n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/1999, n. 9 e s.m.i. Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di frantumazione di materiali edili e deposito della Ditta P.I. 2000 Srl Via Einstein n. 37/39 Forlì

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla Procedura di Verifica (Screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di frantumazione di materiali edili e deposito della Ditta P.I. 2000 Srl Via Einstein n. 37/39 Forlì. 

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 7/11/2012, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 230 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena. 

Il progetto, è assoggettato a procedura di screening in quanto appartenente alla categoria B.2.57 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito” della L.R. 9/99 e s.m.i. 

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con Delibera di Giunta Provinciale n. 80055/201 del 21/5/2013, ha assunto la seguente decisione: 

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

(omissis) 

delibera: 

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di frantumazione di materiali edili e di deposito sito in Via Einstein n. 37/39 in Comune di Forlì, presentato dalla ditta P.I. 2000 S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A., fermo restando quanto precisato al successivo punto b) e quanto prescritto alla lettera c) sotto riportata;

b) di dare atto, come esplicitato nella parte narrativa del presente atto, che l'efficacia della valutazione prefigurata al precedente punto a) è subordinata alla avvenuta conformità urbanistica dell'area in esame, tramite l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di specifica variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti;

c) di impartire le seguenti prescrizioni:

  1. in considerazione del fatto che l'area di fronte a via Zotti è interessata da un corridoio di fattibilità di elettrodotto attualmente realizzato, ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 dovranno essere individuate le distanze di prima approssimazione (DPA) all'interno delle quali sarà vietata la permanenza di persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere anche non continuative;
  2. al fine di limitare le possibilità di interferenza delle acque di falda da parte di acque provenienti dalla percolazione del deposito di materiale recuperato, in considerazione del fatto che l'area è normata dall'art. 28 del P.T.C.P., l'area di stoccaggio del materiale lavorato dovrà essere impermeabilizzata. In fase autorizzativa dovrà essere presentato al Comune di Forlì ed alla Provincia di Forlì-Cesena un nuovo progetto relativo al mantenimento dell'invarianza idraulica, o in alternativa dovrà essere presentata adeguata documentazione attestante che l'attuale sistema di mantenimento dell'invarianza riesce a sopportare il suddetto aumento di superficie impermeabilizzata che è indicativamente di 375 mq;
  3. utilizzare container stagni per lo stoccaggio dei rifiuti speciali ottenuti dall'operazione R5. Permanenza e quantitativi del materiale stoccato saranno definite a norma di legge;
  4. In fase di cantiere, in tutte e tre le aree previste, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:
    • le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi e indipendentemente dalla presenza o meno del vento;
    • i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
    • i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);
    • per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;
    • si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimità delle aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine dell'area di cantiere; 
  5. In fase di esercizio ordinario, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase. In particolare si prescrive quanto segue:
    • per quanto riguarda l'impianto mobile di frantumazione si evidenzia i sistemi interni di nebulizzazione di acqua sia nella zona della bocca del frantoio che nella zona di uscita del materiale dal frantoio dovranno essere mantenuti in funzione durante tutte le fasi di attività dell'impianto in funzione;
    • l’area con pavimentazione industriale dove è ubicato l'impianto di frantumazione e i depositi di materiale, dovrà essere dotata di un impianto fisso di nebulizzazione con ugelli fissi posizionati alle estremità opposte del piazzale;
    • i cumuli di materiale appena scaricato sul piazzale, sia prima che dopo il suo trattamento nell'impianto, dovranno essere periodicamente bagnati o, in alternativa, coperto con teloni;
    • lungo la strada di proprietà, lato ovest e a bordo strada secondo le normative vigenti, dovrà essere realizzata un'alberatura continua con alberi ad alto fusto e cespugli di altezza non inferiore ai 2 m a dimora, nello specifico lungo il tratto che va dall'estremità sud della palazzina uffici fino al termine dell'area a verde prevista;
  6. prevedere, lungo il confine nord-est, che risulta essere quello affacciato sul contesto agricolo, una integrazione della siepe attualmente presente, tramite l'inserimento di elementi arborei, finalizzata ad una più marcata ed efficace mitigazione degli impatti visivi, utilizzando essenze autoctone. Il progetto di tale piantumazione dovrà essere presentato in sede di procedura autorizzativa relativa all'esercizio dell'attività;
  7. l'impianto dovrà essere realizzato la prima stagione utile successiva all'ottenimento del titolo autorizzativo di cui al punto precedente;
  8. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'innaffiatura, nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti.
  9. presentare, in sede di istanza relativa all'ottenimento di titoli edilizi collegati all'esercizio dell'attività, un progetto di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su parte o su tutta la copertura degli edifici, nel quale sia specificata la superficie occupata, la potenza generata e la tempistica di realizzazione.
  10. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
  11. prima dell'inizio attività dovrà essere realizzato, lungo il confine nord-est dell'area di proprietà, in alternativa una barriera o un rilevato in terra avente ubicazione e lunghezza come previsti nell'elaborato “Richiesta di integrazioni - 22 marzo 2013” (lunghezza: 20 m per lato). Il rilevato in terra dovrà avere un'altezza dal piano campagna non inferiore a 3,5 m per la sua intera lunghezza. In caso di realizzazione del rilevato in terra dovrà essere cura del proponente evitare l'abbattimento della siepe perimetrale esistente a meno di una sua ripiantumazione sulla sommità del rilevato stesso;
  12. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno presso i ricettori R1 a nord e Ricettore ufficio più prossimo (si veda figura paragrafo “Valutazioni - Rumore”). Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi e uffici monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale e il rumore residuo;
  13. devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) in continuo, in prossimità dei ricettori R1 e Ricettore Ufficio più prossimo (si veda figura paragrafo “Valutazioni - Rumore”) secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto in attività e a regime, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti;
  14. il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio attività dell'impianto in oggetto con rilevato realizzato. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Forlì ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;
  15. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlì, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  16. in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione si dovrà procedere come di seguito descritto:
    • entro due mesi dalla trasmissione da parte di ARPA (o del soggetto proponente) dei risultati del monitoraggio effettuato, dovranno, da parte del proponente, essere progettati (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento, modalità costruttive) e trasmessi, sotto forma di relazione e documentazione tecnico/progettuale, all’Amministrazione Provinciale di Forlì -Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlì e all'ARPA, tutti gli ulteriori interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
    • i suddetti medesimi interventi dovranno essere realizzati dal soggetto proponente entro i 2 mesi successivi alla data di trasmissione della documentazione tecnico/progettuale sopra richiamata, salvo richiesta di proroga motivata;
    • la data di conclusione dei lavori di realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere tempestivamente comunicata dal soggetto proponente all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena, all'ARPA; 

d) di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.; 

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza; 

f) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening.

g) d i trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlì e alla Ditta PI2000 S.r.l.;

h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione. 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

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