n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Servizio di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. n. 23/1989: disposizioni conseguenti alle misure emanate per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”;

Premesso che:

- con proprie deliberazioni n. 1222/1990, n. 5291/1991, n. 4055/1995, n. 266/2000, n. 2291/2008 e n. 688/2016, sono state emanate sei direttive in attuazione della suddetta legge regionale;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., ha modificato l’assetto delle competenze previsto dalla L.R. n. 23/1989 che individuava nelle Province il soggetto competente a livello locale;

- l’art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., in tutte le materie previste dal capo I del titolo II della medesima legge, tra cui la vigilanza ecologica, pone in capo alla Regione Emilia-Romagna, le funzioni di:

- indirizzo, anche attraverso apposite direttive;

- pianificazione e programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici;

- sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

Dato atto che:

- la terza direttiva regionale, approvata con propria deliberazione n. 4055/1995, definisce tra l’altro, al punto 1, i requisiti minimi per la costituzione e l'operatività dei raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie e le modalità di accesso;

- la quinta direttiva regionale, approvata con propria deliberazione n. 2291/2008, definisce al punto 3, il numero minimo di ore di attività per le GEV in servizio;

Considerato che le direttive citate prevedono:

- la disponibilità dei volontari ad espletare l'attività di vigilanza, nell'ambito del programma concordato, per una media mensile non inferiore alle 8 ore;

- il rinnovo del decreto prefettizio per le GEV in servizio che abbiano svolto nell’ultimo anno o, negli ultimi due anni, rispettivamente almeno 96 ore e 192 ore di attività;

- un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo non superiore a tre anni, trascorsi i quali è fatto obbligo alle GEV di frequentare un corso di aggiornamento, pena la revoca della nomina provinciale ai sensi dell’art. 7, della L.R. n. 23/1989;

Valutato che:

- in attuazione delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, le attività di vigilanza sono state ridotte dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 e cioè dal 17/3/2020 e fino all’11/6/2020, come comunicato ai diversi raggruppamenti e ad ARPAE dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, con note PG 2020/0232499 del 18/3/2020 e PG/2020/0431867 dell’11/6/2020;

- la ripresa delle attività e l’effettiva operatività delle GEV è stata ed è tuttora condizionata dalle persistenti misure restrittive emanate per fronteggiar l’emergenza COVID-19;

- ai fini del rinnovo del decreto prefettizio, relativamente all’annualità 2020, si stima pertanto: un periodo di inattività pari a tre mesi e un periodo di attività ridotta, da sei ore mensili per sei mesi, portando il calcolo delle ore da considerare a complessive 60 circa;

Dato atto inoltre che, per quanto riguarda gli esami da sostenersi dalle aspiranti GEV, la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 17357 del 29/10/2018, all’Allegato 2 prevede che:

- le sessioni d’esame siano convocate una volta raggiunto il numero di almeno 30 iscritti;

- la Commissione d’esame si riunisca due volte all’anno in due distinte sessioni, così indicativamente stabilite:

- 1a sessione: mese di maggio/giugno;

- 2a sessione: mese di novembre/dicembre;

- l’esame di idoneità si svolga sulle materie oggetto del corso di formazione attraverso due prove scritte e una orale;

Considerato inoltre che:

- a causa dell’emergenza sanitaria lo svolgimento della prima sessione di esami per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria del 2020 è stato rinviato alla data prevista per la seconda sessione come indicato al punto 13, della propria deliberazione n. 227 del 23/3/2020;

- in seguito al protrarsi dell’emergenza sanitaria internazionale, il Governo ha emanato diversi e ulteriori decreti finalizzati a stabilire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato altresì che la propria deliberazione n. 1643 dell’11/10/2018 al punto 1, lett. a) stabilisce che ARPAE approvi il programma delle attività e lo trasmetta alla Regione Emilia-Romagna entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assegnazione del contributo regionale;

Valutato inoltre che in relazione all’emergenza COVID-19, i Raggruppamenti GEV hanno espresso la difficoltà nel mettere a punto i programmi annuali delle attività per la successiva trasmissione ad ARPAE;

Ritenuto opportuno adottare specifiche misure di semplificazione atte, da una parte a garantire la continuità dello svolgimento delle attività delle GEV, dall’altra il rispetto delle misure generali di sicurezza stabilite a causa dell’emergenza sanitaria, in particolare:

- stabilire il monte ore minimo di attività, limitatamente all’annualità 2020 in 60 ore, in deroga a quanto stabilito al punto 3 della quinta direttiva regionale approvata con propria deliberazione n. 2291/2008;

- uniformare la modalità di presentazione, per le annualità 2020 e seguenti, del rendiconto delle ore prestate ai fini del rinnovo del decreto prefettizio, stabilendo che:

- debba avvenire attraverso la sottoscrizione e presentazione ad ARPAE di un’autocertificazione da parte del Presidente del raggruppamento delle guardie ecologiche volontarie;

- il numero delle ore minime di servizio debba essere calcolato su base biennale con riferimento al periodo antecedente la presentazione della domanda a partire dalla data di emanazione del decreto oggetto di rinnovo, considerando utile un minimo di 192 ore, ad eccezione dei bienni comprensivi dell’annualità 2020 per i quali valgono le disposizioni di cui sopra;

- le eventuali ore mancanti al momento della presentazione della domanda debbano essere oggetto di dichiarazione d’impegno da parte della GEV interessata a sostenerle entro la data di scadenza del decreto e quindi di conseguente e ulteriore dichiarazione da parte del Presidente del raggruppamento;

- le domande di rinnovo debbano essere inoltrate ad ARPAE almeno tre mesi prima della scadenza del decreto al fine di consentire alla stessa ARPAE e alla Prefettura competente, di espletare la procedura di rinnovo prima dell’effettiva scadenza del decreto, garantendo quindi la continuità del servizio;

- convocare la sessione unica di esami per il 2020, anche qualora il numero minimo di 30 iscritti non sia raggiunto, garantendo così la continuità dell’attività di verifica di idoneità agli aspiranti GEV, in deroga a quanto previsto dall’Allegato 2 “Regolamento della Commissione d’esame regionale” della determinazione n. 17357/2018;

- consentire agli aspiranti GEV, iscritti alla sessione di novembre 2020, di sostenere un’unica prova orale da svolgersi in modalità telematica (videoconferenza), volta a verificare le competenze teoriche e pratiche acquisite, in deroga a quanto indicato dalla quinta direttiva regionale di cui alla propria deliberazione n. 2291/2008;

- prevedere l’uso della modalità telematica, qualora si verifichi il protrarsi dell’emergenza sanitaria, per le sessioni d’esame successive a quelle del 2020, consentendo ai candidati il regolare svolgimento delle due prove scritte e della prova orale di cui all’Allegato 2 “Regolamento della Commissione d’esame regionale” della determinazione n. 17357/2018;

- riconsiderare, eventualmente, nel caso in cui vengano emanate ulteriori restrizioni legate all’emergenza COVID-19, la quota oraria di inattività calcolata su base annua;

Ritenuto inoltre opportuno prorogare, per l’annualità 2021, la scadenza per l’approvazione del programma delle attività e la trasmissione alla Regione da parte di ARPAE al 31 marzo 2021, in deroga a quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 1643/2018 sopra richiamata;

Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna adottate nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche;

- la determinazione dirigenziale 24 novembre 2017, n. 19063 avente ad oggetto “Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

- la propria deliberazione 25 giugno 2020, n. 733 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.”;

- la determinazione dirigenziale 16 luglio 2020, n. 12773 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione 21 gennaio 2020, n. 83 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” e in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità

A voti unanimi e palesi

 

delibera

1) di stabilire, sulla base delle considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, specifiche misure di semplificazione atte, da una parte a garantire la continuità o svolgimento delle attività delle GEV, dall’altra il rispetto delle misure generali di sicurezza stabilite a causa dell’emergenza sanitaria, come di seguito indicate:

a) ai fini del rinnovo del decreto prefettizio, limitatamente all’annualità 2020, il monte ore minimo di attività è stabilito in 60 ore, in deroga a quanto stabilito al punto 3 della quinta direttiva regionale approvata con propria deliberazione n. 2291/2008;

b) ai fini del rinnovo del decreto prefettizio, per l’annualità 2020 e seguenti, il rendiconto delle ore di attività prestate:

- deve avvenire attraverso la sottoscrizione e presentazione ad ARPAE di un’autocertificazione da parte del Presidente del raggruppamento delle guardie ecologiche volontarie;

- il numero delle ore minime di servizio deve essere calcolato su base biennale con riferimento al periodo antecedente la presentazione della domanda a partire dalla data di emanazione del decreto oggetto di rinnovo e stabilito in un minimo di 192 ore, ad eccezione dei bienni comprensivi dell’annualità 2020, per i quali vale quanto previsto alla precedente lett. a);

- le eventuali ore mancanti al momento della presentazione della domanda devono essere oggetto di dichiarazione d’impegno da parte della GEV interessata a sostenerle entro la data di scadenza del decreto e quindi di conseguente e ulteriore dichiarazione da parte del Presidente del raggruppamento;

- le domande di rinnovo devono essere inoltrate ad ARPAE almeno tre mesi prima della scadenza del decreto al fine di consentire alla stessa ARPAE e alla Prefettura competente, di espletare la procedura di rinnovo prima dell’effettiva scadenza del decreto, garantendo quindi la continuità del servizio;

c) viene convocata la sessione unica di esami per il 2020, anche qualora il numero minimo di 30 iscritti non sia raggiunto, garantendo la continuità dell’attività di verifica di idoneità agli aspiranti GEV, in deroga a quanto previsto dall’Allegato 2 “Regolamento della Commissione d’esame regionale” della determinazione n. 17357/2018;

d) è consentito agli aspiranti GEV, iscritti alla sessione di novembre 2020, di sostenere un’unica prova orale da svolgersi in modalità telematica (videoconferenza), volta a verificare le competenze teoriche e pratiche acquisite, in deroga a quanto indicato dalla quinta direttiva regionale di cui alla propria deliberazione n. 2291/2008;

e) per le sessioni d’esame successive a quelle del 2020 è previsto l’uso della modalità telematica, qualora si verifichi il protrarsi dell’emergenza sanitaria, consentendo ai candidati il regolare svolgimento delle due prove scritte e della prova orale di cui all’Allegato 2 “Regolamento della Commissione d’esame regionale” della determinazione n. 17357/2018;

2) riconsiderare, eventualmente, nel caso in cui vengano emanate ulteriori restrizioni legate all’emergenza COVID, la quota oraria di inattività calcolata su base annua;

3) di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza per l’approvazione del programma delle attività e la trasmissione alla Regione da parte di ARPAE in deroga a quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 1643/2018;

4) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina