n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2015

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione del 31 marzo 2014, n. 4225, relativa alla "Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2014 ";

- le richieste e comunicazioni avanzate da aziende viv aistiche, pervenute secondo le modalità stabilite con lettera del Servizio fitosanitario, protocollo n. PG/2014/0452568 del 26/11/2014 e conservate agli atti del Servizio stesso:

  1. richieste di istituzione o estensione di "zona tampone" per Erwinia amylovora;
  2. comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora;

Considerato:

- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.";

- che è opportuno ampliare le "zone tampone" denominate "FE1", "FC1", "RA1" e "RA3", rispettivamente in provincia di Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

- che è opportuno eliminare la "zona tampone" denominata "MO1" in quanto non più richiesta;

- che è opportuno inoltre confermare le restanti "zone tampone" denominate "BO1/2", "BO3", "FE2", "FE3", "MO2", "RA2" e "RE1" istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate zone protette, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto "Z P".

Ritenuto:

- di accogliere le richieste di istituzione o estensione di "zone tampone" - di cui all'allegato 2 parte integrante del presente atto - nonché di prendere atto delle comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" - di cui all'allegato 3 parte integrante del presente atto;

- di autorizzare, con successivo atto, le aziende vivaistiche che hanno avanzato richiesta di istituzione o estensione di nuove "zone tampone" nell'anno 2015, a emettere passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2016 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del DLgs 214/05;

- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone" istituite nell'anno 2014, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2015 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del DLgs 214/05;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 21/7/2014, recante "Proroghe contratti e incarichi dirigenziali";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 17703 del 28 novembre 2014, recante "Conferimento ad interim della Responsabilità del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/08 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dis positivo;

2. di accogliere le richieste di istituzione o estensione di "zona tampone" nonché le comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora;

3. di delimitare dette "zone tampone" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link "Cartografia fitosanitaria", link "Vai alla cartografia fitosanitaria", spuntare "Erwinia amylovora";

4. di stabilire che per l’anno 2015 le "zone tampone" sono le seguenti:

  • provincia di Bologna: "BO1/2" e "BO3";
  • provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";
  • province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";
  • provincia di Modena: "MO2";
  • province di Reggio Emilia e Modena "RE1";
  • provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3".

5. di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del DLgs 214/05 e quelle contenute nel D.M. 10 set tembre 1999, n. 356;

6. di stabilire che si provvederà con successivo atto dirigenziale ad autorizzare le aziende vivaistiche - di cui all'allegato 2 parte integrante del presente atto - che hanno avanzato richiesta di istituzione o estensione di "zona tampone" nell'anno 2015, a emettere passaporto per zona protetta per le specie ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2016, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del DLgs 214/05;

7. di autorizzare le aziende vivaistiche - di cui all'allegato 3 parte integrante del presente atto - che hanno avanzato comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2014, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2015, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del DLgs 214/05;

8. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

9. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Mario Montanari

application/pdf allegato - 129.1 KB
application/pdf allegato - 9.1 KB
application/pdf allegato - 47.9 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina