n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012-2013, e seguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- l’art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado - del dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 138, comma 1, lettera d), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 44, comma 5 della L.R. 12/03; 

Rilevata l’esigenza di provvedere all’emanazione del calendario scolastico al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa all’ anno scolastico 2012/13, e successivi, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione; 

Preso atto, ai sensi dell’art. 74 comma 5 del DPR 297/94 che è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli Esami di Stato; 

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 13 marzo 2012 e la Commissione regionale tripartita nella seduta del 20 marzo 2012; 

Vista la L.R. 43/01 e successive modificazioni; 

Viste le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 1377/10 così come rettificata dalla 1950/10, 2060/10, 1642/11;

Vista altresì la propria deliberazione 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 99/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’assessore competente per materia; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1) nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il calendario, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, è articolato come segue:

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine:

15 settembre di ciascun a.s., che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo;

b) festività di rilevanza nazionale:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, S. Natale;
  • il 26 dicembre, S. Stefano;
  •  il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il Lunedì dell’Angelo;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono;

c) sospensione delle lezioni:

  • commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;
  • vacanze natalizie: dal 24 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio di ciascun a.s.;
  • vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo; 

d) delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:

6 giugno di ciascun a.s. (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 6 giugno cada in giorno festivo)
o posticipato, se necessario, per garantire i 205 giorni;

2) in considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell’infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche - comunque entro il 30 giugno di ciascun a.s. - qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell’offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d’intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti; 

3) possono terminare in data successiva al termine delle lezioni le attività inerenti:

a) gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado;

b) i percorsi formativi destinati all’Istruzione degli Adulti

;

4) possono altresì anticipare l’inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti secondari di 2° grado dove si svolgono:

  • attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro;
  • interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;

5) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all’interno dell’arco temporale determinato dal presente atto, che garantisce almeno 205 giorni di attività didattica, e fatta salva l’inderogabilità dei giorni complessivi da esso previsti, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto dell’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni (art. 74, co. 3, DLgs 297/94). I giorni eccedenti tale quota fanno parte integrante del calendario scolastico, quale quota destinata ad interventi didattici ed educativi (art. 74, co. 7/bis, DLgs 297/94). Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e le festività nazionali;

6) al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, gli eventuali adattamenti dovranno essere comunicati entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento all’a.s. successivo, agli stessi Enti locali e alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l’organizzazione delle rispettive attività e funzioni; la medesima comunicazione va inviata, entro la stessa data, al Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna unicamente in modalità telematica attraverso il portale regionale dedicato al sistema scolastico all’indirizzo http://www.scuolaer.it;

7) le istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio promuoveranno inoltre ogni forma utile di raccordo con gli Enti locali tenuti all’organizzazione dei servizi di supporto;

8) eventuale quesiti in riferimento agli adempimenti relativi al calendario scolastico, di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche, saranno rivolti all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

9) la data di avvio del calendario scolastico vale anche per i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati sia negli IPS sia negli Enti di Formazione Professionale;

10) la presente deliberazione verrà integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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