n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Adozione del modello di rendiconto in attuazione dell'articolo 99, comma 5, del D.L n. 18/2020

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la Legge regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo, al 30 aprile 2021, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;

Richiamate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

- n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Richiamati inoltre:

- il decreto n. 576/2020 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con l’adozione del Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono stati individuati quali strutture operative del Soggetto attuatore per le azioni e gli interventi diretti ad assicurare la funzionalità e l’ampliamento delle prestazioni sanitarie, in contrasto dell’attuale emergenza;

Richiamato l’articolo 99, comma 5, del Decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 in forza del quale “ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità”;

Dato atto che l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità), ha elaborato, congiuntamente al Ministero dell’Economia e Finanze, e reso noto - con il Comunicato 29 luglio 2020 - uno schema di rendiconto per le erogazioni liberali ricevute ai sensi del richiamato articolo 99, comma 5, del Decreto-legge n. 18/2020;

Considerato che l'Autorità ha qualificato quali contenuti minimi essenziali gli elementi prefigurati nel modello di rendicontazione e che la stessa Autorità ha specificato come tali elementi possano essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, agli interventi finanziati, ai tempi di attuazione nonché ai fondi residui non utilizzati;

Rilevato che il rendiconto è soggetto a pubblicazione all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente", "Interventi straordinari e di emergenza", in aggiunta ai dati previsti dall' articolo 42, del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii., e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi), anche per dare conto degli utilizzi di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Dato atto che la medesima Autorità sottolinea come le erogazioni liberali ricevute siano necessariamente soggette a contabilizzazione da parte delle Amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento;

Considerato che il modello di rendiconto prefigurato dall’Autorità prevede l’utilizzo del criterio di cassa per la rappresentazione delle entrate e delle spese, assumendo come riferimento l’effettivo incasso e pagamento di ogni singola operazione attinente alla campagna di raccolta fondi, prescindendo, perciò, dalla competenza temporale, criterio con il quale si alimentano sia la contabilità generale che l’analitica delle Aziende sanitarie;

Dato atto che tale criterio di cassa, ai fini dell’alimentazione del rendiconto in questione, sul fronte delle spese comporterebbe la sola rappresentazione di quelle per le quali, nell’arco temporale dell’emergenza, si sia provveduto al relativo pagamento, ancorché il costo sia stato sostenuto e, dunque, rilevato in contabilità;

Considerato che la mera adozione da parte del Servizio Sanitario Regionale del modello prefigurato dall’Autorità comporterebbe una necessaria riclassificazione finanziaria delle registrazioni contabili, determinando oneri gestionali aggiuntivi all’interno delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, senza contribuire alla trasparenza ed alla conoscibilità delle erogazioni;

Rilevato che a partire dal mese di giugno 2020 è stata promossa una periodica pubblicazione ( https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19) dell’entità economica delle donazioni ricevute dal Soggetto attuatore e dalle Aziende sanitarie, nonché dei relativi utilizzi e degli investimenti attuati, attraverso una piattaforma telematica dedicata, alimentata con estrazioni dal sistema informativo contabile delle medesime Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Atteso che la medesima piattaforma consente di alimentare anche un rendiconto conforme alle previsioni dell’articolo 99, comma 5 del Decreto-legge n. 18/2020, articolato:

- sul fronte dei proventi, per erogazioni da Enti pubblici, da Enti privati – associazioni, fondazioni, imprese – nonché da Cittadini;

- sul fronte delle spese sostenute, per attrezzature sanitarie, posti letto terapie intensive, valorizzazione contributo professionale, dispositivi protezione individuale, attrezzature informatiche, ricerca, automezzi, servizi, dispositivi medici, medicinali, mobili e arredi, altro;

Rilevato che appare possibile, grazie alla collaborazione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, anticipare la pubblicazione del rendiconto in occasione del completamento delle operazioni di chiusura del bilancio di esercizio 2020 e successivamente prevederne l’aggiornamento con periodicità trimestrale, fino a quando sarà esaurito l’utilizzo dei fondi in quesitone, a fronte di una previsione legislativa che richiede la pubblicazione solo al termine del periodo emergenziale;

Ritenuto che tale soluzione persegua le finalità di trasparenza, conoscibilità, immediatezza delle liberalità accettate e utilizzate oltre ad essere coerente con le previsioni – ugualmente in forza di legge – della semplificazione, non aggravamento dei procedimenti, riduzione dei costi amministrativi, digitalizzazione dei processi gestionali, valorizzazione delle competenze professionali;

Rilevato che la medesima soluzione è conforme ai principi contabili delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto che per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle proprie autonomie organizzative e gestionali, risulta essere percorribile l’adozione della soluzione prefigurata, assicurando la pubblicazione e l’aggiornamento periodici sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Considerato che:

- la relazione sulla gestione, a cura dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a corredo del bilancio di esercizio 2020, conterrà, in apposita sezione, anche i risultati della raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 al 31.12.2020, includendovi il modello di rendiconto in attuazione dell’articolo 99, comma 5 del Decreto-legge n. 18/2020;

- tale modello di rendiconto, coerente con i principi contabili del Servizio Sanitario Regionale, è stato presentato all’Organismo Indipendente di Valutazione per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito OIV- SSR) nonché al tavolo di coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il Decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1. di adottare, in attuazione dell’articolo 99, comma 5, del Decreto-legge n. 18/2020, quale modello di rendiconto, lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

2. di stabilire che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale adottino il modello di rendiconto di cui al punto 1., anche ai fini dell’inserimento, in un’apposita sezione della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2020, dei risultati della raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 al 31.12.2020, assicurandone la pubblicazione in coerenza alla disciplina legislativa in materia di trasparenza, con successivo aggiornamento trimestrale, fino a quando sarà esaurito l’utilizzo dei fondi in questione”;

3. di trasmettere il presente atto all’OIV-SSR per le attività di competenza in materia di trasparenza e anche al fine di darne informazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare il presente atto e l’allegato Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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