n.215 del 03.07.2024 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8500 - Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo di accogliere le richieste presentate dalle associazioni di persone vittime della talidomide, in relazione agli indennizzi riconosciuti dalle leggi vigenti alle persone la cui disabilità è derivata dall'utilizzo di tale farmaco da parte della madre durante la gravidanza. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Daffadà, Zamboni, Zappaterra, Gibertoni, Rontini, Evangelisti, Piccinini, Dalfiume, Caliandro, Mori, Mumolo, Costi

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

-  la talidomide è un principio attivo mescolato e/o aggiunto ad altri farmaci. Dal 1954 in poi è venduto in associazione ad altri farmaci per dare effetti sedativi, antinausea e ipnotici, e, negli anni recenti, per curare la lebbra e il mieloma multiplo. Si tratta di un principio attivo che, rispetto ad altri farmaci disponibili all'epoca per gli stessi scopi terapeutici (i barbiturici), aveva un bilancio rischi/benefici ritenuto favorevole, ma che più tardi ha rivelato la drammatica portata dei suoi effetti collaterali;

-  se assunta in gravidanza, infatti, la talidomide causa gravissime malformazioni ai nascituri: focomelia, amelia, emimelia e micromelia. Si segnalano, inoltre, menomazioni impattanti quali emangiomi facciali, malformazioni delle orecchie (anotia, microtia), degli occhi (microftalmia, anoftalmo, coloboma, strabismo), degli organi interni (reni, cuore e tratto gastrointestinale), dei genitali ecc.;

-  con la legge finanziaria per il 2008, lo Stato ha riconosciuto il diritto a ricevere un indennizzo ai soggetti nati tra il 1959 il 1965 e danneggiati dalla talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della macromelia (art. 2, comma 363, legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”) e della micromelia (art. 31, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.”, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Si tratta di un indennizzo annoverato dallo Stato nell’alveo di quelli riconosciuti per i danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (decreto-legge 207/2008 convertito dalla legge 14/2009 e legge 29 ottobre 2005, n. 229 “Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.”);

-  nel 2016 lo Stato è nuovamente intervenuto sulla disciplina dell’indennizzo con il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 133 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo, all’art 21ter, che il riconoscimento dell’indennizzo spetti ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè da agosto 2016;

-   viene previsto, dallo stesso decreto, che l’indennizzo sia riconosciuto anche alle persone nate al di fuori del suddetto periodo (ossia prima dell’anno 1958 e successivamente all’anno 1966), qualora presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, previo accertamento da parte di una commissione medica.

Considerato che

-   con il decreto del Ministero della Salute 17 ottobre 2017, n. 166 viene approvato il “Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;

-  quest’ultimo atto detta criteri e regole, a cui le Commissioni mediche devono uniformarsi nel giudicare i casi che le vengono sottoposti, assai restrittive e, alla luce dei più recenti studi medico-scientifici, errate, regole che rendono complicato, se non impossibile, accedere all’indennizzo. Si pensi ad esempio al dettaglio della documentazione sanitaria che il richiedente deve fornire, quasi impossibile da reperire dopo oltre 50 anni: “documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori)” e “cartelle cliniche e/o certificazioni di strutture pubbliche relative alla diagnosi, a interventi eventualmente subiti e al decorso delle infermità nelle forme previste dalla legge da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto”;

-  nel tempo il predetto decreto del Ministero della Salute n. 166 del 2017 è andato a formare un preoccupante sbarramento dei vari iter amministrativi volti a ottenere gli indennizzi, sovente conclusi col diniego delle richieste;

-  più che il reale intento di indennizzare chi ha visto il suo corpo menomato e la sua vita distrutta a causa di un farmaco, i dinieghi paiono dare la priorità a regole formali e cavilli burocratici, dal momento che il Ministero della Salute ha respinto domande spesso senza nemmeno convocare il/la danneggiato/a a visita medico-legale, sostenendo che la talidomide non potesse circolare in Italia prima della sua autorizzazione alla vendita avvenuta con decreto di registrazione datato 2 aprile 1958; oppure per l’assenza della prova dell’assunzione del farmaco; oppure ancora perché ritiene che, dopo la revoca avvenuta con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962, n. 186, il farmaco non circolasse più in Italia; infine, sull’assunto che la talidomide provochi soltanto malformazioni bilaterali.

Rilevato che

-  in diversi casi i cittadini hanno fatto ricorso alla giustizia contro i dinieghi ottenendo pronunce a favore, quali la sentenza n. 55/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 21ter del decreto-legge 133/2016 convertito dalla legge 160/2016, nella parte in cui prevede una differente e successiva decorrenza dell’indennizzo per i nati negli anni 1958 e 1966, in quanto discriminatorio tra persone danneggiate dal principio attivo della talidomide;

-  la stessa sentenza ha ricondotto i casi di sindrome da talidomide nell’alveo dell’indennizzo che esula dalla natura riparatoria del danno subito e si sposa con il principio di solidarietà collettiva sancito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione Italiana: un indennizzo quindi che ha natura assistenziale che va a compensare un danno ingiusto subito sulla base di legittime aspettative di vita dei cittadini.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

Impegna la Giunta Regionale

-  ad attivarsi nei confronti del Governo e nello specifico del Ministero della Salute affinché:

1)  sottoponga a visita medica ai fini del giudizio sanitario tutti coloro che hanno presentato e/o presenteranno domanda dell'indennizzo legge 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. indennizzo dei talidomidici) purché nati dal giugno 1954 in poi e che ad oggi non abbiano ricevuto risposta di accoglimento;

2)  nel decidere sulle richieste di tale beneficio, di utilizzare criteri di valutazione che tengano conto che:

-  trattasi di un indennizzo di natura assistenziale e solidaristica che prescinde da qualsivoglia responsabilità e autorizzazione alla circolazione del farmaco;

-  il requisito per accertare il nesso causale è la "compatibilità" tra menomazioni e assunzione della talidomide;

-  potranno essere forniti solo elementi indiziari, e non prove in senso stretto, avuto riguardo all'enorme lasso di tempo decorso dall'assunzione della talidomide;

-  gli ultimi e più recenti studi medico-scientifici riconoscono il nesso causale con la talidomide anche delle malformazioni monolaterali e anche senza interessare i cingoli, nonché in presenza di danni ad organi interni, alle orecchie, agli occhi, etc.;

3)  sottoponga nuovamente a visita medica ai fini del giudizio sanitario tutti coloro che hanno ricevuto un diniego alla domanda dell'indennizzo legge 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. indennizzo dei talidomidici), fra i quali anche coloro che nei successivi procedimenti giudiziari abbiano ricevuto un rigetto delle loro domande, e di decidere in base ai criteri di cui al punto 2, modificando -se del caso- in autotutela il precedente giudizio amministrativo negativo;

4)  aggiorni, in sintonia coi più recenti studi medico-scientifici, l’allegato A del “Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160” di cui al decreto del Ministero della Salute 17 ottobre 2017, n. 166;

5)  preveda che la decorrenza del diritto all’indennizzo, per tutti coloro ai quali viene riconosciuto, è il 1° gennaio 2008, quindi anche per coloro nati al di fuori del periodo 1958-1966, sanando un’incomprensibile discriminazione di trattamento (come in parte ha già deciso la Corte Costituzionale indicando tale decorrenza, originariamente prevista solo per i nati dal 1959 al 1965, anche per i nati nel 1958 e nel 1966);

6)  consenta, con specifica norma di legge, la presentazione delle domande di indennizzo senza un limite temporale (attualmente per i nati dal 1959 al 1965 il termine decennale è spirato il 31.12.2017), stante le difficoltà per un danneggiato sia di acquisire la consapevolezza della riconducibilità della propria malformazione all’assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della propria madre, sia di venire a conoscenza della normativa in materia;

7) preveda per coloro che hanno fornito assistenza continuativa a un beneficiario dell’indennizzo c.d. per i talidomidici, una qualche forma di reversibilità dell’assegno mensile (o la corresponsione di un assegno una tantum), così come già avviene per l’indennizzo per i danneggiati da emotrasfusioni infette e per l’indennizzo per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni.

Approvata all’unanimità dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 24 giugno 2024.

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