n. 40 del 14.03.2011 (Parte Seconda)

Modalità per la presentazione dei progetti di Servizio Civile regionale, di cui alla L.R. 20/03 - Anno 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il combinato disposto dall’art. 3, lett. B), dall’art.9, comma 4, e dall’art.22, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38” e successive modifiche e integrazioni, a norma del quale la Regione incentiva progetti di servizio civile volontario regionale per tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;

 Dato atto che, a tal fine, la L.R. n. 15/2010, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013, ha provveduto a dotare il cap. 4318 “Spese per i volontari, gli obiettori di coscienza e servizio civile di competenza delle strutture regionali (L.8 luglio 1998, n.230; L.6 marzo 2001, n. 64; D.Lgs.5 aprile 2002, n.77; L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.115 (MEZZI PROPRI), di uno stanziamento pari ad Euro 507.974,87;

Ritenuto opportuno riaffermare che le modalità operative dell’azione regionale nell’ambito del servizio civile integrano quelle del livello nazionale, secondo il principio di leale collaborazione, cercando di rafforzare i presupposti affinché tutti gli enti e tutti i cittadini del nostro territorio possano avere uguali opportunità ed il servizio civile possa costituire, insieme, momento di crescita per i singoli, risposta ai bisogni della comunità, esperienza contingente che una volta terminata possa alimentare e garantire continuità alle forme tradizionali dell’impegno civile, in particolare del volontariato;

 Ritenuto che a tal fine i Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all’art. 16 della L.R. 20 del 2003, di seguito denominati CO.PR.E.S.C., possano costituire l’ambito ideale di confronto e di condivisione per promuovere e concretizzare a livello locale le predette finalità;

 Evidenziato che la su richiamata legge regionale demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità per la presentazione dei progetti di cui sopra;

Ribadito:

- che il servizio civile non può e non deve sostituire posti di lavoro, né svolgere attività che siano in alcun modo assimilabili a profili professionali o comunque non rispondenti alle finalità di cui all’art. 1 della legge 64 del 2001 e all’art. 2 della legge regionale 20 del 2003;

- che, altresì, l’esperienza di servizio civile deve costituire occasione di valorizzazione e d’integrazione, in primis, per le persone più “fragili” che vi partecipano e ne diventano protagoniste;

- che, infine, il servizio civile, stante la sua natura e l’impossibilità di ripetere l’esperienza, deve rappresentare strumento privilegiato per individuare nuovi volontari tradizionali e condividere con loro, e le loro realtà di riferimento, pratiche di gratuità e di attenzione agli altri;

 Considerato:

- che il servizio civile non può essere elemento utile al rinnovo dei permessi di soggiorno in Italia e che per i cittadini comunitari e stranieri che vi partecipano l’impegno lavorativo e/o di studio deve essere necessariamente prioritario, conciliato e mantenuto, solo temporaneamente, a fianco del servizio svolto all’interno del progetto. A tale proposito, l’ente deve garantire, anche in fase di realizzazione del progetto, opportune attenzioni affinché i giovani coinvolti non perdano di vista i loro doveri ed impegni quotidiani, rischiando peraltro di essere disorientati e di compromettere i presupposti essenziali della loro permanenza nel nostro paese;

- che l’assegno di servizio civile, in forza di un parere dell’Agenzia delle Entrate, viene assimilato ai fini fiscali alle collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguenza del suo assoggettamento alla disciplina dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, per i giovani beneficiari fiscalmente residenti in Italia, ovvero all’applicazione degli accordi bilaterali tra Italia e Paese di provenienza del giovane, nel caso di giovane non residente fiscalmente in Italia;

- che, invece, dal punto di vista previdenziale dopo l’approvazione della legge n. 2/2009 è venuto meno l’obbligo a carico della Regione del versamento del contributo INPS conteggiato sull’assegno di scr e che, tuttavia, i giovani interessati, avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009, potranno riscattare il periodo di servizio civile, in tutto o in parte, su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione;

- che per rafforzare ulteriormente le finalità d’integrazione del servizio civile regionale si ritiene doveroso creare i presupposti affinché si possa presentare un unico progetto di servizio civile, che coinvolga contemporaneamente giovani italiani, loro coetanei stranieri e comunitari;

Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalità di cui trattasi secondo i criteri e gli adempimenti riportati negli allegati parti integranti del presente atto deliberativo;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare IV Politiche per la salute e Politiche sociali espresso nella seduta antimeridiana del 1 marzo 2011;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

- le proprie deliberazioni nn.1057 del 24.7.2006, 1663 del 27.11.2006, 2416 del 29 dicembre 2008, 1173 del 27 luglio 2009, 1377 in data 20 settembre 2010;

- il D.P.C.M. 4 novembre 2009, con il quale è stato approvato il nuovo Prontuario per la progettazione nel servizio civile;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’ALLEGATO 1 concernente la definizione, per l’anno 2011, delle modalità per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale per giovani cittadini comunitari e stranieri tra i 18 anni (compiuti) e i 28 anni (da compiere), di cui al combinato disposto dall’art. 3, lettera b), dall’art. 9, comma 4, e dall’art.22, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20, precisando che i riferimenti per la progettazione e per i criteri di valutazione sono quelli individuati con D.P.C.M. 4/11/2009 come completati con propria deliberazione n.13/2011, esclusi i punti C) 4. ed E), nonché l’allegato 2 con le specifiche per la progettazione e l’allegato 3 relativo alla modulistica, che integra quella nazionale, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di dare atto per le ragioni indicate in premessa:

a) che con propria successiva deliberazione, ad avvenuta istruttoria da parte della struttura regionale competente, si provvederà all’individuazione dei progetti approvati e finanziati mediante la corresponsione dell’assegno di servizio civile regionale di cui all’art. 10, comma 2, della L.R.20/03 a favore dei giovani cittadini stranieri e comunitari selezionati dagli enti titolari dei progetti stessi, alla quantificazione del relativo importo per la concessione, e, ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all’assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo n. 4318 “Spese per i volontari, gli obiettori di coscienza e servizio civile di competenza delle strutture regionali (L.8 luglio 1998, n.230; L.6 marzo 2001, n. 64; D.Lgs.5 aprile 2002, n.77; L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.115 (MEZZI PROPRI), nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 pari ad Euro 507.974,87;

b) che con il medesimo atto si provvederà, altresì, all’individuazione:

1. dei progetti idonei, ma non immediatamente finanziabili;

2. dei progetti idonei, ma non immediatamente finanziabili in quanto risulta già finanziato un progetto per lo stesso Ente o per la stessa aggregazione di Enti;

c) che l’importo dell’assegno di servizio civile regionale, da corrispondere mensilmente a favore dei giovani cittadini comunitari e stranieri selezionati dagli enti titolari dei progetti approvati e finanziati, viene determinato, nel rispetto dell’art. 10 - comma 2 - della L.R.20/03, in Euro 360,00 mensili per un impegno di 25 ore settimanali/monte ore di 1100 ore per 11 mesi (o 1000 ore per 10 mesi o 900 ore per 9 mesi) ovvero in Euro 288,00 per un impegno di 20 ore settimanali/monte ore di 880 ore per 11 mesi (o 800 ore per 10 mesi o 720 ore per 9 mesi);

d) che alla liquidazione ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento per la corresponsione dell’assegno di servizio civile regionale, di cui al precedente punto c., a favore dei giovani cittadini comunitari e stranieri selezionati, provvederà mensilmente il Dirigente competente in materia di servizio civile con propri atti formali, in applicazione della normativa regionale vigente ed in attuazione della delibera 2416/08, di norma entro la fine del mese successivo a quello di competenza;

e) che, qualora dalle operazioni di cui sopra dovessero manifestarsi economie o risorse non utilizzate ovvero nel caso in cui un ente i cui progetti siano stati approvati dovesse rinunciarvi anche parzialmente, il Dirigente competente in materia di servizio civile potrà ammettere a finanziamento i progetti di cui al precedente punto b.1), secondo l’ordine di punteggio ottenuto, e successivamente i progetti di cui al punto b.2), sempre secondo l’ordine di punteggio ottenuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

f) che nel caso di progetti approvati con la medesima valutazione e quindi non finanziabili nella loro totalità, fermo restando il limite di finanziamento previsto nel competente capitolo del bilancio regionale 2011 di cui al precedente punto a., verrà determinata una percentuale di riduzione dei posti richiesti in modo tale da consentire il finanziamento di tutti i progetti posizionati ex equo ovvero, se possibile, di tutti i progetti idonei non immediatamente finanziabili, ottenendo dagli enti interessati l’adesione alla proposta di ridimensionamento e la conferma della validità delle previsioni progettuali;

3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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