n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Società Agricola Saravazzina S.S. e Società Agricola Primavera S.R.L. Rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Vigolzone (PC), località Saravazzina di Veano, ad uso zootecnico - Proc. PC02A0108/16RN02 – SINADOC 21440/2018 (Determina n. 656 del 12/2/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, alle ditte Società Agricola Saravazzina S. S. (C.F. 0 0380060335) e Società Agricola Primavera S.r.l. (C.F. 01748840335), entrambe con sede legale con sede legale in Comune di Vigolzone (PC), Località Saravazzina di Veano, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) e cambio di titolarità del la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC02A0108/16RN02, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 7,5;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.781,50; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)