n.185 del 29.07.2015 periodico (Parte Seconda)
Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 969/2013 "Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della Legge 84/2006 e s.m."
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge 22 febbraio 2006, n. 84, “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e s.m.;
Vista la propria deliberazione n. 969 del 15 luglio 2013 avente ad oggetto: “ Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della legge 84/2006 e s.m.”;
Richiamato in particolare il punto 5) del dispositivo della suddetta deliberazione, in cui si è previsto:
“5) di ammettere per le nuove imprese che avviino la loro attività successivamente all’emanazione del presente atto, la possibilità di nominare aspiranti Responsabili tecnici con esplicita dichiarazione di avvalersi della frequenza al corso di formazione di cui al precedente punto 3); entro due anni dall'emanazione del presente atto di recepimento le imprese segnalano al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti”;
Ricordato che la scadenza entro la quale le imprese che hanno avviato l'attività in base al succitato punto 5) devono segnalare il nominativo del Responsabile tecnico è il prossimo 15 luglio 2015;
Considerato che:
- a causa dell'esiguità e della dispersione sul territorio regionale delle richieste di accesso ai corsi pervenute ai soggetti attuatori della formazione - in concorrenza con il cospicuo monte ore previsto per il corso dalla legge n. 84/2006 (450 ore) - non è stato finora possibile attivare alcun corso utile al raggiungimento del requisito professionale da parte degli aspiranti Responsabili tecnici;
- le imprese di cui trattasi - impossibilitate a nominare il Responsabile tecnico per mancanza dei requisiti ed al contempo impossibilitate ad accedere ai corsi di formazione in quanto non disponibili – rischiano, dopo il termine del 15 luglio 2015, di vedere sospesa e poi cessata la propria attività;
Valutata la necessità di individuare soluzioni idonee a salvaguardare l'attività delle imprese e di metterle in condizione di operare nel rispetto delle disposizioni che regolano il settore di appartenenza (legge 86/2004);
Ritenuto, pertanto, di disporre una proroga al suddetto termine, tale da consentire alle imprese di adempiere all'obbligo di comunicazione del Responsabile tecnico in possesso degli idonei requisiti professionali;
Ritenuto inoltre - al fine di favorire la fattibilità dei corsi di formazione - di integrare le disposizioni per la formazione contenute nell'Allegato 3 della propria DGR n. 969/2013, con la previsione di strumenti che mettano in valore le competenze comunque acquisite dagli aspiranti Responsabili tecnici, riconoscendo in particolare crediti formativi a chi dimostri esperienza lavorativa e/o formativa nelle imprese di settore;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265”.
- n. 177/2003 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 265/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
- n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e ss.mm.”;
- n. 1377 del 20/09/2010 recante “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;
- n. 2060/2010 recante “ Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31-12-2010”;
- n. 1642 del 14/11/2011 recante “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
- n. 221 del 27/02/2012 recante “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro”;
- n. 258 del 16/03/2015 “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 18 L.R. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza”;
- n. 335 del 31/03/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto”;
- Vista infine la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 3438/2015 recante “Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- Sentita la Commissione Regionale Tripartita in data 11/06/2015;
Sentite le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Bologna in data 11/06/2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta degli Assessori competenti per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, che le imprese che hanno già avviato l'attività ai sensi del punto 5) della propria deliberazione n. 969/2013 devono - entro 18 mesi dalla scadenza indicata al medesimo punto 5) (15/7/2015 ) - segnalare al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti;
2) di abrogare i l punto 5) della propria deliberazione n. 969 del 15 luglio 2013;
3) di integrare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Allegato 3 - parte integrante alla sopra richiamata deliberazione n. 969/2013 - in calce al paragrafo “Corso di formazione”, con le seguenti previsioni:
“Il corso deve prevedere una quota di ore di stage di 150 ore, da realizzarsi presso imprese del settore.
Per le persone che abbiano maturato almeno un anno di esperienza lavorativa e/o formativa presso imprese di settore, la durata del percorso formativo è di 300 ore, di cui 150 ore di stage presso imprese del settore.
Per le persone occupate nelle imprese di settore che vi abbiano maturato almeno un anno di esperienza lavorativa e/o formativa – che sono esentate dalla frequenza dello stage - la durata del percorso formativo è di 150 ore.”
4) di confermare in ogni altro punto il contenuto della propriadeliberazione n. 969/2013;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.