n.172 del 10.06.2022 (Parte Seconda)
L.R. n. 14/2021, art. 5. Approvazione Programma operativo per la concessione di un aiuto de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da semente nel 2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 ed approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 14 del 21 ottobre 2021 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2021, n. 19;
Visto in particolare l’art. 5 della suddetta L.R. n. 14/2021 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso” che, al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, prevede che:
- la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate;
- i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- con la medesima suddetta deliberazione siano altresì stabiliti la tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;
- all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provveda l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
- per far fronte agli oneri derivanti dall’intervento sia disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00;
Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:
- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono, tra l’altro, che se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;
Visti inoltre:
- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all’art. 2 stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;
Richiamati:
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Considerato:
- che con l’intervento regionale di che trattasi si intende favorire, per l’anno 2022, la coltivazione del riso, praticata con l’utilizzo di semente certificata, mediante un aiuto ad ettaro investito a riso, da destinare alla produzione da pila e da semente, concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 316/2019, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all’aiuto su superficie connesso all’applicazione dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed interessa i medesimi beneficiari;
Richiamati inoltre:
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati, altresì:
- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l’AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;
Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
Rilevato che il comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 14/2021 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 23 luglio 2001 n. 21;
Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi, in attuazione del comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 14/2021;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
Viste inoltre:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità Regionale 2022);
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 recante “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Vista altresì la deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2021 ad oggetto “Variazione di bilancio in attuazione della L.R. n. 14 del 2021 per misure urgenti a sostegno del sistema economico” che ha, tra le altre cose, istituito il capitolo U18104 “Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n.21, art.5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14);
Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti de minimis di che trattasi, si concludono entro il 28 febbraio 2023 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati sull’esercizio finanziario 2022;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:
- ad attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 5, della L.R. n. 14/2021 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell’utilizzo di semente certificata;
- a destinare all’aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18104 “Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n.21, art.5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14) del bilancio di previsione 2022- 2024, anno di previsione 2022;
- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto - che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande - e l’elenco delle varietà di riso da pila e da semente di cui all’Allegato C, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a demandare al Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, che vi provvederà con propri atti, la fissazione di eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell’Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali ed eventuali aggiornamenti dell’elenco delle varietà di riso di cui all’Allegato C;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozionedella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provveda con propri atti:
- a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all’assunzione degli impegni di spesa in favore di AGREA, a carico del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 e alla liquidazione delle relative somme;
- ad adottare gli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2023;
Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare l’art. 83, comma 3-bis, che stabilisce che la documentazione antimafia è sempre prevista, tra le altre ipotesi, su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000,00 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000,00 euro;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 5, della L.R. n. 14/2021, teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell’utilizzo di semente certificata;
2) di affidare, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 5, della L.R. n. 14/2021, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;
3) di approvare lo schema di convenzione annuale attraverso il quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
4) di destinare all’aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, che trova copertura nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U18104 “Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n. 21, art. 5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
5) di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme nell’anno 2022 mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata nell’Allegato B e l’elenco delle varietà di riso da pila e da semente di cui all’Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
6) di stabilire che il Programma Operativo di cui al precedente punto 5) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;
7) di stabilire altresì che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con propri atti:
- a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024 anno di previsione 2022, nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all’art. 2 dello schema di convenzione di cui al punto 3);
- entro il 28 febbraio 2023 ad adottare gli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;
- a stabilire specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed a disporre eventuali proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto;
- a definire eventuali aggiornamenti dell’elenco delle varietà di sementi di riso da pila e da seme di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma Operativo e l’elenco delle varietà di riso di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.