n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamento a valere sul FSN anno 2011 alle Aziende USL regionali, ai sensi della L. 135/90

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;

- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";

- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8/7/1998;

- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;

- la propria deliberazione n. 420 del 15 aprile 2013 avente ad oggetto “Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamenti per l’anno 2012 (Deliberazione CIPE 51/2012) alle Aziende USL ai sensi della L. 135/90”;

Dato atto che la Conferenza Stato-Regioni, con Intesa 60/CSR del 15 maggio 2014, ha approvato la proposta di riparto delle risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2011 destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, in ottemperanza della L. 135 del 15 giugno 1990, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 3.095.471,00 per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS, somma iscritta con propria deliberazione 947 del 30 giugno 2014 sul capitolo di spesa del Bilancio per l’esercizio 2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 420/2013 ed in particolare le disposizioni riferite all’assistenza extra ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:

alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2013;

alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL: rette giornaliere, spese organizzative e gestionali, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;

alle modalità di erogazione dei fondi;

Riscontrato che:

per l’anno 2013 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nel successivo prospetto, sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000:

Azienda USL

Associazione

convenzionata

N. posti

letto

N. posti di

assistenza diurna

Piacenza

“La Ricerca”

10

 

Parma

“Betania”

 

12

 

Reggio Emilia

 

“C.E.I.S.” di Reggio Emilia

 

10

 

Modena

 

“Casa S. Lazzaro”

 

15

2

Bologna

“Casa Padre Marella” di Sala Bolognese

12

 

Rimini

“Comunità di S. Patrignano”

30

20

e che, inoltre, l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di n. 24 posti;

pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale a fine 2012 è di 89 posti residenziali e di 46 posti semiresidenziali;

Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) al citato decreto del Ministero della Sanità 13/09/1991 e risultano agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;

Dato atto inoltre che:

- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni socio-sanitarie previste dall'allegato A) al citato D.M. Sanità del 13/09/1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13/09/1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;

- le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;

Richiamata la propria deliberazione n. 2137/2011 per la parte riferita all’ammontare delle rette applicate per l’anno 2012 per ogni giornata di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare, prestata ai malati di AIDS e patologie correlate;

Tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie dell’ultimo biennio, si ritiene necessario confermare gli importi delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, secondo quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicati:

Euro 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;

Euro 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;

­Euro 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate – per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;

Dato atto che:

- per sostenere le spese organizzative e gestionali e al fine di consentire una migliore e più efficace pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende USL della Regione, con proprie precedenti deliberazioni si è stabilito di erogare un contributo giornaliero alle Aziende USL che assicurano l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;

- con propria deliberazione n. 2069/1999 tale contributo è stato diversificato come di seguito specificato:

  • per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare Euro 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
  • per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;

in considerazione della pluralità dei soggetti che concorrono a realizzare l'attività gestionale e organizzativa di cui trattasi, le Aziende USL possono modulare l'eventuale quota di tale contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto stabilito nelle relative convenzioni;

Precisato che:

- per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all’assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere all’addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;

- “per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto” ricoverato, cosi come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;

- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;

Atteso che:

- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;

- il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/02/2007 nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;

Ritenuto opportuno, come già stabilito con propria deliberazione n. 208/08, assegnare i finanziamenti per lo svolgimento delle attività di assistenza residenziale e semiresidenziale, oggetto della presente deliberazione, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, così come previsto per l’assistenza domiciliare, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all’assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;

Rilevato che per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, le Aziende USL regionali hanno provveduto a trasmettere al Servizio regionale competente le relazioni e i rendiconti dei costi sostenuti nell’anno 2012 - verificati per regolarità e congruità dal medesimo Servizio - calcolati sulla base dei criteri indicati nella propria deliberazione n. 420/2013, così come risultanti dalla Tabella n. 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuto di assegnare e concedere alle Aziende USL regionali, con riferimento all’assistenza prestata nell’anno 2013, le risorse disponibili, pari a complessivi Euro 3.095.471,00, proporzionalmente alla spesa rendicontata e sostenuta nell’anno 2012, come si evince dall’allegata Tabella n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare gli artt. 47 e 49;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e successive modifiche;

- la L.R. 20 dicembre 2013 n. 28 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016”;

- la L.R. 20 dicembre 2013 n. 29 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016”;

- la L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione";

- la L.R. 18 luglio 2014, n. 18, "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione ";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, e succ. mod. ed in particolare l’art. 22;

Richiamata in particolare la L.R. 21 novembre 2013, n.22, recante “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori S.r.l.” ed in particolare l’art. 2, commi 1 e 2 che, rispettivamente, istituiscono l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e dichiarano cessate le Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini a far data dal 1° gennaio 2014, con il conseguente subentro dell’AUSL della Romagna, a tutti gli effetti, nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008 e ss.mm., n.1377/2010, n.1222/2011, n. 1511/2011, n.725/2012, n. 1521/2013, n. 1621/2013 e n. 68/2014;

Richiamati:

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, le attività oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dagli artt. 47, 2° comma, e 49 della citata L.R. n. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 3.095.471,00 possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di prendere atto della ripartizione alle Regioni del finanziamento finalizzato ad interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2011, disposta dalla Conferenza Stato-Regioni, con Intesa 60/CSR del 15 maggio 2014;

2. di prendere altresì atto che la somma assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS ammonta ad Euro 3.095.471,00;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, le Tabelle n. 1 e n. 2 allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto, relative, rispettivamente, ai consuntivi finanziari per l’anno 2012 e ai finanziamenti riferiti all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna prestata nell’anno 2013, così come di seguito specificati: 

Azienda USL

Finanziamenti in Euro

Piacenza

181.580,28

Parma

273.703,83

Reggio Emilia

309.100,23

Modena

605.778,16

Bologna

818.040,85

Imola

17.637,48

Ferrara

99.501,13

Romagna ex Ravenna - a)

218.157,80

Romagna ex Forlì - b)

94.140,40

Romagna ex Cesena - c)

42.159,14

Romagna ex Rimini - d)

435.671,70

TOTALE

3.095.471,00

con le seguenti precisazioni:

a) per la cessata Azienda USL di Ravenna si liquiderà l’Azienda Usl della Romagna, sul conto di contabilità speciale 0306314 denominato “ASL della Romagna ex ASL di Ravenna”;

b) per la cessata Azienda USL di Forlì si liquiderà l’Azienda Usl della Romagna, sul conto di contabilità speciale 0306295 denominato “ASL della Romagna ex ASL di Forlì”;

c) per la cessata Azienda USL di Cesena si liquiderà l’Azienda Usl della Romagna, sul conto di contabilità speciale 0306298 denominato “ASL della Romagna ex ASL di Cesena”;

d) per la cessata Azienda USL di Rimini si liquiderà l’Azienda Usl della Romagna, sul conto di contabilità speciale 0306119 denominato “ASL della Romagna ex ASL di Rimini”;

4. stabilire che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, poiché la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza sociosanitaria, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato - prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta venga diminuita del 50%;

5. di dare inoltre atto che, così come stabilito con precedenti proprie deliberazioni, viene attribuito alle Aziende USL, per l'attività di cui trattasi, un finanziamento per le spese organizzative e gestionali differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della struttura dove la stessa è erogata, come di seguito specificato:

  • per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare EURO 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
  • per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno EURO 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura, EURO 11,88 per i successivi posti fino a venti e EURO 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;

6. di prendere atto delle convenzioni stipulate per l’anno 2013 dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in premessa;

7. di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non disponibilità degli stessi durante il periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture convenzionate;

8. di stabilire che tali Aziende USL, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;

9. di dare atto che, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, i Comuni, ai sensi della L.R. n. 2 del 12/03/2003 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 564 dell’01/03/2000, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle strutture con cui sono state stipulate le relative convenzioni, anche avvalendosi delle Commissioni di esperti di cui al punto 6.2 della citata propria deliberazione n. 564/00;

10. di dare altresì atto che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della già citata propria deliberazione regionale n. 564/2000 e fatta salva un’eventuale diversa regolamentazione ai sensi della L.R. n. 2/03 e successive modifiche, può disporre controlli e verifiche sull’attività svolta dalle strutture in argomento - dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, avvalendosi delle citate Commissioni di esperti;

11. di dare inoltre atto che, sulla base di quanto stabilito con propria deliberazione n. 208/08, i finanziamenti per le attività di assistenza residenziale e semiresidenziale assegnati con il presente provvedimento sono erogati, così come già previsto per l’assistenza domiciliare, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all’assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;

12. di stabilire che per l’attività di assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, per la mobilità infra-regionale tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere al relativo addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;

13. di dare atto che il recupero delle rette per l’assistenza a soggetti residenti in altre Regioni viene effettuato dalle strutture convenzionate tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002” e sulla base delle rette stabilite per l’anno di riferimento;

14. di dare inoltre atto che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL viene rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/02/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;

15. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.095.471,00 di cui al precedente punto 3), registrandola al numero 3042 di impegno sul capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, L. 5 giugno 1990, n. 135) - Mezzi statali", di cui all’U.P.B. 1.5.1.2.18220, del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

16. di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, le attività oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

17. di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore delle Aziende USL specificate al precedente punto 3) provvederà, con proprio atto formale, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm., il Dirigente regionale competente ad avvenuta adozione del presente provvedimento;

18. di stabilire inoltre che, tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie dell’ultimo biennio, si ritiene necessario confermare le rette medie giornaliere vigenti per l’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, di cui alla propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicate:

  • Euro 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
  • Euro 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
  • Euro 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

19. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall’art 22 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si rinvia a quanto espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014;

20. di pubblicare il presente atto deliberativo e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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