n.204 del 30.07.2025 (Parte Seconda)
ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 975 – Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 807 Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2026-2028". A firma dei Consiglieri: Parma, Petitti, Daffadà
il fenomeno del lavoro transfrontaliero tra la Repubblica di San Marino e l'Emilia-Romagna interessa molto da vicino il territorio romagnolo e nello specifico la Provincia di Rimini.
Negli ultimi sette anni il numero di lavoratori frontalieri provenienti dall'Italia è aumentato di circa 3.000 unità e nel 2024, a fronte di una crescita complessiva che ha superato le 25 mila unità di forza lavoro, si stima che oltre 8.000 persone abbiano attraversato quotidianamente il confine per lavorare sul Monte Titano, costituendo oltre il 40% della forza lavoro del settore privato.
Oltre il 70% di questi lavoratori risiede in provincia di Rimini e negli ultimi anni si è registrata anche una crescita rilevante del cosiddetto fenomeno del frontalierato al contrario, con cittadini e residenti di San Marino che si spostano per lavoro nel territorio riminese.
la Regione Emilia-Romagna intrattiene da anni rapporti di collaborazione stabili e articolati con la Repubblica di San Marino, fondati su vicinanza geografica, affinità culturali e interessi condivisi. Tra gli ambiti più significativi di cooperazione si segnalano: la gestione dei rifiuti, regolata da un accordo bilaterale attivo dal 2018, che consente lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani e speciali sammarinesi presso impianti regionali; la sanità, con un protocollo operativo rinnovato nel 2024 che promuove lo scambio di prestazioni, personale e attività di ricerca; e il settore aerospaziale, grazie a un'intesa firmata lo stesso anno per rafforzare il sistema regionale della space economy attraverso un tavolo tecnico congiunto. Si aggiungono inoltre precedenti collaborazioni culturali e scientifiche, tra cui la partecipazione di San Marino alla Rete Bibliotecaria di Romagna.
Questi accordi testimoniano una volontà reciproca di rafforzare la cooperazione transfrontaliera in settori strategici, in un'ottica di sviluppo sostenibile, innovazione e integrazione territoriale.
le materie fiscali e normative di tipo tributario sono di competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
da anni i principali sindacati a tutela dei frontalieri tra Emilia-Romagna, Marche e San Marino lamentano una situazione di difficoltà e disparità di trattamento fiscale e sociale a cui sono assoggettati questi lavoratori relativamente a molti ordini di questioni.
Il fenomeno del lavoro transfrontaliero è infatti portatore di problematiche endemiche mai risolte, come il trattamento fiscale - la franchigia non è indicizzata e il credito d'imposta viene riconosciuto solo in parte e non per l'intero importo-, il riconoscimento delle tutele sociali previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati - Italia e San Marino - con un criterio di reciprocità, primo fra tutti quello relativo all'applicazione verso i lavoratori italiani della legge n. 104/1992 per l'assistenza a familiari non autosufficienti, l'AUF (Assegno Unico Familiare) che ha modificato i criteri di percezione rispetto alla Convenzione bilaterale del 1974, i bonus riconosciuti ai lavoratori subordinati durante l'emergenza COVID nei vari Decreti Aiuti, così come altri bonus previsti da decreti degli anni successivi, non riconosciuti ai frontalieri, perché collegati alla residenza del lavoratore.
Anche per queste situazioni, è necessario che l'Italia e San Marino definiscano, in via di accordo bilaterale, l'attivazione di un dialogo fra lnps, Asl e lss per confrontarsi sul tema della copertura sanitaria e assicurativa dei cittadini frontalieri, così come per affrontare la questione dell'Assegno Unico Familiare, introdotto in Italia nel 2022 e destinato ai nuclei familiari con figli a carico, di cui tuttavia sono privati i residenti a San Marino che lavorano in Italia.
da più di due anni, numerosi ex lavoratori frontalieri in pensione e residenti nel territorio riminese, per effetto di una interpretazione unilaterale dell'Agenzia delle Entrate Regionale, vengono assoggettati ad una doppia imposizione fiscale, avendo ricevuto dall'Amministrazione Tributaria contestazioni inerenti alle tasse pagate a San Marino portate in detrazione come credito d'imposta, con richiesta di pagamento della suddetta somma oltre ad interessi e sanzioni.
Queste richieste, ricevute sotto forma di cartelle esattoriali, di fatto sanciscono il principio della doppia imposizione fiscale, che è in contrasto con quanto definito dalla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, ratificata dallo Stato italiano con legge n. 88 del 2013, che all'articolo 18 punto 3, indica espressamente che le prestazioni pensionistiche afferenti alla Sicurezza Sociale devono essere assoggettate a tassazione "solamente" nel Paese che eroga la prestazione, come ribadito dalla Convenzione.
l'articolo 18 della Convenzione sopra citata tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino recita quanto segue: "1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego. sono imponibili soltanto in questo Stato. - 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. - 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. 4. Se un residente di uno stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o a remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.".
diverse sentenze giurisprudenziali hanno stabilito che tutte le prestazioni pensionistiche siano esse previdenziali e/o assistenziali, rientrano nella sfera interpretativa più estensiva delle c.d. "prestazioni di Sicurezza Sociale".
Sempre a livello giurisprudenziale, le prime sentenze sul tema hanno riconosciuto la tassabilità delle pensioni in un solo Paese, dichiarando immotivata quindi la doppia tassazione, nel caso di specie, in Italia e a San Marino.
Anche alla luce di ciò, risulta importante promuovere specifiche azioni diplomatiche come la convocazione del tavolo tecnico previsto dalla stessa convenzione, propedeutico a ripristinare e garantire la corretta applicazione della Convenzione bilaterale tra Italia e San Marino.
la chiara sperequazione fiscale praticata nei confronti degli ex lavoratori frontalieri del territorio riminese si è rivelata ancora più ingiusta dal momento che, nella Legge di Bilancio dello Stato approvata a dicembre 2022, è stata prevista a partire dal 1° gennaio 2023 una diminuzione dell'aliquota sull'imposizione dei redditi da pensione, dal 23% ad un simbolico 5%, per i lavoratori ex frontalieri svizzeri e del Principato di Monaco e non invece per quelli italiani frontalieri a San Marino.
a giugno 2025 la Repubblica di San Marino ha avanzato la proposta di inserire un'Imposta Generale sui Redditi (IGR), che prevederebbe misure penalizzanti per migliaia di lavoratori frontalieri, con il rischio, come sottolineato dai sindacati di settore, di scaricare il peso delle politiche fiscali sammarinesi sui lavoratori non residenti.
le problematiche di cui sopra, già evidenziate in passato dalla scrivente in Assemblea Legislativa, sono da affrontare con urgenza anche attraverso l'auspicata stesura di un protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino per l'istituzione dell'Osservatorio permanente sul fenomeno del frontalierato.
Lo strumento dell'Osservatorio, oltre a monitorare i flussi e la mobilità dei lavoratori frontalieri, potrebbe avere un ruolo proattivo per dare soluzione, in collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici e privati coinvolti, alle problematiche connesse al lavoro frontaliero, come l'attuale vicenda dei regimi pensionistici e della doppia imposizione fiscale.
Tutto ciò premesso e considerato,
a sostenere l'apertura di un tavolo tecnico tra i Ministeri italiani di competenza e i corrispettivi Dicasteri della Repubblica di San Marino affinché vengano promosse in via prioritaria tutte le azioni necessarie atte a garantire la corretta applicazione della Convenzione bilaterale tra Italia e San Marino.
Ad attivarsi per l'implementazione delle opportune azioni, anche con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali in riferimento alle loro competenze istituzionali, volte ad affrontare le numerose problematiche sollevate, tra cui la doppia tassazione per i pensionati ex frontalieri, il riconoscimento dei permessi lavorativi per l'assistenza a familiari con disabilità e patologie e la disparità di trattamento con i lavoratori frontalieri di altre nazioni, sollecitando un intervento in sede di approvazione della prossima legge finanziaria presso il Parlamento italiano, (o di altra iniziativa legislativa idonea) e di analoghi interventi da parte della Repubblica di San Marino, al fine di garantire ai lavoratori frontalieri tra Italia e San Marino maggiori tutele e trattamenti fiscali e sociali equi.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2025