n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)
Attuazione dell'art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 concernente "Misure per incrementare la raccolta differenziata"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 205 recante “Misure per incrementare la raccolta differenziata”;
- la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito “tributo speciale”;
- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 recante “Il sistema Informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 2016, n. 2218 recante “Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”;
Premesso che l’art. 205 del DLgs n. 152/2006 stabilisce che:
- in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;
- nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di RD, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale, di seguito “addizionale”, a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali obiettivi sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni;
- al fine di favorire la RD di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale |
Riduzione del tributo speciale |
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento (65,01% ≤ RD < 75%) |
30 per cento |
10 per cento (75% ≤ RD < 80%) |
40 per cento |
15 per cento (80% ≤ RD < 85%) |
50 per cento |
20 per cento (85% ≤ RD < 90%) |
60 per cento |
25 per cento (RD ≥ 90%) |
70 per cento |
- per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;
- la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare;
- la trasmissione dei dati di cui al precedente alinea è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della riduzione del tributo speciale;
- l'ARPA o l'organismo pubblico che svolge l’attività di gestione del Catasto regionale dei rifiuti provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo speciale;
- l'addizionale al tributo speciale:
- non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti;
- è dovuta alle Regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'art. 199 del DLgs n. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del DLgs n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di RD;
Atteso che la legge n. 549/1995 stabilisce che:
- il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte IV del DLgs n. 152/2016, di seguito “impianti di smaltimento”;
- il soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell’impianto di smaltimento con l’obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano i conferimenti;
- la base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;
- il tributo speciale è dovuto alle Regioni presso cui sono ubicati gli impianti di smaltimento;
Considerato che, ai fini dell’applicazione dell’addizionale ovvero della riduzione al tributo speciale, è necessario:
- specificare cosa si intende per ATO;
- definire un metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti urbani e assimilati raggiunte negli ATO e nei singoli Comuni;
- specificare il primo anno da assumere come riferimento per la RD;
- individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione dei flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché della percentuale di RD raggiunta negli ATO e nei singoli Comuni;
- specificare le tipologie di rifiuti che costituiscono la base imponibile nonché definirne il metodo di calcolo;
- individuare i Comuni che hanno raggiunto una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza;
- definire la procedura di compensazione o di conguaglio dei versamenti del tributo speciale effettuati per ogni singolo Comune in rapporto alle percentuali di RD raggiunte;
Dato atto che:
- con propria deliberazione n. 1238/2016 è stato aggiornato il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti (S.I.R.R.), di cui alla D.G.R. 1620/2001, con particolare riferimento alla definizione della sua struttura nonché dei contenuti e delle frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna;
- con propria deliberazione n. 2218/2016:
- è stato approvato il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016;
- è stato disposto che tale metodo troverà efficacia a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità;
- è stato specificato che per ATO si intende il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
Atteso che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento fatti salvi i casi in cui il trattamento dei rifiuti non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;
Valutato che:
- ai fini della determinazione del tributo speciale su cui applicare l’addizionale o la riduzione di cui all’art. 205 del DLgs n. 152/2006, la base imponibile debba essere determinata dalla somma delle quantità:
- dei rifiuti urbani - così come definiti dall’art. 184, comma 2 del DLgs n. 152/2006 – conferiti, anche tal quali nei casi ammessi dalla norma, in impianti di smaltimento;
- dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico (TM) dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti in impianti di smaltimento;
- la quota dei rifiuti in uscita da un impianto di TM, conferita in impianti di smaltimento, debba essere ripartita fra i Comuni in quantità proporzionali al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani indifferenziati che ogni singolo Comune ha conferito annualmente in testa all’impianto di TM e la quantità totale di rifiuti annualmente in ingresso in testa al medesimo impianto di TM;
- per i rifiuti attribuibili ai Comuni situati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, si debbano utilizzare i valori di RD pubblicati da ISPRA;
- la base imponibile da attribuire ai Comuni debba essere determinata da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti) utilizzando i dati contenuti nel S.I.R.R. nonché i dati contenuti nel catasto telematico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- la Regione, entro la fine di ogni anno, per l’anno gestionale precedente, con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di rifiuti, debba:
- attribuire ai Comuni le basi imponibili elaborate da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti);
- individuare i Comuni soggetti all’addizionale al tributo speciale, i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale, l’entità percentuale di tali riduzioni nonché i Comuni che, pur non avendo conseguito l’obiettivo di RD, non sono soggetti all’addizionale al tributo speciale, in quanto o appartengono a un ATO che ha raggiunto gli obiettivi minimi di RD oppure hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza;
- disporre la trasmissione delle informazioni di cui ai precedenti punti, ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;
- i gestori degli impianti di smaltimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto di cui al precedente alinea, debbano rendicontare al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune, secondo un modello predisposto dallo stesso servizio regionale, le seguenti informazioni:
- il tributo speciale versato;
- la somma da versare come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;
- la somma da chiedere a rimborso come riduzione al tributo speciale versato;
- l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni di cui al precedente alinea, debba determinare:
- l'applicazione, per i Comuni soggetti all’addizione, delle imposte unitarie più alte previste per le tipologie di rifiuti che definiscono la base imponibile, stabilite dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996, ai fini del calcolo del tributo speciale;
- l’esclusione dei Comuni dall'applicazione della riduzione al tributo speciale;
- i gestori degli impianti di smaltimento, debbano inoltre:
- versare alla Regione, entro 30 giorni dall’invio delle informazioni di cui ai precedenti alinea, la somma corrispondente alle addizionali al tributo speciale rendicontate;
- presentare alla Regione, per le somme corrispondenti alle riduzioni al tributo speciale rendicontate, istanza di rimborso del tributo speciale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1996;
- in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale al tributo speciale di cui ai precedenti alinea, la Regione debba adottare il provvedimento di recupero delle addizionali non versate ai sensi del DLgs n. 471/1997;
Ritenuto inoltre:
- di dover precisare che, ai fini dell’applicazione dell’art. 205 del DLgs n. 152/2006:
- per ATO debba intendersi il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
- il primo anno da prendere come riferimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi minimi di RD negli ATO e nei singoli Comuni, debba coincidere con l’anno 2017, anno in cui trova efficacia il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di RD, di cui alla la D.G.R. n. 2218/2016;
- conseguentemente, l’anno 2018 debba essere il primo anno da prendere a riferimento per l’applicazione dell’addizionale e della riduzione al tributo speciale;
- di dover trasmettere il presente atto ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di precisare, ai fini dell’applicazione dell’art. 205 del DLgs n. 152/2006:
a) che per ATO si intende il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
b) che il primo anno da prendere a riferimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi minimi di RD negli ATO e nei singoli Comuni coincide con l’anno 2017, anno in cui trova efficacia il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di RD, di cui alla la D.G.R. n. 2218/2016;
c) conseguentemente, che l’anno 2018 è il primo anno da prendere a riferimento per l’applicazione dell’addizionale e della riduzione al tributo speciale;
2. di stabilire che, ai fini della determinazione del tributo speciale su cui applicare l’addizionale o la riduzione di cui all’art. 205 del DLgs n. 152/2006, la base imponibile è determinata dalla somma delle quantità:
a) dei rifiuti urbani - così come definiti dall’art. 184, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 – conferiti, anche tal quali nei casi ammessi dalla norma, in impianti di smaltimento;
b) dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti in impianti di smaltimento;
3. di stabilire che la quota dei rifiuti in uscita da un impianto di TM, conferita in impianti di smaltimento, deve essere ripartita fra i Comuni in quantità proporzionali al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani indifferenziati che ogni singolo Comune ha conferito annualmente in testa all’impianto di TM e la quantità totale di rifiuti in ingresso annualmente in testa al medesimo impianto di TM;
4. di stabilire che per i rifiuti attribuibili ai Comuni situati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, si devono utilizzare i valori di RD pubblicati da ISPRA;
5. di stabilire che la base imponibile da attribuire ai Comuni deve essere determinata da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti) utilizzando i dati contenuti nel S.I.R.R. nonché i dati contenuti nel catasto telematico di ISPRA;
6. di stabilire che la Regione, entro la fine di ogni anno, per l’anno gestionale precedente, con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di rifiuti:
a) individua i Comuni soggetti all’addizionale al tributo speciale, i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale, l’entità percentuale di tali riduzioni nonché i Comuni che non sono soggetti all’addizionale al tributo speciale;
b) attribuisce ai Comuni le basi imponibili determinate da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti);
c) dispone la notifica dell’atto di cui al presente dispositivo ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;
7. di stabilire che i gestori degli impianti di smaltimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto di cui al punto 6., devono rendicontare al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune, secondo un modello predisposto dallo stesso servizio regionale, le seguenti informazioni:
a) il tributo speciale versato;
b) la somma da corrispondere alla Regione come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;
c) la somma da chiedere a rimborso alla Regione come riduzione al tributo speciale versato;
8. di disporre che l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni di cui al punto 7. determina:
a) l’applicazione, per i Comuni soggetti all’addizione, delle imposte unitarie più alte previste per le tipologie di rifiuti di cui al punto 2., stabilite dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996, ai fini del calcolo del tributo speciale;
b) l’esclusione dei Comuni dall'applicazione della riduzione al tributo speciale;
9. di stabilire infine che i gestori degli impianti di smaltimento:
a) devono versare alla Regione, entro 30 giorni dall’invio delle informazioni di cui al punto 7., la somma corrispondente alle addizionali al tributo speciale rendicontate;
b) devono presentare alla Regione, per la somma corrispondente alle riduzioni al tributo speciale rendicontate, istanza di rimborso del tributo speciale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1996;
10. di disporre che in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale al tributo speciale di cui al punto 9. lettera a), ovvero dell’addizionale al tributo speciale determinata ai sensi del punto 8. lettera a), la Regione adotta il provvedimento di recupero delle addizionali non versate ai sensi del DLgs n. 471/1997;
11. di trasmettere la presente deliberazione ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.