n.241 del 09.07.2020 (Parte Seconda)

Emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga termini e scadenze procedimenti in corso e disposizioni applicative in merito alla disciplina in materia turistica e commerciale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Dato atto che in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed Ordinanze del Presidente della Regione sono state adottate misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, provvedimenti di sospensione delle attività economiche e sociali e di limitazione della circolazione, perdurate per tutto il periodo del cd. lock-down;

Considerato che la fase emergenziale ha inciso profondamente sulla operatività delle imprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico e commerciale, nonché sull’operatività della Pubblica Amministrazione, e degli Enti Locali in particolare, in ragione delle criticità connesse alla conseguente crisi di liquidità, della difficoltà nel reperire beni e servizi presso i fornitori, delle limitazioni all'operatività del personale addetto e della sospensione dei cantieri non strategici;

Preso atto che le predette condizioni hanno prodotto un inevitabile rallentamento sulle tempistiche di realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi finanziamenti e contributi ad imprese del settore turistico e commerciale ed agli Enti locali; 

Richiamata la propria deliberazione n. 263 del 30/3/2020 con la quale, in considerazione della situazione emergenziale in corso, si è approvata la proroga al 30 giugno e al 31 luglio 2020 di termini e scadenze per presentazione domande, realizzazione progetti, rendicontazioni e adempimenti in materia turistica, commerciale e consumeristica, dando atto che “in relazione all’eventuale prolungarsi della fase di emergenza si valuterà l’opportunità di ulteriori proroghe, sia con riferimento agli atti oggetto della presente deliberazione, sia in relazione a termini e scadenze previste in altri atti, anche riferiti a successivi periodi”;

Considerata la perdurante fase emergenziale e che allo stato attuale, anche nella fase di riavvio delle attività dopo il lock-down in aderenza alle misure di mitigazione del rischio covid-19, permangono condizioni ancora lontane da un totale ripristino della normalità, con particolare riferimento alle attività in ambito turistico e commerciale;

Preso atto che anche in tale fase gli Enti locali e le imprese ravvisano criticità nella realizzazione di attività e progetti per i quali abbiano ottenuto finanziamenti e contributi, con particolare riferimento ai progetti di investimento e di promozione in corso e, quindi al rispetto dei termini previsti per l’appalto dei lavori e dei servizi, inizio e fine lavori e attività, collaudi e rendicontazioni, previsti dai vigenti atti di concessione di contributi e finanziamenti per la realizzazione degli stessi;

Richiamati i procedimenti in corso dalla data dal 23 febbraio 2020, afferenti a contributi e finanziamenti concessi ad Enti locali ed imprese in attuazione delle seguenti normative:

- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, concernente “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”, con riferimento agli interventi di cui al Titolo III e III-Bis;

- la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26, concernente "Disciplina e interventi per lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Emilia-Romagna";

- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, concernente "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”;

- la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna;

- la propria deliberazione n. 1585 del 30 settembre 2019 2019, concernente “Programma generale di intervento a favore dei consumatori ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019 e del D.D. 17 giugno 2019 (L.388/2000, art. 148, comma 1)”;

- Legge regionale n. 19/76 e ss.mm.ii. art. 9;

- la L.R. n. 4/2016, art. 7 comma 2 lett. b), con particolare riferimento ai contributi concessi con determinazione n. 9048/2019;

- il POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1, 6.7.1, 6.6.2, 6.7.2 e 6.8.3;

Ritenuto di consentire la proroga delle scadenze dei termini degli adempimenti, relativi alla realizzazione e rendicontazione delle attività e dei progetti, a carico dei beneficiari dei contributi afferenti i procedimenti in corso, sopra richiamati, per un periodo massimo di 6 mesi, ulteriore rispetto alle eventuali proroghe già concesse o concedibili in base agli atti vigenti, demandando la valutazione e la concessione del periodo specifico di proroga al dirigente responsabile competente previa richiesta motivata da parte degli interessati, da presentarsi anche a seguito della scadenza dei termini previsti dagli atti concessori o relative convenzioni;

Ritenuto, inoltre, opportuno a seguito della riapertura dei cantieri e di ripresa dell’economia, nell’ottica di favorire i soggetti beneficiari, senza violare il principio di par condicio e senza modificare il periodo complessivo di eleggibilità della spesa stabilita dal relativo bando oltre che consentire un elevato e continuativo livello di spesa da certificare a Bruxelles, prevedere, in deroga a quanto previsto al comma 2, art. 7 delle convenzioni sottoscritte dai soggetti beneficiari del contributo POR FESR 2014-2020 - Asse 5 nelle azioni 6.6.1 e 6.7.1, la possibilità di procedere a richieste di pagamento degli stati di avanzamento delle spese via via sostenute dai beneficiari, in luogo della richiesta annuale ivi prevista;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 881/2019, con la quale è stato approvato l'accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto di interesse comune denominato "Attività dell'Osservatorio regionale sul turismo per l'anno 2019";

Ritenuto di prorogare, ora per allora, al 30/6/2020 i termini per l'invio di tale rendicontazione;

Richiamato il comma 2, lett. c) dell’art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzione della L.R. n. 12/1999, in materia di commercio su aree pubbliche secondo cui l’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;

Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio 2020 i mercati e, più in generale, il commercio su aree pubbliche, sono stati soggetti a gravi limitazioni derivanti dai provvedimenti statali e regionali di sospensione o limitazione dell’attività o comunque a condizioni straordinarie e di criticità derivanti dalla situazione emergenziale in atto;

Vista la nota del 16/6/2020 delle organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, con la quale si è ravvisata l’opportunità di un atto regionale che chiarisca che non sono da considerarsi assenze ai sensi e per gli effetti di cui dall’articolo 5, della L.R. n. 12/1999 e ss.mm.ii., quelle avvenute nel predetto periodo emergenziale;

Dato atto che con propria Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 si è disposta dal 18 maggio 2020 la piena operatività su tutto il territorio regionale di tutte le tipologie di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale;

Ritenuto pertanto di disporre che nel conteggio delle assenze maturate dagli operatori ai fini della revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della L.R. n. 12/1999 non debba essere considerato il periodo emergenziale (dal 23 febbraio al 17 maggio 2020), non ravvisandosi in tal caso assenza dell’operatore per sua causa, ma per condizioni del tutto straordinarie derivante da cause di forza maggiore connesse alla situazione emergenziale in corso;

Richiamate le direttive attuative della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., afferenti ai requisiti e alla classificazione delle strutture ricettive;

Visti i protocolli regionali per il riavvio delle attività ricettive nel rispetto delle misure di sicurezza per la mitigazione del rischio COVID-19;

Dato atto che le predette misure possono incidere sulle modalità di erogazione dei servizi delle strutture ricettive e su specifici requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l’attribuzione del livello di classificazione delle strutture alberghiere;

Ritenuto pertanto che ove l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio da COVID-19 non consenta, durante il periodo emergenziale, il mantenimento dei requisiti di servizio previsti per livello di classificazione non si determini un declassamento del livello di classificazione delle strutture stesse;

Dato atto, infine, che al punto 4 del deliberato della propria deliberazione n. 263 del 30 marzo 2020 con cui si sono modificate le scadenze previste cronoprogramma della convezione con le Associazioni dei consumatori di cui alla propria deliberazione n. 2096/2019 è stato riportato, per mero errore materiale, con riferimento alla fase di “Trasmissione resoconto a Regione Emilia-Romagna” la scadenza del 28 gennaio 2021 anziché del 28 febbraio 2021;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018 “Conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

delibera 

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di consentire la proroga delle scadenze dei termini degli adempimenti, relativi alla realizzazione e alla rendicontazione delle attività e dei progetti, a carico dei beneficiari dei contributi afferenti ai procedimenti in corso, richiamati in premessa, per un periodo massimo di 6 mesi, dando atto che detto termine è da considerarsi aggiuntivo rispetto alle eventuali proroghe già concesse o concedibili in base agli atti vigenti;

2. di demandare la valutazione e la concessione del periodo specifico di proroga al dirigente responsabile competente, previa motivata richiesta da parte degli interessati, da presentarsi anche a seguito della scadenza dei termini previsti dagli atti concessori o relative convenzioni;

3. di prorogare al 30/6/2020 i termini per l'invio della rendicontazione di cui alla propria deliberazione n. 881/2019;

4. di prevedere, in deroga a quanto previsto al comma 2, art. 7 delle convenzioni sottoscritte dai soggetti beneficiari del contributo POR FESR 2014-2020 - Asse 5 nelle azioni 6.6.1 e 6.7.1 e senza la necessità di procedere a ulteriore stipula delle medesime, al fine di evitare un aggravamento formale del procedimento, la possibilità di procedere a richieste di pagamento degli stati di avanzamento delle spese via via sostenute dai beneficiari, in luogo della richiesta annuale ivi prevista;

5. di stabilire che nel conteggio delle assenze maturate dagli operatori del commercio su aree pubbliche ai fini della revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 5, (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della L.R. n. 12/1999, non debba essere considerato il periodo emergenziale (dal 23 febbraio al 17 maggio 2020);

6. di stabilire che ove l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio da COVID-19, citate in premessa, non consenta, durante il periodo emergenziale, il mantenimento dei requisiti di servizio previsti per livello di classificazione non si determini un declassamento del livello di classificazione delle strutture stesse;

7. di rettificare il punto 4 del deliberato della propria deliberazione n. 263 del 30/3/2020 prevedendo al 28 febbraio 2021 la scadenza della fase di “Trasmissione resoconto a Regione Emilia-Romagna” del cronoprogramma della convezione con le Associazioni dei consumatori di cui alla propria deliberazione n. 2096/ 2019;

8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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