SUPPLEMENTO SPECIALE n. 110 del 30.11.2011

Relazione

Il progetto di legge in oggetto, recante “Legge elettorale regionale”, rappresenta un intervento legislativo necessario in quanto preordinato a colmare il vuoto normativo in materia di sistema elettorale regionale.

Attualmente, infatti, la Regione Emilia-Romagna non è dotata di una propria legge elettorale, trovando - conseguentemente - applicazione la disciplina di cui al combinato disposto delle LL. 108/1968 e 43/1995 (oltre che altre disposizioni legislative e regolamentari di livello nazionale).

La disciplina normativa di cui al presente progetto di legge, oltre che inserirsi all’interno di un contesto di interventi legislativi già prospettati e approvati in altre regioni, si propone di recepire e adeguare ai principi statutari e costituzionali nonché alla realtà politico – normativa regionale la disciplina statale attualmente vigente, che continuerà a trovare applicazione in quanto non incompatibile o non espressamente derogata dalle disposizioni del presente intervento normativo ( articolo 1, comma 3). Inoltre, il progetto di legge in esame, ha tra i propri obiettivi fondamentali quello di promuovere e valorizzare la parità di genere in attuazione dei principi costituzionali che assicurano la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

In particolare, l’articolato del progetto di legge prevede quanto segue.

L’articolo 1, in conformità con quanto previsto dagli artt. 29 e 42 dello Statuto, prevede che il Presidente della Regione e l’Assemblea legislativa siano eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

Il comma 2 sancisce - in armonia con gli artt. 51 e 117, comma 7, Cost. - il principio di equa rappresentanza di genere , in ossequio al quale le liste elettorali (provinciali e regionali) devono assicurare, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi.

L’articolo 2 disciplina le modalità (operative) di candidatura del Presidente della Giunta regionale, non innovando - sostanzialmente - quanto già previsto dalla legislazione nazionale.

L’articolo 3 reca la normativa in ordine alla formazione delle liste provinciali, costituendo un sostanziale recepimento della disciplina vigente in ambito nazionale, salvo una peculiare innovazione: l’ultimo comma di tale disposizione prevede, infatti, che nelle liste provinciali sia assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi ma che, in ogni caso, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

L’articolo 4 - rinviando all’art. 1, commi 3 e ss., della L. 43/1995 - disciplina le modalità di formazione delle liste regionali (cd. “listino”), introducendo una previsione vincolante particolarmente innovativa rispetto alla vigente disciplina: segnatamente, si prevede che nella formazione della lista regionale sia assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi ma che, in ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

L’articolo 4 deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 5 e 6, che, al fine di garantire la piena attuazione del principio di rappresentanza territoriale , prevedono rispettivamente: un meccanismo di garanzia a favore delle minoranze, stabilendo che alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi dell’Assemblea legislativa attribuiti alle singole liste; la garanzia che sia eletto almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

L’articolo 7 prevede i requisiti formali della scheda elettorale, recependo le indicazioni di cui alla legislazione nazionale e disponendo espressamente che, nel caso di espressione di due preferenze da parte dell’elettore, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

L’articolo 8, in ulteriore attuazione del principio di parità di genere, prevede che in occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza almeno paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

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