n.200 del 16.06.2020 (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nella formulazione approvata con Decisione C(2020) 2184 final del 3 aprile 2020, (Versione 9.2), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 322 dell’8 aprile 2020;

Atteso che il citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede, tra l’altro, che in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definiti dagli articoli 93 e 94 e dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, indicati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto;

Atteso inoltre che il predetto Decreto ministeriale n. n. 2588 del 10 marzo 2020 prevede in particolare che:

- gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, ai beneficiari che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle superfici definite all’art. 3, comma 4 dello stesso Decreto;

- i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all’articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Preso atto altresì che l’articolo 23 del citato Decreto ministeriale n. 2588/2020 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 3 e dell’Allegato 1 del Decreto medesimo;

Considerato che appare necessario completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dalle previsioni ministeriali, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2020;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare un apposito Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune disposizioni tecniche che completano quanto già stabilito nel citato Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 2588/2020;

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 23, comma 2 del Decreto ministeriale n. 2588/2020, le predette disposizioni regionali sono state trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali il quale ha espresso parere di congruità con nota n. 17146 del 29 maggio 2020, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo n. PG/2020/0404672 del 1° giugno 2020;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi, delibera: 

1) di completare, con le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2020, già stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, un apposito Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune specifiche tecniche che integrano quanto già stabilito nell’Allegato 1 del sopracitato Decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020;

3) di stabilire che il nuovo regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 ed alle superfici di cui all’art. 3, comma 4 dello stesso Decreto;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

6) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità, tempestivamente comunicata dai competenti Servizi regionali al Servizio Agricoltura sostenibile, sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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