n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Art. 11 L.R. n. 19/2011. Individuazione ulteriori procedimenti per i quali trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, ed in particolare l’art. 3-bis che disciplina l’attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38”;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di Assistenza Agricola;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 28 marzo 2011 recante “Recepimento del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”: definizione criteri attuativi”;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 19 recante “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura”;
Visto, in particolare, l’art. 11 della citata L.R. n. 19/2011, che dispone, tra l’altro, che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione:
- individua i procedimenti, di competenza della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere nonché le condizioni cui devono attenersi;
- definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;
- definisce per ciascun procedimento il termine entro cui l'amministrazione competente deve adottare il provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;
Richiamate:
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale” con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana”;
Dato atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nelle normative e negli atti sopra richiamati, dal 1 gennaio 2016 risulta, tra l’altro, di competenza dei Servizi Territoriali regionali Agricoltura caccia e pesca la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura a valenza territoriale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 396 dell’8 aprile 2013 recante “Revisione della disciplina dei procedimenti del settore vitivinicolo e introduzione del silenzio assenso in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 19/2011”, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1579 del 13 ottobre 2014 e riaggiornata con le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016;
Rilevata l’opportunità di dare ulteriore attuazione alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura, individuando altri procedimenti per i quali consentire la presentazione delle istanze per il tramite del CAA, in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso e precisamente:
- Concessione carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA);
- Certificazione qualifica imprenditore agricolo professionale (IAP);
- Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici;
- Iscrizione nell’elenco delle fattorie didattiche;
Dato atto che, con successivi atti deliberativi, saranno definiti, per ciascun procedimento sopra indicato:
- gli adempimenti istruttori che i CAA saranno tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza;
- le modalità tecniche a cui i CAA dovranno attenersi per l’esecuzione delle attività istruttorie attribuite in ragione della presente deliberazione;
- la documentazione che dovrà accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, i supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA ed ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché l’individuazione degli operatori da abilitare alla presentazione delle istanze stesse;
- le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza e dell’avvenuto decorso dei termini procedimentali;
- le modalità di esecuzione dei controlli, da parte dell’amministrazione regionale, sul corretto svolgimento delle attività attribuite ai CAA e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;
Rilevato inoltre:
- che per l’esercizio delle funzioni istruttorie individuate non sono previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti ai fini del riconoscimento dell’abilitazione ad operare in qualità di CAA;
- che i CAA, ai fini del riconoscimento ed in relazione alla costituzione ed aggiornamento delle banche dati pubbliche su cui operano, hanno già attivato apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività alla Regione, alle altre Amministrazioni pubbliche, agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio;
- che conseguentemente, la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività attribuite con la presente deliberazione risulta assicurata attraverso la suddetta polizza assicurativa;
Ritenuto pertanto di individuare quali CAA per i quali è ammessa la presentazione di istanze con riferimento ai procedimenti amministrativi indicati nella presente deliberazione, quelli riconosciuti ai sensi della normativa vigente e convenzionati con l’Organismo Pagatore Regionale AGREA, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del succitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008;
Dato atto che l’operatività dell’esercizio delle attività collegate ai procedimenti sopra individuati resta subordinata all’adozione degli ulteriori atti deliberativi di disciplina;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Viste infine:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di dare ulteriore attuazione alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 19/2011, individuando altri procedimenti per i quali consentire la presentazione delle istanze per il tramite del CAA, in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso e precisamente:
- Concessione carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA);
- Certificazione qualifica imprenditore agricolo professionale (IAP);
- Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici;
- Iscrizione nell’elenco delle fattorie didattiche;
2) di individuare quali CAA per i quali è ammessa la presentazione di istanze con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui al punto 1 della presente deliberazione quelli riconosciuti ai sensi della normativa vigente e convenzionati con l’Organismo Pagatore Regionale AGREA, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008;
3) di prevedere che, con successivi atti deliberativi, saranno definiti, per ciascun procedimento:
- gli adempimenti istruttori che i CAA saranno tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza;
- le modalità tecniche a cui i CAA dovranno attenersi per l’esecuzione delle attività istruttorie attribuite in ragione della presente deliberazione;
- la documentazione che dovrà accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, i supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA ed ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché l’individuazione degli operatori da abilitare alla presentazione delle istanze stesse;
- le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza e dell’avvenuto decorso dei termini procedimentali;
- le modalità di esecuzione dei controlli, da parte dell’amministrazione regionale, sul corretto svolgimento delle attività attribuite ai CAA e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;
4) di dare atto pertanto che l’operatività dell’esercizio delle attività collegate ai procedimenti individuati con la presente deliberazione resta subordinata all’adozione degli ulteriori atti deliberativi di disciplina;
5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.