a l/s 15;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 40000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;

3. di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto della distanza prevista dal Regolamento di Polizia idraulica vigente, che deve essere non inferiore a metri 10 dal ciglio del corso d’ acqua denominato Rovacchiotto, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Parmense interpellato ai sensi degli artt 9/12 del Regolamento Regionale n. 41/2001, con proprio parere acquisito in data 21/4/2022, prot PG/2022/65965;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-3591 del 14/7/2022 (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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