n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 699/2018 e n. 689/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni n. 699/2018 e n. 689/2019 relative ai Bandi per i finanziamenti di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017 finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in ambito locale;

Visto che in entrambi gli atti deliberativi nella parte relativa alla liquidazione dei finanziamenti di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale dei due atti, è espressamente indicato:

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione provvederà alla rideterminazione del finanziamento effettivo procedendo, se necessario, all’eventuale recupero di parte della somma già erogata.”;

Preso atto che la grave situazione di incertezza e difficoltà causata dal diffondersi del COVID-19 ha coinvolto anche il modo del Terzo Settore ed in particolare del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale, che sta svolgendo un’insostituibile funzione di supporto a favore delle persone più vulnerabili e al contempo sta subendo le conseguenze anche economiche della forzata interruzione delle attività, con il grave rischio di indebolimento del capitale sociale della nostra regione;

Considerato che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale molto spesso agiscono avvalendosi dell’autofinanziamento, ovvero grazie ai fondi raccolti attraverso attività previste dalla legge e che questo negli ultimi mesi è stato messo a rischio dal quadro delle restrizioni legate al COVID-19;

Considerato che si sta avviando la fase di liquidazione del saldo dei finanziamenti previsti dalla propria deliberazione n. 699/2018 e presto si darà il via a quella prevista dalla propria deliberazione n. 689/2019;

Considerato che i criteri di assegnazione e quantificazione del finanziamento non prevedevano una correlazione percentuale con l’entità totale delle spese ritenute ammissibili e pertanto la previsione di rideterminare l’entità del finanziamento sulla base delle spese ammissibili presunte penalizza fortemente le numerose associazioni che hanno co-finanziato con proprie risorse le progettazioni e che hanno svolto, seppur in misura parzialmente ridotta, attività di interesse generale a favore della collettività in stretto raccordo con gli enti locali;

Dato atto che quanto sopra assume ulteriore rilievo in una fase come quella attuale in cui, per problemi legati alla carenza di liquidità, molti enti del terzo settore rischiano di non riuscire a proseguire le loro meritoria attività, soprattutto a favore della popolazione più vulnerabile, ancora più necessaria nella fase di uscita dalla fase di emergenza sanitaria;

Ritenuto al contempo necessario garantire che, laddove le spese ammissibili sostenute e rendicontate fossero inferiori al contributo assegnato, questo debba essere conseguentemente ridotto ed eventualmente introitato;

Considerata inoltre la natura delle risorse in oggetto, destinate ai sensi degli art. 72 e 73 del D.lgs. n. 117/17 al sostegno delle attività di APS e ODV, particolarmente importante in questa delicata fase di difficoltà economica, e l’obiettivo, indicato nell’Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne disciplina l’utilizzo, di “valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi generali individuati nell’Agenda 2030”;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire la frase su richiamata presente in entrambe le deliberazioni in oggetto con la seguente:

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili, effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento, risultasse inferiore alla spesa originariamente prevista per lo stesso progetto, la Regione provvederà comunque a riconoscere il totale delle spese stesse nei limiti del finanziamento originariamente concesso, provvedendo alla rideterminazione del finanziamento, solo nel caso in cui le spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto siano inferiori alla somma concessa, provvedendo al contempo se necessario, al recupero delle somme liquidate in eccesso in acconto.” in quanto più coerente con l’impianto e le finalità del bando nonché con le caratteristiche dei progetti finanziati;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 83/2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta regionale Schlein Elena Ethel;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le proprie deliberazioni n. 699/2018 e n. 689/2019 sostituendo la frase dall’Allegato A parte integrante e sostanziale dei due atti, la frase:

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione provvederà alla rideterminazione del finanziamento effettivo procedendo, se necessario, all’eventuale recupero di parte della somma già erogata.”

con la frase “Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili, effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento, risultasse inferiore alla spesa originariamente prevista per lo stesso progetto, la Regione provvederà comunque a riconoscere il totale delle spese stesse nei limiti del finanziamento originariamente concesso, provvedendo alla rideterminazione del finanziamento, solo nel caso in cui le spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto siano inferiori alla somma concessa, provvedendo al contempo se necessario, al recupero delle somme liquidate in eccesso in acconto.”;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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