n.132 del 29.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Ulteriore proroga termini del Decreto del Presidente in qualità di Commissario delegato n. 05/2020
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visti:
- il D.Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- il D. gs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
Premesso:
- che risulta adottato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato (D.P.C.D.) n. 05/2020, avente ad oggetto l’approvazione delle direttive recanti disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed alle attività economiche e produttive, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di maggio e di novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia il giorno 22 giugno 2019;
- che, nel medesimo D.P.C.D. n. 05/2020, veniva indicata la data di lunedì 2 marzo quale termine finale per la ricezione delle domande di ammissione ai contributi da parte delle Amministrazioni Comunali - organismi istruttori;
Considerato:
- che, a seguito della diffusione del virus “Sars Cov-2”, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020) veniva dichiarato lo stato di emergenza nazionale per mesi sei;
- che, successivamente, veniva adottata l’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2020) recante “Primi interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- che, successivamente, al fine di contrastare la pandemia da Sars-Cov-2/Covid-19, ed intervenire, altresì, sulle gravi ripercussioni di carattere economico, venivano adottati una serie di provvedimenti normativi a carattere nazionale, regionale e locale tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- OCDPC nn. 631, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 651, 652, 655, 656, 658, 659 e 660 – Anno 2020;
- D.P.C.M. datati: 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 Aprile – Anno 2020;
- D.L. nn. 6, 9, 11, 14, 18, 19 e 23 – Anno 2020;
- che nella serie di provvedimenti sopra indicati venivano, tra l’altro, imposte una alla popolazione una serie di limitazioni, anche con riferimento alla possibilità di spostamento individuale, nonché la sospensione di una serie di attività economiche, professionali, etc.;
Dato atto:
- che risulta adottato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato (D.P.C.D.) n. 20 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto la proroga del termine delle direttive approvate con il precedente D.P.C.D. n. 05/2020 infra menzionato alla data del 04 maggio;
Osservato:
- che, in particolare, l’articolo 103 comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, successivamente modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020;
Valutato:
- che sono del tutto evidenti le difficoltà che i soggetti destinatari delle direttive di cui al D.P.C.D. n. 05-2020, ed in particolare le attività economiche e produttive, si sono trovati e si trovano tuttora a dover fronteggiare;
Ritenuto:
- che le argomentazioni sopra esposte impongono l’adozione di un atto di proroga del previsto termine del 4 maggio 2020 che, giusta normativa intervenuta, viene differito alla data di sabato 25 luglio 2020;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Dato atto dei pareri allegati:
decreta:
1. di prorogare, per le ragioni indicate in narrativa, la scadenza del 4 maggio 2020, prevista nel D.P.C.D. n. 20/2020 quale termine finale per la ricezione delle domande di ammissione ai contributi previsti dalle direttive approvate con D.P.C.D. n. 05/2020 identificando, giusta normativa intervenuta, il nuovo termine di scadenza nel giorno sabato 25 luglio 2020;
2. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali – organismi istruttori interessate;
3. di trasmettere il presente atto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
4. di pubblicare il presente atto:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., al seguente indirizzo:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive
5. sul sito istituzionale della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Art 7 bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D, alla delibera di Giunta regionale n. 83/2020.