n.191 del 27.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Piano quinquennale di controllo dei corvidi (Cornacchia Grigia - Corvus Corone Cornix, Gazza - Pica Pica, Ghiandaia - Garrulus Glandarius) - Art. 19 della legge n. 157/1992

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” il quale prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013, “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n.1 191/07 e n. 667/09;

Considerato che:

- le specie interessate appartengono alla famiglia dei corvidi (cornacchia grigia - Corvus corone cornix, gazza - Pica pica, ghiandaia - Garrulus glandarius) e sono riportate nell’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 157/1992 quale specie cacciabili;

- presentano una dinamica di popolazione in forte espansione: sono specie rilevate in tutto il territorio regionale e negli anni si è confermata, in particolare, la progressiva colonizzazione della ghiandaia anche in pianura, mentre la gazza occupa ormai indifferentemente le aree agricole coltivate seminative e/o i frutteti anche nelle zone sub-collinari. Dopo anni di controllo faunistico, il loro stato di conservazione non risulta compromesso dalle azioni di cattura e prelievo adottate dalle provincie con gli appropriati strumenti di pianificazione;

- come gli altri conspecifici, sono responsabili di consistenti danni a carico delle produzioni agricole e del patrimonio faunistico. Sono infatti dotati di eccezionale capacità predatoria nei confronti di uova e pulli. Possono arrivare a ridurre i contingenti di altre specie ornitiche, in particolare quelle che nidificano sul terreno come il fagiano. Frequentano assiduamente e utilizzano le colture agrarie. L’incidenza sulle colture agricole è proporzionale alle densità. L’efficacia degli interventi di controllo numerico è legata alla concentrazione, per più anni di seguito, degli interventi in determinate aree; sfruttando le territorialità delle specie si arriva così a ridurre localmente gli effettivi e a diminuire i danni senza incidere sulle consistenze totali;

- la cornacchia grigia è presente in tutto il paese, con esclusione dell’arco alpino. È prevalentemente sedentaria ma soggetta a spostamenti occasionali anche di un certo rilievo. Si adattata a un gran numero di ambienti della pianura, da quelli aperti, ai pioppeti, alle zone boscate anche delle aree collinari. La cornacchia è specie tipicamente onnivora, in primavera l’utilizzazione di alimenti di origine animale è tre volte maggiore di quelli vegetali, soprattutto per l’alimentazione dei nidiacei. La dieta è costituita prevalentemente da coleotteri, ma la cornacchia ha anche abitudini necrofaghe e frequenta le discariche;

- la gazza è diffusa su tutto il territorio italiano con l’eccezione delle aree propriamente montane. La sua distribuzione e abbondanza dipendono dall’influenza dell’uomo. Le aree metropolitane sono intensamente colonizzate ma non offrono molte opportunità di nidificazione. La gazza è essenzialmente sedentaria, predilige ambienti aperti coltivati con edifici rurali, vengono evitate le formazioni boschive troppo chiuse. Si alimenta sul terreno ma non si allontana dagli alberi su cui si rifugia in caso di necessità. La parte animale della sua dieta si compone essenzialmente di invertebrati, la componente vegetale è costituita da grano, mais, frutta, ghiande e noci. La gazza non è specie particolarmente gregaria, in autunno inverno si formano piccoli gruppi di 10-20 individui;

- la ghiandaia è specie di ambiente boschivo soggetta a spostamenti autunnali invasivi legati alla carenza di ghiande nell’area di origine o, viceversa, all’abbondanza di cibo nelle aree invase. Gli individui che si spostano appartengono comunque alla classe giovanile, priva di un proprio territorio. Le ghiandaie sono legate all’ambiente boschivo ma frequentano, sempre più, anche aree di pianura aperta purché alberate. Al di fuori del periodo di fruttificazione autunnale delle querce la ghiandaia si nutre di semi di varia natura (grano, avena, mais e orzo) e di un’ampia gamma di prede animali: molluschi, insetti, piccoli rettili, giovani uccelli e piccoli mammiferi. La ghiandaia non ha, a differenza di gazza e cornacchia, un rigido sistema territoriale;

- in Emilia-Romagna l’impatto economico dei corvidi sulle colture frutticole e orticole fortemente intensive è molto consistente, anche a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, soprattutto della ghiandaia, dalle quali in precedenza erano assenti, come peraltro si può rilevare dai dati riportati nel piano di controllo di cui al presente atto dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- i danni da specie cacciabili, quali sono i tre corvidi di che trattasi, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all’esercizio venatorio;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visti inoltre i vigenti Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza e Ferrara;

Dato atto:

- che il controllo faunistico dei corvidi in Regione Emilia-Romagna è stato svolto nelle realtà provinciali di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione nel rispetto dei predetti Piani Faunistico-venatori, aventi validità quinquennale;

- che ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 come modificato dalla L.R. n. 1/2016, compete alla Regione provvedere al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- che in particolare per il territorio di Ravenna con deliberazione di Giunta regionale n. 553 del 18 aprile 2016 è stato approvato il piano di controllo quinquennale dei corvidi per il territorio di Ravenna - periodo 2016/2020, in quanto il precedente piano di controllo provinciale era scaduto nel 2015;

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994, all’adozione di un piano regionale di controllo dei corvidi con validità quinquennale (periodo 2018-2022) da applicare sull’intero territorio regionale anche alla luce del fatto che alcuni piani provinciali sono già scaduti;

Ritenuto pertanto che, per uniformità nella gestione del controllo faunistico regionale, anche per il territorio di Ravenna sia da applicare il predetto piano regionale di controllo dei corvidi, pur non essendo ancora scaduta la precedente pianificazione di cui alla deliberazione n. 553/2016;

Atteso che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d’incidenza del piano regionale di controllo dei corvidi di cui alla nota NP/2018/11948 in data 18 maggio 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l’esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l’abbattimento deve essere consentito esclusivamente all’interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;

- è vietato l’uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l’intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;

- il controllo delle trappole deve essere quotidiano, al fine di evitare di trattenere all’interno della trappola specie non oggetto del piano di controllo;

- è obbligatorio liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;

- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti,

tutte recepite nel piano oggetto del presente atto;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 23 maggio 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/375281 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 35337/T-A19 del 28 maggio 2018, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/0387689 in pari data, nel quale si reputa accettabile il ricorso ad un piano di controllo numerico dei corvidi volto a contenere gli impatti alle produzioni agricole e faunistiche;

Considerato che il predetto parere favorevole reso da ISPRA è subordinato alla previsione della sospensione di immissioni faunistiche a scopo venatorio, per tutto il periodo pluriennale di attuazione del piano di controllo medesimo, in tutti quegli istituti che intenderanno adottarlo con finalità anti-predatorie, essendo questa motivazione di esecuzione del piano incompatibile con le predette attività gestionali;

Rilevata la necessità di recepire le indicazioni suggerite da ISPRA nel soprarichiamato parere;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di un “Piano quinquennale di controllo dei corvidi (cornacchia grigia - Corvus corone cornix, gazza - Pica pica, ghiandaia - Garrulus glandarius)”, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano quinquennale di controllo dei corvidi (cornacchia grigia - Corvus corone cornix, gazza - Pica pica, ghiandaia - Garrulus glandarius)” valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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