n. 76 del 09.06.2010 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980 per la realizzazione di un nuovo fabricato ad uso commerciale, direzionale e di commercio all'ingrosso, mostre ed esposizioni previa demolizione di edifici esistenti previsto in comune di Reggio Emilia sull'area C.F. Fg. 110 Mapp. 100 lungo la linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza

IL RESPONSABILE

(omissis) 

determina:

1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’intervento per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso Commerciale, Direzionale e di commercio all’ingrosso, Mostre ed esposizioni, con piano interrato ad uso autorimessa, previa demolizione di edifici esistenti, previsto in Comune di Reggio Emilia (RE), sull’area distinta al Catasto Fabbricati di detto comune, al Foglio n°110, col Mapp. 100, presentato dal signor Ignazio Maramotti nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;

2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3) di dare altresì atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal proprietario del fabbricato che dovrà usufruire delle rampe di accesso in dotazione al fabbricato oggetto di istanza, il medesimo esprime le stesse volontà, consapevolezza e impegni manifestati dal richiedente;

4) di stabilire inoltre quanto segue:

a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:

«E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del D.P.R. 753/80»; 

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola, è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; 

6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

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