n.40 del 16.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Centro Hercolani di Bologna - Accreditamento per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni e per ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 13696 del 28/10/2013

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n.1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019, relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e, in particolare, il punto 3.1 della DGR 53/2013, che stabilisce che la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, l.r. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;

Vista la propria determinazione n. 13696 del 28/10/2013 con cui è stato concesso, da ultimo, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio privato Centro Hercolani, sito in via D’Azeglio n. 46, Bologna;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 24/1/2018 ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Centro Hercolani S.r.l., con sede legale in Bologna, per lo stesso Poliambulatorio;

Vista la nota PG/2018/0382938 del 25/5/2018 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, il cui procedimento è ancora in corso;

Vista la domanda di variazione dell’accreditamento per:

- variazione sede erogativa delle prestazioni, da Via D’Azeglio n. 46 a Via delle Tovaglie n. 2, sempre in Bologna;

- ampliamento delle attività di Allergologia, Gastroenterologia, Geriatria e Nefrologia, svolte in ambulatorio medico;

pervenuta al Servizio Assistenza territoriale con Prot. 16/07/2021.0660988.E, e successive integrazioni del 25/08/2021, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della stessa Società Centro Hercolani S.r.l., per il medesimo Poliambulatorio;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Servizio Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Centro Hercolani, sito in Bologna, già accreditato, da ultimo, con proprio atto n. 13696 del 28/10/2013, la variazione dell’accreditamento:

- per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da Via D’Azeglio n. 46 a Via delle Tovaglie n. 2, Bologna;

- in ampliamento per le attività di: Allergologia, Gastroenterologia, Geriatria e Nefrologia svolte in ambulatorio medico;

la variazione dell’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

2. di dichiarare privo di validità l’accreditamento concesso allo stesso Poliambulatorio in Via D’Azeglio n. 46, Bologna, in quanto riferito ad una sede non più operativa;

3. di riepilogare in allegato tutte le attività accreditate alla struttura di cui trattasi, comprensive delle variazioni di cui al presente atto, precisando che l’accreditamento ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo dell’accreditamento (procedimento in corso), così come specificato in premessa; pertanto, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio privato Centro Hercolani di Bologna può svolgere, in regime di accreditamento, le attività ivi elencate;

4. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale

Kyriakoula Petropulacos

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