n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio privato Centro Medico San Giorgio di Sassuolo (MO) per ulteriori attività e prestazioni ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 12516 del 20/11/2009

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Centro Medico San Giorgio Viale Udine 17, Sassuolo (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 12516 del 20/11/2009 citata in premessa, per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Cardiologia;
  • Ortopedia e traumatologia;

e per altre attività di Cardiologia, nonché per altre prestazioni relative all’attività già accreditata di Dermatologia;

Relativamente alla attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di non poter dar corso alla richiesta di ampliamento dell’accreditamento per le nuove attività di Angiologia e Oculistica, in quanto attività non autorizzate alla data di adozione/pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale 1180/10 e perciò non rispondenti alle condizioni ivi previste;

3) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra oggetto di ampliamento, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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