n.75 del 13.03.2024 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus). Periodo 2021 - 2026. Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 546/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:  

-               la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o, se del caso, ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (Allegato A, art. 8, lett. h);

-               la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);

-               il Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;

-               il Regolamento (UE) n. 1141 del 13 luglio 2016 con il quale la specie è Myocastor coypus è stata inclusa nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Richiamati:

-               la Legge dicembre 1991 n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22, comma 6, che prevede che, nei Parchi e nelle Riserve Regionali, i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

-               il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 11, comma 12 bis, il quale ha modificato l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 157/1992, escludendo le nutrie dalla fauna selvatica oggetto di tutela, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole,;

-               il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”;

-               la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l’altro:

  • al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;
  • al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare l’art. 16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Richiamato il Piano di gestione nazionale della nutria (Myocastor Coypus), approvato con Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 433 del 27 ottobre 2021;

Vista la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

-               le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna  selvatiche” che prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classificano in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

-               il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

-               il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

-               la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

-               la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

-               la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

-               la Legge Regionale n. 22/2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

-               la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;

-               le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
  • n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
  • n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
  • n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;
  • n. 1174/2023 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n.122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamata la propria deliberazione n. 546 del 19 aprile 2021 con la quale è stato approvato il “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor Coypus) 2021-2026”, avente applicazione per l’intero territorio regionale, ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, così come integrata con propria deliberazione n. 2131 del 4 dicembre 2023 attuativa del “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” adottato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 13 giugno 2023;

Dato atto che le modalità e i periodi per le attività di controllo della nutria nelle Zone di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 19 della L.R. n. 8/1994, definiti al paragrafo 4, lettera d) dell’Allegato 1 alla citata deliberazione n. 546/2021, prevedono che “l’abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 15 marzo”;

Considerato che la specie nutria non è annoverata quale fauna tutelata ai sensi del citato art. 11, comma 12 bis del D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, e che pertanto i danni causati da tale tipologia di roditore non risultano risarcibili ai sensi della legge n. 157/1992, con la conseguenza che nel periodo in cui non è prevista la possibilità di procedere all’abbattimento diretto con arma da fuoco (16 marzo – 31 luglio), le produzioni agricole risultano particolarmente suscettibili di danno da parte di detta specie;

Considerato, altresì, che da un’analisi delle Zone di protezione istituite ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 8/1994:

-               queste occupano un territorio di partenza di 251.841 ettari, pari al 12,8% della Superficie Agro-silvo-pastorale (SASP) regionale, come desunto dalle Coperture vettoriali dell’uso del suolo ed. 2023 disponibile sul sito istituzionale Regione Emilia-Romagna;

-               oltre l’80% di dette Zone è costituito da territori agricoli, potenzialmente danneggiabili dalla nutria nel periodo di fermo alle attività di sparo, dal 16 marzo al 31 luglio;

-               le zone idonee al controllo, in base agli ambienti frequentati dalla nutria, si riducono, nelle Zone di protezione considerate, a 189.883 ettari realmente interessati agli interventi, pari alla percentuale del 9,6% della SASP regionale;

-               il 5% delle superfici occupate dalle Zone di protezione è caratterizzato da ambienti umidi che non sono colture agricole, dove tuttavia sussiste la necessità di contribuire a contrastare il rischio idrogeologico qualora siano presenti le tane;

Dato atto che, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1141/2016, la nutria è una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e in base alle direttive regionali sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) di cui alla propria deliberazione n. 1174/2023, così come declinata con determinazione dirigenziale n. 14585 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto “Elenco delle tipologie dei piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale”, i Piani di controllo regionali di tali specie sono da considerarsi prevalutati ad eccezione di quelli da attuare nei siti espressamente indicati nella medesima determinazione;

Accertato che i siti Rete Natura 2000 “IT4050029 ZSC-ZPS BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”, “IT4050012 CONTRAFFORTE PLIOCENICO”, “IT4050004 BOSCO DELLA FRATTONA” e “IT4080004 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO”, che la citata determinazione n. 14585/2023 indica come non prevalutati, ricadono in parte e rispettivamente nelle Zone di protezione ex art. 19 L.R. n. 8/1994 denominate Oasi “Destra Reno” (BO), Oasi “Contrafforte Pliocenico” (BO), ZRC “Frattona (Bosco della Frattona)” (BO) e ZRC “Scardavilla” (FC);

Preso atto che per tali specifiche zone non è stata ancora acquisita la Valutazione di Incidenza Ambientale in merito alla possibilità di estendere il periodo di abbattimento diretto della specie nutria con arma da fuoco;

Considerato che, per esigenze di salvaguardia del territorio, è comunque necessario procedere al più presto all’integrazione del Piano di controllo della nutria per garantire un’adeguata tutela di tutte quelle Zone di protezione istituite ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 8/1994 per cui, ai sensi del punto 46, Allegato A), della determinazione dirigenziale n. 14585/2023, si presume preesistente la Valutazione di Incidenza Ambientale, le quali, peraltro, costituiscono la parte più cospicua delle Zone di protezione presenti sul territorio regionale;

Tenuto conto del parere espresso da ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 1272078.E del 27 dicembre 2023, secondo il quale “considerato come nel corso del periodo primaverile-estivo si concentrino i danni cagionati dalla Nutria alle attività produttive si ritiene che, qualora le locali Polizie provinciali riscontrino una scarsa efficacia delle catture di nutrie mediante gabbie-trappola nel periodo 16 marzo-31 luglio, sia possibile sotto il profilo tecnico prevedere l’impiego della carabina ad aria compressa per l’abbattimento diretto della Nutria negli istituti di protezione di cui all’art.19 della L.R. n. 8/1994”;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica della lettera d) del paragrafo 4 dell’Allegato 1 “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus) - 2021-2026”, parte integrante della deliberazione di Giunta regionale n. 546/2021, prevedendo la possibilità di abbattimento diretto della nutria nelle Zone di protezione istituite ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 8/1994, anche nel periodo 16 marzo-31 luglio, tramite l’uso di carabina ad aria compressa, ad esclusione delle aree denominate Oasi “Destra Reno” (BO), Oasi “Contrafforte Pliocenico” (BO), ZRC “Frattona (Bosco della Frattona)” (BO) e ZRC “Scardavilla” (FC) che si sovrappongono, rispettivamente, ai siti Rete Natura 2000 “IT4050029 ZSC-ZPS BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”, “IT4050012 CONTRAFFORTE PLIOCENICO”, “IT4050004 BOSCO DELLA FRATTONA” e “IT4080004 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO”, qualora venga accertata, dalle locali Polizie provinciali e Città Metropolitana di Bologna, una scarsa efficacia delle catture di nutrie mediante gabbie-trappola;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-               la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-               la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

-               n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

-               n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-               n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale.  Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

-               n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1.    di modificare la lettera d) del paragrafo 4 dell’Allegato 1 “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus) - 2021-2026”, parte integrante della deliberazione di Giunta regionale n. 546/2021, prevedendo la possibilità di abbattimento diretto della nutria nelle Zone di protezione istituite ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 8/1994, anche nel periodo 16 marzo-31 luglio, tramite l’uso di carabina ad aria compressa, ad esclusione delle aree denominate Oasi “Destra Reno” (BO), Oasi “Contrafforte Pliocenico” (BO), ZRC “Frattona (Bosco della Frattona)” (BO) e ZRC “Scardavilla” (FC) che si sovrappongono, rispettivamente, ai siti Rete Natura 2000 “IT4050029 ZSC-ZPS BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”, “IT4050012 CONTRAFFORTE PLIOCENICO”, “IT4050004 BOSCO DELLA FRATTONA” e “IT4080004 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO”, qualora venga accertata, dalle locali Polizie provinciali e Città Metropolitana di Bologna, una scarsa efficacia delle catture di nutrie mediante gabbie-trappola;

2.    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3.    di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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