n.4 del 08.01.2020 periodico (Parte Seconda)
Definizione dei requisiti struttura minimi di biosicurezza degli allevamenti avicoli in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 «Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2020»
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, ed in particolare l’Art. 5 “Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria”;
Atteso che detto art. 5 della L.R. n. 29 del 2019 prevede che:
- Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale
- La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l’utilizzo della Modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La Scia è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell’allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria;
Richiamati:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204 e successive modifiche, in particolare l’ordinanza 13 dicembre 2018;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
- il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
- il decreto 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n.91;
- il regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”);
- il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;
Rilevato che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonchè sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, in considerazione del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, nonchè dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla decisione di esecuzione medesima;
Ritenuto pertanto urgente e necessario, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale e di dare piena e sollecita attuazione alle misure di biosicurezza degli allevamenti avicoli e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, individuare con il seguente atto gli interventi edilizi che possono usufruire delle speciale disciplina autorizzativa stabilita dall’art. 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti ai requisiti strutturali stabiliti dalle medesime misure di biosicurezza degli allevamenti avicoli e dalle altre misure di polizia veterinaria;
Richiamato:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”;
Richiamate infine:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di stabilire le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive del pollame, sancite dalla relativa normativa statale e regionale che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall’art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 («Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020») sono quelli indicati nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale;
3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.