n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del Piano di prelievo del daino (Dama dama) per la stagione venatoria 2021-2022. Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 781/2021 relativa al Piano di prelievo del capriolo e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 492/2021 relativa al Piano di prelievo del cinghiale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamata altresì la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale, da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2, dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l’art. 3, il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i distretti vengono suddivisi in aree di gestione, che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11, il quale dispone:

- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, devono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, dei titolari delle Aziende faunistico-venatorie e degli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4, che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5, che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”,dove si prevedono, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un’ottica gestionale mirata a conservare l’ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l’areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel Comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista, invece, la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d’areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- Nel comprensorio 1, un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve, quindi, tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l’area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell’ungulato. L’area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l’eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc., sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici descritti al paragrafo 1.5.7.2 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell’approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, è necessario che i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione ≥ al 75% della superficie complessiva dell’unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi. Entro la medesima unità di gestione (distretto), la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie devono svolgere queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Atteso che, con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019, è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 491 del 12 aprile 2021 “Calendario venatorio regionale – Stagione 2021 – 2022” che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

Tempi di prelievo in selezione del daino

Sesso

Classe sociale

1° settembre – 30 settembre

M

I

1° novembre – 14 marzo

M

I, II e III

1° gennaio – 14 marzo

F

I e II

M e F

0

I n aree a gestione non conservativa (C1)

Sesso

Classe sociale

1° settembre – 30 settembre

M

I

1° novembre – 14 marzo

M

I, II e III

1° gennaio – 31 marzo

M e F

tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 491/2021 prevede, inoltre, nell’Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2008, preferibilmente con munizioni atossiche. Inoltre, nelle zone a nord della linea pedecollinare, individuata nell’Allegato F, può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative alle proposte di prelievo del daino, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022;

Vista inoltre la proposta di prelievo del capriolo pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna per l’Area contigua al Parco di Monte Sole Sole e per l’Azienda Faunistico-Venatoria Volta Reno nonché la richiesta del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena riferita al prelievo del capriolo nell’Azienda Faunistico-Venatoria Rio Salso, la quale, a seguito del rinnovo dell’autorizzazione all’AFV avvenuto in conseguenza della risoluzione di un contenzioso tra la Regione e l’AFV stessa, non ha potuto presentare la proposta di “Piano di prelievo del capriolo” entro i termini previsti dal R.R. n. 1/2008;

Preso atto, inoltre, della richiesta con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena ha richiesto di modificare la propria deliberazione n. 492 del 12 aprile 2021, relativa al piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022, nei seguenti punti:

- ridefinizione dei periodi di prelievo per la caccia collettiva dell’AFV Monte Baschiera con inizio dal 1° novembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 e dell’AFV San Paolo con inizio dal 14 ottobre 2021 fino al 13 gennaio 2022;

- ridefinizione in 15, anziché 35, del numero di capi assegnati all’AFV Sasseto Mortano;

- approvazione del Piano di prelievo dell’AFV Rio Salso (FC), così come indicato nell’Allegato 3 al presente atto, in quanto,
così come per la specie capriolo e per le medesime motivazioni, l’AFV ha inviato la propria proposta oltre i tempi previsti dal RR n. 1/2008;

Valutato, pertanto, con il presente atto di provvedere:

- all’integrazione della propria deliberazione n. 781/2021 con la quale è stato approvato il piano di prelievo della specie capriolo per la stagione venatoria 2021/2022, riportata nell’Allegato 2 alla presente deliberazione;

- alla modifica della propria deliberazione n. 492/2021, relativa al piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022, nei seguenti punti:

- di ridefinire i periodi di prelievo per la caccia collettiva dell’AFV Monte Baschiera (FC) con inizio dal 1 novembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 e dell’AFV San Paolo (FC) con inizio dal 14 ottobre 2021 fino al 13 gennaio 2022;

- di ridefinire in 15, anziché 35, i capi assegnati all’AFV Sasseto Mortano (FC);

- di approvare il Piano di prelievo dell’AFV Rio Salso (FC) così come indicato nell’Allegato 3 al presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2021-2022, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, altresì, un’integrazione alla deliberazione n. 781/2021 con la quale è stato approvato il piano di prelievo della specie capriolo per la stagione venatoria 2021/2022, nella formulazione riportata nell’Allegato 2 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di modificare la deliberazione n. 492/2021, relativa al piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022, nei seguenti punti: - di ridefinire i periodi di prelievo per la caccia collettiva dell’AFV Monte Baschiera (FC) con inizio dal 1 novembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 e dell’AFV San Paolo (FC) con inizio dal 14 ottobre 2021 fino al 13 gennaio 2022; - di ridefinire in 15, anziché 35, i capi assegnati all’AFV Sasseto Mortano (FC); - di approvare il Piano di prelievo dell’AFV Rio Salso (FC) così come indicato nell’Allegato 3 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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