n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016. Rimodulazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n.540/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”, in base al quale sono classificate rurali le farmacie “ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”, con esclusione di “quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;

Vista la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, che dispone che la Giunta Regionale individui, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 521 del 20 aprile 2017 e n. 1764 del 13 novembre 2017 con le quali la Giunta regionale ha dato attuazione all’articolo 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016 sopra richiamata, individuando e, successivamente rimodulando, sulla base della conoscenza del contesto di riferimento progressivamente acquisita, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali;

Rilevato in particolare che le delibere sopra richiamate, pur riservandosi la possibilità di rimodulare i criteri stabiliti, in base alle criticità manifestatesi dopo una prima fase di applicazione, hanno approvato criteri coerenti, rispondenti al medesimo principio di finalizzare il contributo di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. n. 2/2016 a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica, prevedendo:

- la concessione del contributo a favore delle farmacie rurali aventi minor fatturato, per agevolarne la permanenza al servizio di zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività;

- la concessione di un contributo di entità tale da costituire un reale sostegno per le farmacie rurali che ne beneficiano;

- la concessione di un contributo graduato in base al volume d’affari della farmacia, salvaguardando in particolare le farmacie rurali a più basso fatturato per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio;

Rilevato altresì che:

- il primo anno di attuazione delle previsioni di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, con l’applicazione dei criteri stabiliti con DGR 521/2017, ha permesso all’amministrazione di conoscere la numerosità delle farmacie aventi volume di affari ai fini IVA inferiore ai 250.000,00 euro e, conseguentemente, che il fondo a disposizione nel bilancio regionale avrebbe consentito di concedere un contributo significativo anche ad ulteriori farmacie, con volume di affari ai fini IVA superiore ai 250.000,00 euro;

- il secondo anno di attuazione delle previsioni di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. 3 marzo 2016, con l’applicazione dei criteri stabiliti con DGR n. 540/2018, ha consentito all’amministrazione di conoscere la numerosità delle farmacie aventi volume di affari ai fini IVA inferiore ai 450.000,00 euro, di raddoppiare il numero di farmacie beneficiarie del contributo nel 2018 rispetto all’anno 2017 e di intervenire comunque efficacemente a sostegno delle farmacie a più basso fatturato con un contributo pari ad almeno euro 5.000; d’altra parte, la numerosità delle farmacie con volume d’affari ai fini IVA inferiore a euro 450.000,00 ha fatto sì che un numero rilevante di farmacie richiedenti il contributo nell’anno 2018 non abbia avuto accesso al contributo stesso, per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che a partire dal 2019 il numero di farmacie rurali con volume d’affari ai fini IVA inferiore a 450.000,00 euro che potrebbero presentare domanda di concessione del contributo in base ai criteri già approvati, sarebbe ancora più alto rispetto al 2018 in quanto:

- per l’anno 2019 e seguenti non è più valida la preclusione alla richiesta di contributo delle farmacie di nuova istituzione a partire dall’anno 2016, prevista nella propria deliberazione n. 327/2017 di recepimento delle Intese inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci;

- a partire dal 2016 hanno aperto nuove farmacie rurali, assegnate mediante la procedura di concorso straordinario;

Considerato pertanto che a criteri invariati sarebbe in ulteriore aumento il numero di farmacie richiedenti il contributo escluse dalla concessione per esaurimento delle risorse disponibili;

Valutato pertanto necessario, dopo i primi due anni di attuazione delle previsioni di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. 3 marzo 2016, procedere alla revisione e alla semplificazione dei criteri individuati con la citata propria deliberazione n. 540/2018, in coerenza ai principi sempre seguiti, secondo i quali:

- il contributo deve essere finalizzato a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e deve, pertanto, essere concesso alle farmacie rurali aventi minor fatturato, per agevolarne la permanenza al servizio di zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività;

- deve essere di entità tale da costituire un reale sostegno per le farmacie rurali che ne beneficiano e deve essere graduato in base al volume d’affari della farmacia, salvaguardando in particolare le farmacie rurali a più basso fatturato per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio;

Ritenuto pertanto che:

- i contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 siano da indirizzare a favore delle farmacie rurali che, nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda di accesso al contributo, abbiano registrato un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 325.000,00;

- sia opportuno distinguere 4 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondano contributi che aumentano al diminuire del volume d’affari come indicato nella seguente tabella:

Volume d'affari della farmacia

Contributo

fino a € 200.000,00

€ 12.500,00

da € 200.000,01 fino a € 250.000,00

€ 10.000,00

da € 250.000,01 fino a € 300.000,00

€ 7.500,00

da € 300.000,01 fino a € 325.000,00

€ 5.000,00

- sia opportuno, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili, disciplinare, rispettivamente:

a) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia alle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi del precedente prospetto;

b) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, approvata la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. In caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;

- i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 costituiscano un aiuto di stato, in quanto le farmacie rurali destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;

- detto aiuto di stato sia compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, non sia concesso per specifici costi individuabili e vengano poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i seguenti ulteriori criteri generali:

- per i titolari di farmacia che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda:

  • il volume d’affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 365 giorni del volume d’affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
  • l’importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento;
  • sono esclusi dal contributo i titolari di farmacia assegnata con la procedura di concorso straordinario e aperta nel corso dell’anno precedente;

- nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d’affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per la determinazione del contributo;

- è possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall’anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia;

- è possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione;

Ritenuto di confermare la procedura volta all’erogazione del contributo già approvata per le precedenti annualità, coerente a quanto stabilito all’ultimo periodo dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016 e articolata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i titolari delle farmacie rurali ubicate nella regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo, devono presentare domanda all’Azienda USL di riferimento utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio regionale competente e aggiornata annualmente in coerenza alle scadenze fiscali;

- le Aziende USL curano l’istruttoria delle domande ricevute e trasmettono tempestivamente al Servizio regionale competente sia l'elenco delle domande ammissibili a contributo con l’indicazione del rispettivo volume d’affari ai fini IVA, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;

- il responsabile del Servizio regionale competente, sulla base delle istruttorie di cui al punto precedente:

  • procede alla formale ammissione delle domande e approva la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA;
  • nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella precedente, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, distribuisce le risorse residue in favore delle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi del precedente prospetto;
  • nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella precedente, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, concede il contributo seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio
  • adotta i provvedimenti di impegno di spesa e di liquidazione delle somme alle Aziende USL interessate;

- le Aziende USL erogano i contributi agli aventi diritto;

Dato atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2019 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (art.21, L.R. 3 marzo 2016, N.2)” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare in data 25 marzo 2019;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamato inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26, comma 1;

Richiamate altresì:

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n.24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n.25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n.26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di individuare i criteri per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la procedura volta all’erogazione del contributo delineata nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che per effetto di quanto stabilito ai precedenti punti 1 e 2, la propria deliberazione n. 540 del 16 aprile 2018 si intende integralmente sostituita dal presente provvedimento;

4. di dare atto che i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 costituiscono un aiuto di Stato, in quanto le farmacie rurali destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;

5. di dare atto altresì che l’aiuto di Stato di cui al presente provvedimento è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, non è concesso per specifici costi individuabili e vengono poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;

6. di dare atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2019 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (Art.21, L.R. 3 marzo 2016, N.2)” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

7. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna si riserva di rimodulare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali individuati con il presente provvedimento in base alle criticità che dovessero manifestarsi dopo una prima fase di applicazione del presente provvedimento;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

9. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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