n.40 del 06.02.2019 periodico (Parte Seconda)
L.R. n.19/2008, art. 3. Approvazione schema di accordo tipo per il supporto temporaneo ai Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia sismica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
Rilevato che:
- l’art. 3 della L.R. n.19 del 2008 conferma la delega in capo ai Comuni circa l’esercizio delle funzioni in materia sismica, secondo un criterio di adeguatezza e differenziazione;
- la medesima disposizione prescrive infatti che, per l’esercizio autonomo di tali funzioni, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards minimi definiti dalla Giunta regionale;
- tali standards minimi sono stati definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009 e successivamente ridefiniti con delibera di Giunta regionale n.1934 del 19 novembre 2018;
Considerato che:
- l’art. 21, comma 3, della L.R. n. 13 del 2015 conferma la facoltà dei Comuni, anche attraverso le loro Unioni, di esercitare le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della L.R. n. 19 del 2008 nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- l’art. 8.bis della L.R. 19/2008, introdotto dall’art.13 della L.R.27 dicembre 2018, n.24, prevede che a seguito della conclusione dell’avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n.28/2017, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l’esercizio delle funzioni in materia sismica;
- l’art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”, in attuazione dell’art. 3, comma 8 della L.R. 19/2008 e dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell’avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche a cura dei Comuni;
Rilevato che alla data del 31 dicembre 2018 alcuni Comuni nel comunicare alla Regione le modalità con le quali intendono esercitare in forma autonoma le funzioni in materia sismica, hanno manifestato la necessità di un supporto regionale nei primi mesi di avvio della gestione, come da note agli atti della Regione;
Ritenuto utile attuare un supporto tecnico temporaneo che la Regione svolgerà nei confronti dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta al fine di consentire la piena attuazione dell’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica. Per tali finalità si approva uno schema di accordo tipo predisposto dai competenti Servizi della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L’accordo tipo servirà per regolare i rapporti con tali Comuni, delegando il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente o il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in ragione all’appartenenza del Servizio regionale competente in materia che supporterà temporaneamente i Comuni, a sottoscrivere i singoli accordi e ad apportare allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in relazione alle specifiche situazioni locali;
Richiamato quanto disposto dall’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 in merito agli accordi tra pubbliche amministrazioni;
Visti:
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n.93 del 29/1/2018 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’Allegato B “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020;
- La propria deliberazione n.121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n.468 del 10/4/2017, recante “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Viste inoltre le proprie deliberazioni n.56/2016, n.270/2016, n.622/2016, n.1107/2016 e n. 150/2018;
Dato atto:
- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare lo schema di accordo tipo, allegato e parte integrante della delibera, per l’attuazione del supporto temporaneo che la Regione svolgerà nei confronti dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, al fine di consentire la piena attuazione dell’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;
2) di delegare il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente o il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in ragione all’appartenenza del Servizio regionale competente in materia che supporterà temporaneamente i Comuni, a sottoscrivere i singoli accordi per lo svolgimento del supporto temporaneo di cui al punto 1), anche apportando allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in relazione alle specifiche situazioni locali;
3) di stabilire entro il 30 giugno 2019 il termine massimo del supporto tecnico;
4) di stabilire che la scadenza della singola convenzione dovrà essere fissata entro tale termine e non potrà essere oggetto di proroga;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.