n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione di Giunta regionale n. 1026/2020 - Avviso pubblico per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. - Ridefinizione termini procedimentali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla propria deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA.53390/2019) con la quale sono state recepite alcune modifiche ai citati “Orientamenti”;

Vista la propria deliberazione n. 1026 del 3 agosto 2020, con la quale è stato approvato uno specifico Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica;

Dato atto che il predetto Avviso pubblico prevede tra l’altro al paragrafo 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO che:

- il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2021 pena la revoca dell'aiuto;

- la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, dovrà essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto;

- esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2021 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2021;

- nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto;

Vista la determinazione n. 1607 del 28 gennaio 2021 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - anno 2020 - Approvazione graduatoria unica regionale”, con la quale, tra l’altro, il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha provveduto ad approvare:

- l’elenco delle domande ammesse e finanziabili, ordinate sulla base dei punteggi di priorità e delle precedenze attribuite, con l’indicazione per ciascuna del relativo contributo concedibile;

- l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento del fondo disponibile;

- l’elenco delle domande non ammesse per le quali i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio;

Richiamata la determinazione n. 2923 del 18 febbraio 2021 con la quale il Servizio competente, al fine di recepire alcune modifiche apportate dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca alle proprie determinazioni relative all’esito delle istruttorie sulle domande pervenute, ha provveduto alla riapprovazione della sopracitata graduatoria, rinviando a successivi atti la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa;

Considerato che le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, hanno comportato, specie nel mese di marzo, una situazione di oggettiva difficoltà in capo ai beneficiari tale da generare molteplici ritardi nella realizzazione delle attività entro i termini previsti, specie per le consegne dei beni;

Ritenuto pertanto opportuno modificare le previsioni del citato Avviso pubblico di cui alla propria deliberazione n. 1026/2020, con riferimento sia al termine per l’acquisto dei presidi sia ai termini per l’invio della domanda di liquidazione;

Ritenuto a tal fine di disporre con il presente atto:

- che il beneficiario debba completare l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2021, pena la revoca dell'aiuto;

- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio 2021 indipendentemente dalla data di acquisto;

- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2021 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2021;

- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione debba essere unica e presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Viste altresì:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di modificare il punto 8 della deliberazione n. 1026 del 3 agosto 2020 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.” prevedendo:

- che il beneficiario debba completare l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2021, pena la revoca dell'aiuto;

- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio 2021 indipendentemente dalla data di acquisto;

- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2021 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2021;

- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione debba essere unica e presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera;

3) di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con la più volte citata propria deliberazione n. 1026/2020;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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